Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/05/2023, n. 15425

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/05/2023, n. 15425
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15425
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14869/2017 R.G. proposto da: B F, L'AROCCA IVAN, T V, rappresentati e difesi dagli avvocati G R e S G , elettivamente domiciliati in ROMA,VIA

DELLA GIULIANA

80, presso lo studio dell’avvocato G A;
-ricorrente-

contro

C D C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P A M, ed elettivamente domiciliato in ROMA , VIALE PILSUDSKI, 118, presso lo studio dell’avvocato MACRI' ROSANNA,rappresentato e difeso dall'avvocato P A M;
-controricorrente- nonchè

contro

G D;
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 610/2016 depositata i l 26/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere A F S.

RILEVATO CHE

1. Con la sentenza n. 610 del 2016, per quanto qui ancora rileva, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto avverso la sentenza n. 1868 del 2014, pronunziata dal Tribunale della stessa città, con la quale: - era stata respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 1089/2009, recante una ingiunzione di pagamento nei confronti di I L, V T e F B per la somma di € 140.874,23 in favore dell’avvocato D G;
-era stata, altresì, rigettata la richiesta dei suddetti L, T e B, dipendenti del Comune di Catanzaro, intesa ad ottenere la condanna in via diretta del Comune al pagamento delle spese legali in favore dell’avv.to Grisolia o, in via gradata, la manlevada parte di detto ente , cui competerebbe ( si sosteneva ) l’assunzione delle spese legali sopportate da i dipendenti,per il procedimento in cui essi eranostati coinvolti in ragione del loro ufficio. Nello specifico, le spese rispetto alle quali i lavoratori chiedevano la condanna del Comuneerano quelle relative all’assistenza legale di cui essi avevano fruito nell’ambito del procedimento penale nel quale figuravano indagati per i reati di cui agli artt. 110, 314, 490, 61 n.2 c.p., poi conclusosi con richiesta di archiviazione accolta dal GIP. La Corte territoriale, confermato il diritto dell’avv. Grisolia al compenso professionale preteso verso i lavoratori qui ricorrenti, incontestata la misura dell’onorario, negava sussistesseil diritto del predetto legale di avanzare, in via diretta, la richiesta di pagamento nei confronti del Comune di Catanzaro, essendo le disposizioni poste a base della richiesta, individuate negli artt. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987, come recepito nell’art. 28 del c.c.n.l. del 14 settembredel 2000, volte a disciplinare solo i rapporti tra la parte datoriale e i prestatori. Affermata, per converso,la possibilità di agire in manleva da parte dei dipendenti nei confronti del datore, Comune di Catanzaro, negava, invece, la sussistenza, nel caso concreto, di un diritto al rimborso delle spese legali sostenute. Nel dettaglio, la sentenza impugnata, pur affermato in via di principio che il Comune assume a proprio carico le spese legali,in armonia con il disposto normativo del citato art. 28, solo se difetta un conflitto di interessi fin dall’apertura del procedimento e se il legale nominato è di comune gradimento, escludeva, nella fattispecie, il diritto al rimborso evidenziando la carenza di detto ultimo requisito, ovvero del “comune gradimento” che, si aggiungeva in motivazione, l’ente avrebbe dovuto esprimereattraverso un comportamento non meramente passivo, ma attivo e tanto in ragione della necessità di rispettareanche i vincoli di bilancio. Si sottolineava, per converso, che nella specie, detto comportamento attivo era mancato del tutto.

2. Avverso detta decisione propongonoricorso, articolato in tre motivi, i lavoratori indicati in epigrafe.

3. Resiste con controricorso il Comune di Catanzaro, depositando altresì memoria exart. 380 bis .1 c.p.c.

4. Resta intimato G D.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del c.c.n.l.del Comparto Regioni e Autonomie locali del 14.9.2000, anche in relazione agli artt. 1362, 1366, 1367 e 1369 c.c.;
la sussistenza di un diritto soggettivo ad ottenere il rimborso delle spese legali a prescindere da un comportamento attivo dell’ente. Si censura quel passaggio motivazionale della decisione in cui viene sostenuto che “l’onere di manleva impone che il Comune si attivi espressamente per la difesa del proprio dipendente e non rimanga passivo”;
si sostiene, al contrario, che la sola inerzia della parte datoriale è sufficiente ad escludere la posizione giuridica di vantaggio contemplata nella norma contrattuale. Si deduceche il lavoratore ha un diritto soggettivo al rimborso delle spese legali a condizione che: a) sia un dipendente dell’ente cui chiede il rimborso;
b) l’apertura del procedimento penale nei suoi confronti trovi occasione dell’espletamento del servizio;
c) non sussista un conflitto di interessi tra P.A. e dipendente (palesato ad esempio dalla costituzione della P.A. datrice quale parte civile nel processo penale);
d) il legale prescelto sia di comune gradimento. Si insiste che il giudice d’appello, nell’interpretare il citato art. 28 nel senso di cui innanzi, richiedendo cioè un comportamento attivo dell’ente per l’applicazione della disposizione, abbia violato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1366, 1367 c.c.
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