Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2009, n. 15386

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In tema di litispendenza comunitaria, ai sensi degli art.27 e 30 del Regolamento CE n. 44/2001, costituisce domanda giudiziale o atto equivalente soltanto quell'atto che, una volta comunicato o notificato, sia di per sè capace di avviare un procedimento giudiziale destinato a concludersi con una decisione avente efficacia esecutiva; ne consegue che, nell'ordinamento del Regno Unito, la domanda giudiziale introduttiva del procedimento di liquidazione delle spese processuali (c.d. "detailed assessment of costs") è rinvenibile solo nell'atto denominato "notice of commencement", con cui una parte avverte l'altra che, in difetto di contestazione, il giudice emetterà un provvedimento esecutivo conforme a domanda, e non anche nel "bill of costs", il quale costituisce una mera distinta delle spese, con il cui invio la stessa parte si limita a comunicare all'altra l'importo delle somme ritenute congrue ai fini del raggiungimento di un accordo, e per quanto tale tentativo di accordo, con detta modalità, sia previsto dalla legge inglese (e, nella specie, della stessa sentenza di condanna generica alle spese emessa dalla High Court of London).

Una decisione giurisdizionale di condanna generica alle spese processuali (ovvero di pronuncia di accertamento limitata all'"an") emessa da un giudice di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (nella specie, dall'High Court of London), è automaticamente riconosciuta in altro Stato membro (nella specie, in Italia), essendo ricompresa, ai sensi degli artt.32 e 33 del Regolamento CE n.44/2001, tra quelle che, se invocate in un giudizio per il quale sia competente, in virtù del criterio di collegamento di cui all'art.2 del predetto Regolamento, il giudice del secondo Stato, non richiedono alcun procedimento per il riconoscimento; ne consegue che la parte legittimamente può instaurare in Italia il giudizio di determinazione del "quantum" ponendo a fondamento dello stesso la realizzazione del diritto di credito oggetto di accertamento, coperto da giudicato, nella predetta decisione.

In relazione alla condanna generica alle spese processuali emessa da un giudice straniero (nella specie, l'High Court of London), la quale non integri alcuna censurabile omissione del giudice ma costituisca applicazione di una regola processuale di quell'ordinamento, la domanda proposta innanzi al giudice italiano per ottenere la liquidazione delle stesse è ammissibile, atteso che, in caso di pronuncia di giudice straniero, non è applicabile l'art. 91 cod. proc. civ., che sancisce il principio secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nella competenza esclusiva del giudice della causa stessa; la ravvisata preclusione è infatti opponibile solo nel caso in cui sia chiesto ad un giudice italiano di pronunciare sulle spese relative a sentenza di altro giudice italiano che, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia - da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione -, abbia trascurato del tutto di provvedere sul punto o si sia limitato a statuire sull'incidenza dell'onere delle spese, senza determinarne l'entità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/07/2009, n. 15386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15386
Data del deposito : 1 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15185/2008 proposto da:
F.LLI BB DI BB LI & C. S.A.S. in liquidazione (*00127570406*), in persona dei liquidatori pro tempore, nonché BB LI AN , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso 10 studio degli avvocati AURELI STANISLAO e MICHELE, che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato CALTABIANO ALBERTO, per procure a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
BF ENGINEERING S.R.L.;

- intimata -
sul ricorso 19131/2008 proposto da:
B.F. ENGINEERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO (*01229200124*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONINI MAURO, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente e ricorrente incidentale -
contro
F.LLI BB DI BB LI & C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, BB LI AN ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 328/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/06/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

uditi gli avvocati Stanislao AURELI, Mauro BONINI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;

