Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2021, n. 27314
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la seguente SENTENZA sul ricorso 28634-2018 proposto da: AGENZIA SPAZIALE ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;2021 - ricorrente - 1262 contro - BERGAMASCHI PAOLA, CHERUBINI ELIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUIDO BANTI 34, presso lo studio dell'avvocato A M B, che li rappresenta e difende;- RICCI SABRINA, CALDERA ANTONELLA, LOPEZ LOREDANA, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ZARA 13, presso lo studio dell'avvocato G G, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 1610/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2018 R.G.N. 3508/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto lart. 23, coma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R. G. n. 28634/2018 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda proposta dai dipendenti dell'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito ASI), finalizzata a conseguire la progressione economica di livello di cui alla graduatoria approvata con decreto 389/2010 ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive. 2. In fatto è accaduto che ASI, nel 2010, avesse emesso un bando per la definizione di una graduatoria utile alla progressione di livello nel profilo dei propri dipendenti inquadrati in livelli tra il IV ed il IX, ai sensi dell'art. 54 del CCNL di comparto. Il bando espressamente condizionava l'efficacia della selezione all'asseverazione da parte del collegio dei Revisori ed alla successiva approvazione da parte del Ministero delle Finanze (di seguito MEF) e del Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito DFP) in merito al salario accessorio per l'anno 2010, precisando che la graduatoria sarebbe stata utilizzata nei limiti dell'importo approvato, fino a concorrenza e secondo l'ordine di merito. E' altresì accaduto che, all'epoca di emanazione di quel bando, fosse in corso ispezione della Ragioneria Generale dello Stato presso ASI, con riferimento al fatto che, per gli anni 2005-2008, erano stati costituiti fondi per le retribuzioni accessorie in misura superiore a quelle previste dalla contrattazione collettiva e senza trasmettere i relativi atti per l'approvazione ai dicasteri vigilanti. La graduatoria veniva comunque approvata, senza proclamazione di vincitori;inoltre, con delibera di ASI del 4 luglio 2012, n. 109, emessa alla conclusione del procedimento ispettivo, veniva costituito il Fondo per i trattamenti accessori per il 2010. 3. La Corte d'Appello, dispiegato il contraddittorio sui fatti sopravvenuti, accoglieva le domande, ritenendo che le condizioni contenute nel bando si fossero verificate, in quanto l'asseverazione da parte del collegio dei revisori era da aversi per assorbita dall'approvazione del MEF, mentre quest'ultima, come anche quella del DPF, poteva essere desunta dalla delibera 109/2012 di ASI, in cui si faceva riferimento agli esiti dell'ispezione da parte dell'Ispettorato del MEF e all'ammontare del fondo per il 2010 nella misura ivi indicata. Nei limiti di tale complessivo fondo dovevano quindi avere corso, secondo la Corte distrettuale, le progressioni di livello e gli appellanti, in quanto collocatisi tra i primi della graduatoria, avevano diritto ad esse. 4. Avverso la sentenza ASI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti dai lavoratori con due separati controricorsi.R. G. n. 28634/2018 Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. ASI e i lavoratori Bergamaschi e Cherubini hanno depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo ASI (art. 360 n. 3 c.p.c.) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 40-bis, co. 1 e 2, d. Igs. 165/2001, dell'art. 7 Statuto ASI, dell'art. 3 L. 1037/1939, dell'art. 14 L. 196/2009, dell'art. 23 d. Igs. 123/2011 e dell'art. 60, co. 5, d. Igs. 165/2001 ed è formulato escludendo che dalla Delibera ASI 109/2012 potesse desumersi l'intervenuta approvazione del MEF, in quanto il riferimento in tale delibera agli esiti ispettivi riguardava un'attività regolata dagli artt. 60 del d.lgs. 165/2001 e dalla L. 1037/1939, di natura in sé diversa da quella di approvazione ex post degli esiti della contrattazione integrativa, la quale era intervenuta solo in epoca successiva e a dire di ASI non aveva destinato specifiche risorse alla progressione oggetto di causa. Il secondo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c.) sostiene la violazione dell'art. 40-bis del d. Igs. 165/2001, e dell'art. 7 dello Statuto ASI e con esso si fa riferimento alla mancanza di approvazione del DFP, prevista come condizione nel bando e che non poteva essere assorbita dalle verifiche ispettive del MEF, in cui il DFP non aveva avuto alcun ruolo. La terza censura, ancora rubricata ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., afferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 40, co.
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