Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2016, n. 1095
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La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Pertanto, accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza.
Sul provvedimento
Testo completo
91095/16 1095, 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Fallibilità di s.r.l. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE quale socia illimitatamente PRIMA SEZIONE CIVILE responsabile di società Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di fatto, in assenza - Presidente Dott. A C della deliberazione Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI di assunzione - Consigliere Dott. R B della partecipazione - Consigliere Dott. C D C medesima. Rel. Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE R.G.N. 3315/2013 Cron.1095 ha pronunciato la seguente Rep. CI SENTENZA - sul ricorso 3315-2013 proposto da: Ud. 27/11/2015 DALOISO PU DALOISO PRODUCE S.R.L. (P.I. 03278570712), TRADE S.R.L. (P. I. 03652270715), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso l'avvocato G A, rappresentate e difese dagli avvocati GIUSEPPE 2015 TRISORIO LIUZZI, MAURIZIO SAVASTA, giusta procure in 1976 calce al ricorso;
- ricorrenti contro 1 CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA S.D. F. COSTITUITA DA DALOISO IMPORT EXPORT S.R.L., DALOISO TRADE S.R.L. e DALOISO PRODUCE S.R.L., NONCHE' IN ESTENSIONE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI DALOISO TRADE S.R.L. E DOLOISO PRODUCE S.R.L., in persona del Curatore avv. TIZIANA GRANATO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 962, presso l'avvocato BARTOLOMEO DELL'ORCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 1611/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 31/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per le ricorrenti, l'Avvocato G. TRISORIO LIUZZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato B. DELL'ORCO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. АА 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Foggia con sentenza del 23 marzo 2012 dichiarò il fallimento della Daloiso Import Export s.r.l., e, quindi, della società di fatto, riconosciuta insolvente, esistente tra detta società a responsabilità limitata, la Daloiso Trade s.r.l. e la Daloiso Produce s.r.1., provvedendo, infine, a dichiarare il fallimento in estensione delle due socie illimitatamente responsabili. La Corte d'appello di Bari con sentenza del 31 dicembre 2012 ha respinto il reclamo. La corte territoriale ha ritenuto che il nuovo testo degli art. 2361 C.C. e 111 duodecies att. C.C. abbia risolto la questione dell'ammissibilità della partecipazione di società di capitali a società di persone. Tuttavia, la prima norma, dettata in tema di s.p.a., non è estensibile, quanto alle prescrizioni in essa contenute, anche alla s.r.l., per le quali la partecipazione in esame costituisce atto gestorio proprio degli amministratori, qualora non comporti la modificazione dell'oggetto sociale, a norma dell'art. 2479, 2° comma, n. 5, c.c. Pur ove la norma fosse applicabile, del resto, la deliberazione assembleare, nel contesto dell'art. 2361 C.C., mira a rimuovere un limite ai poteri gestori all'unico fine di esonerare gli amministratori da responsabilità sociale, mentre l'assunzione della partecipazione resta valida ed efficace, come in altre fattispecie ove è richiesta la previa deliberazione della controllante);assembleare {azioni proprie о dal suo canto, èl'indicazione nella nota integrativa, posta a tutela dei soli creditori della società di capitali, avendo i soci altri strumenti a disposizione, di carattere preventivo e sanzionatorio. La sottrazione a fallimento, invece, costituirebbe un privilegio discendente da un'omissione e non sarebbe degli ragionevole, nel bilanciamento interessi dei Il cons. R.G. 3315/2013 3 creditori della società di capitali e di quelli della società di fatto che sull'unicità del centro d'imputazione abbiano confidato, preferire i primi, posto che la deliberazione autorizzativa non è soggetta a pubblicità (così come non ricevono alcuna tutela i creditori del socio occulto di società palese). Ne deriva che, in caso di fallimento della società di persone, la società di capitali dovrà essere dichiarata fallita. Nella specie, ha osservato la corte territoriale che non si tratta del fallimento in estensione da società di capitali ad altra società di capitali, avendo invece correttamente il tribunale dichiarato il fallimento della società di fatto, riconoscendone prima l'esistenza e poi l'insolvenza, e, quindi, in applicazione dell'art. 147, 1° comma, 1.f., dichiarato il fallimento di ciascun socio della società di fatto medesima. Gli elementi raccolti, infine, secondo la sentenza impugnata, confermano la prova piena della sussistenza del vincolo sociale e dell'insolvenza della società di fatto, esistendo plurimi indizi della sussistenza di un'unica struttura economica associativa e dei presupposti della fallibilità;
