Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 04248
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILURI LUCA nato a FORLI' il 17/02/1966 avverso l'ordinanza del 11/12/2021 del GIP TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG L O, che ha concluso per liaccoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto nel resto;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 11 dicembre 2021 il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ed il ripristino della pena originaria di 4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, inflitta a L S per il reato di guida in stato di ebbrezza con la sentenza dello stesso Tribunale del 26 maggio 2017. La revoca era disposta perché il condannato non aveva completato il lavoro di pubblica utilità, avendo svolto soltanto 42 delle 248 ore, ed avendo riferito l'ente del disinteresse del condannato ad eseguire la pena sostitutiva e del comportamento aggressivo nei confronti di colleghi ed utenza.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi. Nel primo motivo deduce di non essersi mai rifiutato di proseguire il lavoro di pubblica utilità, ma di aver soltanto trovato i compiti affidati non all'altezza del suo livello personale (il condannato è un funzionario INPS), l'ente non avrebbe indicato l'oggettiva impossibilità di affidargli lavori di tipologia consona al suo livello. Nel secondo motivo lamenta non essere stato effettuato, in occasione del ripristino della pena originaria, lo scomputo delle ore di lavoro svolte.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. L O, ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto nel resto. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In esso il ricorrente deduce che l'ente presso cui era in corso di
lette le conclusioni del PG L O, che ha concluso per liaccoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto nel resto;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 11 dicembre 2021 il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ed il ripristino della pena originaria di 4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, inflitta a L S per il reato di guida in stato di ebbrezza con la sentenza dello stesso Tribunale del 26 maggio 2017. La revoca era disposta perché il condannato non aveva completato il lavoro di pubblica utilità, avendo svolto soltanto 42 delle 248 ore, ed avendo riferito l'ente del disinteresse del condannato ad eseguire la pena sostitutiva e del comportamento aggressivo nei confronti di colleghi ed utenza.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi. Nel primo motivo deduce di non essersi mai rifiutato di proseguire il lavoro di pubblica utilità, ma di aver soltanto trovato i compiti affidati non all'altezza del suo livello personale (il condannato è un funzionario INPS), l'ente non avrebbe indicato l'oggettiva impossibilità di affidargli lavori di tipologia consona al suo livello. Nel secondo motivo lamenta non essere stato effettuato, in occasione del ripristino della pena originaria, lo scomputo delle ore di lavoro svolte.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. L O, ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto nel resto. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In esso il ricorrente deduce che l'ente presso cui era in corso di
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