Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/07/2018, n. 18564

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/07/2018, n. 18564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18564
Data del deposito : 13 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente CC ORDINANZA sul ricorso 20267-2016 proposto da: E HS S.A. N.V. in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. L L D, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI

11, presso lo studio dell'avvocato C F G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B giusta procura speciale in calce al ricorso;
2018 - ricorrente- 1321

contro

SAGEST CAPITAL SPA;
- intimata- Nonché da:SAGEST CAPITAL S.P.A. in persona del Commissario Liquidatore e Legale rappresentante pro tempore, la LIGESTRA S.R.L. e, per essa il Dott. A L P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BAIAMONTI

4, presso lo studio dell'avvocato L C, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -

contro

E HS S.A. N.V. in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. L L D, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI

11, presso lo studio dell'avvocato C F G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
- controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 3599/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere Dott. E S;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIOTRONCONE, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza gravata e rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Assorbiti i restanti motivi di ricorso principale e il ricorso incidentale.Rilevato che: S Factor s.p.a. (poi Sagest Capital s.p.a.) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Società Italiana Assicurazione Crediti (S.I.A.C.) s.p.a. (poi E H S.A.) chiedendo il risarcimento del danno per avere eseguito anticipazioni per un valore di crediti di circa 150 miliardi di lire, sulla base di contratti di factoring conclusi in esecuzione della convenzione stipulata con la convenuta, senza poter recuperare le somme erogate, a causa dell'inaffidabilità patrimoniale sia dei cedenti che dei ceduti (risultati falliti o inesistenti). Il Tribunale adito rigettò la domanda. Proposto appello da S Factor, la Corte d'appello di Roma emise sentenza non definitiva n. 5147 del 2004icon cui dichiarò S.I.A.C. responsabile per l'inadempimento alla convenzione in relazione ai contratti ritenuti inesistenti ed in relazione a quelli che sarebbero stati ritenuti inesistenti all'esito di supplemento di CTU, condannando S.I.A.C., previo riconoscimento di colpa dell'appellante nella misura del 50%, al risarcimento del danno da liquidarsi e dichiarando la prescrizione in relazione ai contratti ritenuti esistenti. Proposti ricorso principale da E H e ricorso incidentale dalla controparte, con sentenza n. 15904 del 2009 questa Corte annullò la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di prescrizione, ma il giudizio non fu poi riassunto. Con sentenza n. 3024 del 2011 la Corte d'appello di Roma, dopo che il processo era proseguito all'esito della sentenza non definitiva con un supplemento di CTU ed il deferimento di giuramento suppletorio al legale rappresentante di S Factor, dichiarò estinto il giudizio per la mancata riassunzione del processo in seguito alla cassazione parziale della sentenza non definitiva. Proposto ricorso da S Factor, questa Corte con sentenza n. 14927 del 2012 cassò la sentenza impugnata rinviando alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affermando che non vi era estinzione del processo, nel 3y7 frattempo proseguito per il quantum, essendosi formato il giudicato interno sulla pronuncia sull'an debeatur a seguito del rigetto del ricorso sul punto. Riassunto il giudizio da entrambe le parti, previa riunione delle cause la Corte d'appello di Roma con sentenza di data 6 giugno 2016 condannò E H al pagamento del complessivo importo di Euro 39.094.761,76 oltre gli ulteriori interessi legali sul solo capitale rivalutato a decorrere dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Osservò la corte territoriale, previo accoglimento dell'eccezione di inefficacia del giuramento suppletorio per l'incapacità di disporre del diritto di colui che aveva prestato il giuramento e previo sempre riconoscimento del potere-dovere di decidere la causa prescindendo dal detto giuramento sulla base dei sufficienti elementi di giudizio acquisiti già prima della delazione, che il giudizio aveva ad oggetto la quantificazione del danno, sulla base del giudicato interno, con riferimento agli anticipi concessi ed alle date degli stessi, con detrazione delle somme delle quali la società era rientrata (alla data dei rientri medesimi). Aggiunse che il consulente tecnico, in sede di consulenza integrativa, aveva chiesto a S documentazione suppletiva (ed in particolare: copia dei saldi movimentati risultanti dalle schede contabili a partire dal 31 ottobre 1992, elenco dei pagamenti intercorsi con indicazione di date e modalità, aggiornamento degli importi e aspettative di recupero relativi alle insinuazioni al passivo fallimentare) e che la Corte ne aveva disposto l'acquisizione ed utilizzo in sede di operazioni peritali motivando nel senso che si trattava non di nuove fonti di prova documentale, ma di più puntuali precisazioni di parte anche sulla base delle risultanze della propria contabilità. Osservò quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, i detti documenti costituivano mezzi di prova documentale ammissibili in quanto indispensabili per la decisione, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. applicabile ratione temporis, essendo emerso il loro valore dirimente in sede di consulenza tecnica contabile ai fini della quantificazione del credito risarcitorio mediante la differenza fra le anticipazioni effettuate e gli incassi ottenuti risultanti dalle schede contabili, e che stante l'indispensabilità dei detti documenti restava assorbita la questione della mancata prestazione del consenso alla loro acquisizione da parte dell'appellata, che comunque aveva potuto ampiamente contraddire. Osservò inoltre che non si potevano riconoscere gli interessi maturati al 31 dicembre 1992, indicati nella tabella B della consulenza integrativa, non risultando inclusi nella definizione di danno contenuta nella sentenza n. 5147 del 2004 e che i dati evincibili dalla tabella C allegata alla consulenza integrativa (in cui si era tenuto conto della perizia in sede penale, dei provvedimenti di ammissione allo stato passivo, dei decreti ingiuntivi e degli estratti conto al 31 ottobre 1992) dovevano essere confrontati con la tabella A al fine di tenere conto degli incassi risultanti dalle schede contabili prodotte. Aggiunse infine che l'importo complessivo, costituendo debito di valore, doveva essere rivalutato all'attualità dall'i gennaio 1993, con decorrenza sul capitale originario, via via annualmente rivalutato, degli interessi legali a partire dalla medesima data. Ha proposto ricorso per cassazione E H S.A.sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata, la quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi. Resiste con controricorso al ricorso incidentale E H S.A.. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria.
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