Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2024, n. 32482

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Sentenza
4 luglio 2024
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4 luglio 2024

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In tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è illegittima la decisione con la quale sia dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il decreto reiettivo della richiesta di controllo, in ragione di una ritenuta preclusione derivante dalle argomentazioni svolte dall'appellante in merito all'insussistenza dell'agevolazione occasionale e del pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto l'effetto preclusivo di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è circoscritto ai soli punti della decisione non impugnati e non riguarda, invece, le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum". (Vedi: Sez. U, n. 1 del 1995, Rv. 203096-01)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2024, n. 32482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32482
Data del deposito : 4 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

32482-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1016 Pierluigi Di Stefano - Presidente - Sent. n. sez. Angelo Capozzi CC - 4/7/2024 Enrico Gallucci R.G.N. 14114/2024 Debora Tripiccione Relatore - Stefania Riccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società Restivo s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore avverso il decreto del 19 marzo 2024 emesso dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore, Avv. Armando Profili, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La società Restivo s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di applicazione della misura del controllo giudiziario ai sensi dell' art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011. Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.

1.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione degli articoli 6 e 34-bis d. lgs. n. 159 del 2011 e 92 del codice del processo amministrativo, avendo la Corte d'appello escluso la pendenza del processo amministrativo, nonostante la pendenza del termine per l'impugnazione dinanzi Consiglio di Stato. A sostegno di tale motivo il ricorrente ha depositato documentazione attestante la successiva presentazione dell'appello al Consiglio di Stato e l'iscrizione al ruolo di tale procedimento.

1.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce i vizi di violazione di legge, nonché di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'ulteriore argomento adottato dalla Corte d'appello a fondamento del decreto impugnato. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello ha operato un'erronea commistione tra i presupposti rimessi alla sua valutazione nel caso della misura prevista dal primo comma dell'articolo 34-bis e quelli previsti dal sesto comma della medesima norma. In tale ultimo caso, infatti, la Corte d'appello deve limitarsi a verificare che sia stata adottata una interdittiva antimafia;
che penda la relativa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo e, sul piano sostanziale, la bonificabilità dell'impresa. A sostegno di tale deduzione richiama la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, Sez. 6, n. 30168 del 2021 e Sez. 2, n. 9122 del 2021, secondo la quale, nell'ipotesi del controllo volontario, pericolo di inquinamento mafioso non può essere reputato un prerequisito rimesso alla valutazione del giudice ordinario. Si rileva, infine, la contraddittorietà e manifesta illogicità della provvedimento impugnato, laddove non ha tenuto conto che il pericolo di infiltrazione risulta sia dal provvedimento adottato dalle Prefettura che dalla sentenza del T.A.R. di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Giova, innanzitutto, premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, richiamato, per le impugnazioni dei provvedimenti di confisca, dal successivo art. 27, comma 2. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede 2 di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

3. Il primo motivo è fondato. La Corte di appello, infatti, ha erroneamente escluso la pendenza del processo amministrativo sulla sola base della decisione adottata dal T.A.R., pur in pendenza dei termini per la presentazione dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato, appello che, sulla base della documentazione prodotta, risulta proposto dalla società ricorrente.

4. Anche il secondo motivo, limitatamente alla dedotta violazione di legge, è fondato, dovendosi ritenere erronea l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale sulla duplice perimetrazione sia della cognizione riservata al giudice ordinario ai fini della valutazione dell'istanza di applicazione della misura del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 che dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.

4.1 Quanto al primo profilo, il decreto impugnato ha affermato che il controllo giudiziario ad istanza di parte non può essere applicato, non solo nel caso di stabilità dell'assoggettamento o dell'agevolazione mafiosa, ma anche nell'ipotesi in cui «non sussista alcuna agevolazione, neppure occasionale, oppure non sussista il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività dell'impresa».

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