rigetto del ricorso incidentale (giurisdizione del giudice italiano). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 07.12.2006 B.F. Engineering s.r.l. ha convenuto in giudizio avanti alla Corte d'appello di Milano la F.LI IN di IN LL e C. s.a.s. in liquidazione e IN LL ND , proponendo impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 566/2006 resa fra le parti in data 26.05.2006 dal Tribunale di Busto Arsizio, con la quale era stata accertata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia insorta fra le parti.
La s.a.s. F.LI IN di LL IN & C. in liquidazione ed il sig. IN LL ND in proprio con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2005 convenivano in giudizio avanti al detto Tribunale la BF Engeneering s.p.a. (di seguito: BF s.p.a.) per far accertare l'importo delle spese da rimborsare alla medesima sulla base della condanna disposta dalla High Court of Justice di Londra con order del 12 novembre 2004, nell'ambito della vertenza promossa dalla British Sugar Pie nei confronti degli odierni attori, nella quale la BF s.p.a. era stata chiamata in giudizio dalla s.a.s. IN e dal ND IN .
Gli attori riferivano che, a fronte della rinuncia all'azione da parte della British Sugar Pie, con la quale avevano raggiunto un accordo transattivo, il giudizio avanti il giudice inglese era proseguito solo per decidere dell'azione dagli stessi promossa nei confronti della BF s.p.a. e che, su eccezione di quest'ultima, la High Court of Justice, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, aveva condannato la F.LI IN s.a.s. in liquidazione ed il ND IN , a rimborsare alla B.F. le spese del giudizio;
che, in conformità alle norme processuali inglesi, il suddetto provvedimento non prevedeva la liquidazione dell'ammontare delle spese, ma solo l'espresso rinvio (ai paragrafi nn. 5 e 6) al successivo accordo fra le parti ovvero, in caso di impraticabilità di tale soluzione, ad un ulteriore procedimento specifico c.d. detailed assessment of Cost, affidato alla cognizione di un organo denominato Cost Judge o Taxing Master. Allegavano, poi, che, in mancanza di accordo tra le parti in ordine alla liquidazione delle spese, avevano deciso di promuovere il presente giudizio volto appunto alla determinazione delle spese legali dovute alla s.p.a. BF. notificandole l'atto di citazione in data 28 gennaio 2005, allorché l'order del 12 novembre 2004 era passato in giudicato. Con comparsa in data 17 marzo 2005 la s.p.a. B.F. si costituiva, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice inglese.
Il tribunale con la suddetta sentenza non definitiva, riteneva la sua giurisdizione, poiché il procedimento inglese, faLIta la transazione fra le parti, doveva ritenersi radicato solo dal notice of commencement dell'assessment of costs depositato in High Court solo il 4.2.2005.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza depositata il 7.2.2008, riteneva che: a) andava confermata la sentenza di primo grado, allorché essa aveva ricostruito il citato order come immediatamente riconosciuto nel nostro ordinamento dispiegando effetti pari a queLI della sentenza di condanna generica di cui all'art. 278 cod. proc. civ., comma 1, applicandosi ora il Reg.Ce n. 44/01 e negando che il
principio di inscindibilità della pronuncia (ex art. 91 codice di rito) fosse applicabile solo a provvedimenti di giudici italiani;
b) la sentenza di primo grado era invece viziata, omettendo di considerare che il procedimento liquidatorio del diritto inglese, presupponendo il mancato accordo delle parti, poteva dirsi promosso già dall'invio (avvenuto il 21.12.2004) da parte dei difensori alla parte soccombente del Bill of TS, assolvendo il notice of commencement ad un ruolo di completamento dell'impulso alla procedura e non di suo avvio;
la posteriorità della notifica dell'atto di citazione rispetto a quella del bill of costs qualificava come dunque pendente il giudizio inglese e sussistente la relativa giurisdizione. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la IN di AB LL e C. s.a.s. in liquidazione e IN LL ND . Resiste con controricorso la BF Engeneering s.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale. La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Va poi rigettata l'eccezione di nuLItà della notifica del ricorso, per essere stato lo stesso notificato, senza indicazione del soggetto in persona del quale la notifica era stata richiesta ed effettuata. In ogni caso, infatti la pretesa nuLItà deve ritenersi sanata dall'avvenuta costituzione della parte, secondo il principio generale dettato dall'art. 156 c.p.c., comma 2, e applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass. 12/09/2005, n. 18090;
Cass.8.11.2006, n. 23871).

