Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2016, n. 15283
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In materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di "acquisizione sanante" ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ma anche quella avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, "a titolo di risarcimento del danno", giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale" di cui al precedente comma 1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori.
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 è devoluta alla competenza, in unico grado, della Corte di appello, che costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della "acquisizione sanante" - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva.
Sul provvedimento
Testo completo
TALIA 1,528 3/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ESPROPRIA- - Primo Presidente f.f. - ZIONE PER Dott. RENATO RORDORF P.U. - Presidente Sezione - Dott. GIOVANNI AMOROSO Ud. 22/03/2016 - PU - Presidente Sezione - Dott. VITTORIO NOBILE R.G.N. 19585/2014 - Presidente Sezione - Dott. GIOVANNI MAMMONE Gear 15283 Rep. - Consigliere - Dott. ADELAIDE AMENDOLA - CI. - Consigliere - Dott. STEFANO PETITTI Consigliere - Dott. ANTONIO GRECO - Rel. Consigliere -Dott. CARLO DE CHIARA Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19585-2014 proposto da: LO RA, RE NZ, RE OS IN, RE ER nella qualità di erede di OV IE TA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA 127 GRADISCA 7, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ть BELLOMIA, che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato MAURIZIO DE GASPERIS, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA, in persona del Provveditore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
nonchè contro of MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO;
- intimati -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/06/2014 (r.g. n. 16204/2013);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
uditi gli avvocati Salvatore BELLOMIA, Andrea BARLETTA per delega dell'avvocato Maurizio De Gasperis e Paola DE NUNTIS per l'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ric. 2014 n. 19585 sez. SU - ud, 22-03-2016 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sig.ri RA BA, RO MA TA, NZ TA e SI TA, già comproprietari di un suolo nel territorio del Comune di Roma acquisito ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. 8 giungo 2001, n. 327 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, hanno contestato davanti al Tribunale della stessa città, con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., l'ammontare delle somme liquidata in loro favore dall'amministrazione ai sensi dei commi 1 e 3 del richiamato art. 42 bis per la perdita della proprietà del bene e per il periodo di occupazione senza titolo. eccependoL'amministrazione ha resistito in giudizio preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e, comunque, l'incompetenza del Tribunale sussistendo invece la competenza in of unico grado della Corte d'appello. Il Tribunale, respinta la prima eccezione, ha accolto la seconda pronunciando ordinanza dichiarativa della propria incompetenza in favore della Corte d'appello di Roma. Gli attori hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, cui l'amministrazione intimata ha resistito con memoria. Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite a seguito di ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione cui il ricorso stesso era - stato originariamente assegnato - la quale ha rilevato come esso ponga questioni di massima di particolare importanza sia sotto il profilo della giurisdizione, sia sotto il profilo della competenza, attesa la novità del richiamato art. 42 bis, cit., che ha sostituito l'art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001 dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale del medesimo con la sentenza n. 293 del 2010 della Corte costituzionale. Ric. 2014 n. 19585 sez. SU - ud. 22-03-2016 -3- I ricorrenti hanno anche presentato memoria in vista dell'udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va premesso che questa Corte, pur essendo stata adita con - regolamento di competenza, può porsi d'ufficio anche la questione di giurisdizione, come osservato nell'ordinanza di rimessione. Qualora, infatti, una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma terzo, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel del giudice ai sensi dell'art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e l'attribuzione costituzionalmente riservata a tale corte di tutte le predette questioni, nonché il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe inutiliter data se l'impugnazione riguardante la questione di giurisdizione ne sancisse la carenza per quel giudice (Cass.