quanto alle altre s.r.l., il fallimento può essere dichiarato in estensione di quello della società di fatto. Avverso questa sentenza propongono ricorso la Daloiso Trade s.r.l. e la Daloiso Produce s.r.l., affidato ad un motivo. Resiste la curatela con controricorso. Le parti hanno depositando pure le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo, le ricorrenti denunziano la violazione o la falsa applicazione degli art. 2361, 2384, 2479 c.c. e dell'art. 147 1.f., in quanto l'acquisto della partecipazione, da parte di una società di capitali, in una competenza esclusiva persone è di società di Il cons. Fel. R.G. 3315/2013 4 dell'assemblea, quale limite legale ai poteri gestori e di rappresentanza degli amministratori, onde esso deve essere necessariamente espresso, restando inefficace ove compiuto senza le condizioni previste dall'art. 2361 c.c. In sostanza, è inammissibile la società di fatto tra società di capitali, essendo consentita solo quella in società regolare, con disposizione applicabile in via diretta alla s.r.l., per la quale l'art. 2479 C.C., da leggere alla luce dell'art. 2361, palesa come vi sia un'area inderogabile di competenze dei soci, fra cui è senz'altro da ricondurre l'assunzione della partecipazione in discorso. Ciò, a tutela dei soci e dei creditori di società di capitali, che vedrebbero la propria società assumere, a loro insaputa, lo status di soggetto fallibile per in assenza di insolvenza, come avviene per il fallimento in estensione ai sensi dell'art. 147, 4° comma, 1. f. Né l'estensione del fallimento iniziale di una società di capitali ad una presunta società di fatto potrebbe fondarsi sull'art. 147, 5° comma, 1. f., norma eccezionale e riferibile solo all'iniziale fallimento di un imprenditore individuale. Il complesso motivo proposto pone la questione 2. - relativa alla fallibilità di una società di capitali, nella specie società a responsabilità limitata, che si accerti essere socia di una società di fatto insolvente, allorché la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio, richieste dall'art. 2361, 2° comma, C.C. Tale riassuntiva questione ne contiene, quali necessari passaggi logico-giuridici, diverse: 1) se sia ammissibile la partecipazione di una società di capitali, nella specie s.r.1., ad una società personale;
÷ R.G. 3315/2013 5 11 consI comf 2) quale sia il contenuto precettivo dell'art. 2361, 2° comma, c.c. in ordine alle prescrizioni, ivi contenute, sulla previa deliberazione assembleare e sulla indicazione della partecipazione nella nota integrativa al bilancio, ed agli effetti dell'inottemperanza;
3) se le prescrizioni di cui all'art. 2361, 2° comma, c. c. trovino applicazione anche alle s.r.l.;
4) l'estensibilità del fallimento della società di fatto alla società di capitali, nella specie s.r.l., quale socia illimitatamente responsabile. 3. - La prima questione è unanimemente reputata risolta in senso affermativo, per tutte le società di capitali, dalla riforma societaria del 2003, con gli art. 2361 c.c. e 111 duodecies att. c.c., richiamati pure dalla sentenza impugnata;
onde su di essa non occorre oltre soffermarsi.
4. Essendosi il dibattito processuale tra le parti svolto con riguardo all'interpretazione interamente dell'art. 2361, 2° comma, C.C. norma introdotta dalla riforma del 2003 si rende opportuno esaminarne la portata precettiva all'interno del sistema della s.p.a., prima di valutare la sua applicabilità alla s.r.l. Nella menzionata disposizione, la "partecipazione in altre imprese" non (necessariamente) snatura l'oggetto (come invece è previsto dal 1° comma), ma implica il sorgere della responsabilità illimitata in capo alla società di capitali che ne sia diventata socia. Si tratta, dunque, di una partecipazione in società personale, anche di fatto, posto che anche quest'ultima è caratterizzata dal regime desunto dall'art. 2297, e quindi dall'art. 2291 C.C., con la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci. In tal caso, però, il legislatore, a differenza che nel 1° comma che preesisteva alla riforma del diritto la sostituzione della parola "atto societario (salva - "statuto") e che è precetto imperativo costitutivo" con R.G. 3315/2013 6 Il cons rel est. preclusivo della partecipazione della società per azioni anche in altra società di capitali "rivolto ad evitare modificazioni tacite e informali dell'oggetto sociale" (così Cass., sez. un., 17 ottobre 1988, n. 5636) non ha posto una norma di divieto. legislatore, invero, si è qui limitato a Il prevedere solo due adempimenti formali: che l'assunzione della partecipazione sia "deliberata dall'assemblea” e che riceva una "specifica informazione nella nota integrativa del bilancio". Le due condizioni potrebbero non sussistere, anche disgiuntamente come quando glil'una dall'altra: amministratori, senza affatto chiamare i soci a decidere, acquisiscano la detta partecipazione o senz'altro