2. Con unico complesso motivo di ricorso, i ricorrenti principali deducono la violazione dell'art. 30 del Reg.Ce n. 44/2001 e della Part 47 delle Civil Procedure Rules inglesi;
ricordano di aver chiamato avanti all'High Court of Justice di Londra la s.r.l. B.F., per essere tenuti indenni delle conseguenze dell'azione proposta nei loro confronti dalla British Sugar;
che dopo la transazione definita con la parte inglese danneggiata con l'order 12.11.2004 la High Court dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione a tale domanda di garanzia, formulando la condanna di IN SO e L.M. IN al rimborso delle spese verso BF e senza liquidarne l'ammontare;
che la giurisdizione del giudice italiano ex art. 2 Reg.CE n. 44/01 (come prima in base all'art. 2 Conv. Bruxelles)
doveva affermarsi perché la domanda di liquidazione delle spese era stata rivolta contro convenuto domiciliato in *Italia*, qual'è era BF;
che la litispendenza comunitaria esiste quando i giudici di diversi Stati siano tutti in astratto dotati di giurisdizione, che però viene attribuita al giudice preventivamente adito, ex artt. 27 e 30 Reg. CE n. 44/01;
che tale nozione di anteriorità presuppone il deposito o la notifica di una domanda giudiziale ma che il bill of costs del 21 dicembre 2004, così qualificato dalla sentenza impugnata, non assolve a tale ruolo;
che si tratta invero di una "distinta delle spese", del tutto inidonea ad avviare un procedimento giudiziale destinato a concludersi (in Inghilterra) con una decisione avente efficacia esecutiva, com'è invece la citazione, presentata in *Italia* per la notifica il 28.1.2005, all'ufficiale giudiziario e contenente la domanda giudiziale.

3.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Vanno premesse alcune osservazioni sul sistema inglese di condanna alle spese processuali, anche a seguito delle modifiche apportate dalla cosiddetta riforma di Lord Woolf, attuata con l'entrata in vigore dal 26.4.1999 delle c.d. Civile Procedure Rule (CPR). Una caratteristica fondamentale del sistema inglese è che il giudice, che decide la controversia generalmente non liquida le spese del procedimento, ma si limita ad emanare una condanna generica (salvo l'ipotesi piuttosto rara che egli provveda, in relazione a certi tipi di procedimenti direttamente alla liquidazione sulla base di un accertamento sommario (summary assessment). Normalmente, invece, la liquidazione è rimessa ad una procedura ad hoc, che si svolge nel contraddittorio delle parti, di fronte ad un organo ausiliario denominato Cost Judge (prima della riforma di Lord Woolf, Taxing master).
Il Cost judge provvede alla quantificazione delle spese a seguito di una approfondita valutazione (il procedimento è denominato detailed assessment). Tradizionalmente nel sistema inglese la condanna alle spese è regolata sul principio della soccombenza (costs follow the event), ma con l'entrata in vigore delle CPR si sono avuti notevoli temperamenti di tale regola. A prescindere dalla procedura di liquidazione (summary o detailed), le spese vanno liquidate sulla base di due criteri alternativi, quello della indennity basis e quello della standard basis: nel primo caso (stante la componente anche indennitaria della condanna) l'eventuale dubbio sulla ragionevolezza delle spese favorisce la parte che deve ricevere il rimborso, nel secondo caso (standard) favorisce la parte che deve rimborsarle. È lo stesso giudice che con la condanna generica della parte alle spese indica se debba adottarsi la procedura di standard basis (che è la norma) o quella di indennity basis.
La procedura di detailed assessment deve iniziare, di norma, entro 3 mesi dalla data di emissione della condanna generica alle spese. La parte, che ha ottenuto a proprio favore l'"order" di rimborso, notifica alla parte condannata una serie di documenti, tra cui il Bill of costs, che è una specie di nota spese. Successivamente la parte notifica una notice of commencement. Questa notice (redatta su modulo standard) deve contenere: l'indicazione complessiva della somma, l'invito a controparte di formulare, generalmente entro 21 giorni, specifiche contestazioni (i points of dispute) in merito al rimborso richiesto;
l'avvertimento che , in difetto di tempestiva contestazione, la parte potrà richiedere al giudice (cost Judge) di emanare in contumacia un ordine di pagamento delle spese (default cost certificate).
Se la parte obbligata notifica un points of dispute, l'altra parte entro 21 giorni formula le sue controdeduzioni. Quindi se le parti non trovano un accordo, la parte che intende ottenere il rimborso delle spese, entro 6 mesi dalla data di emissione della condanna alle spese, deve richiedere al cost judge la fissazione di un'udienza per la decisione dei profili controversi.
Il Cost Judge provvede alla liquidazione, indicando

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