Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2023, n. 33865
CASS
Sentenza
1 giugno 2023
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Massime • 1
L'incapacità per infermità della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del reato di sequestro di persona, delinea tutte quelle situazioni in cui, anche transitoriamente, e non necessariamente a causa di una malattia o disturbo psichiatrico o neurologico, il soggetto passivo presenti una riduzione della sua sfera cognitiva e/o volitiva, pur non risultando radicalmente compromesse o grandemente scemate nel loro complesso le sue capacità intellettive.
Sul provvedimento
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento