Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2023, n. 10126
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Testo completo
La DMS Capua Spa ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini IRPEG ed IRAP, la dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l'anno 2002. L'atto impositivo era fondato su tre rilievi:
erronea contabilizzazione nell'anno 2001 della somma di Euro 2.500.000,00, corrisposta in data 30-7-2002 dalla holding del gruppo GIST BROCADES HOLDING AG in favore della ricorrente;
secondo l'Ufficio tale corresponsione costituiva una una sopravvenienza attiva, che, in base al disposto dell'art. 55 (ora art. 85) del T.U.I.R. doveva essere contabilizzata ai fini Irpeg nel 2002, anno in cui era avvenuto l'incasso;
in particolare, secondo l'Ufficio, detta corresponsione doveva ritenersi effettuata dalla GIST BROCADES HOLDING AG (che a tanto non era tuttavia obbligata) in favore della DMS Capua Spa per rimborso dei costi da quest'ultima sostenuti nel rapporto con altra società (CUBIST PHARMACEUTICALS INC.);
erroneo storno (in sede di scritture di assestamento) della somma di Euro 185.000.000 dal "conto ricavi diversi in contropartita" al conto "note di credito da emettere";
tale storno, giustificato dalla società ricorrente in considerazione dell'avvenuta denunzia - da parte della cliente CUBIST PHARMACEUTICALS- di alcuni difetti riscontrati in prodotti a quest'ultima inviati da essa ricorrente, era stato invece contestato dall'Ufficio, stante la riscontrata assenza, sino al 31 dicembre 2002, di un accordo definitivo in merito alla quantificazione del danno;
di conseguenza, secondo l'Ufficio, in mancanza del requisito - nell'anno 2002 - della certezza e della determinabilità, la detta somma non poteva essere contabilizzata -ai sensi dell'art. 75 T.U.I.R. - quale elemento negativo del reddito per il detto anno, ed andava pertanto recuperata a tassazione ai fini IRPEG ed IRAP;
indebita annotazione nel conto "prestazioni varie", sempre per l'anno 2002, di fatture per Euro 94.233,39;
secondo la società tali fatture concernevano il rimborso ad altra società (DSM N.V.) di somme versate da quest'ultima in (Omissis) a favore di tal A.A., dipendente a tempo pieno della società DMS Capua Spa , il quale percepiva rimborsi e pagamenti anche nel paese di origine ai sensi del contratto di e Spa trio del 28 settembre 1999;
detto importo era stato invece ritenuto dall'Ufficio una duplicazione dei corrispettivi erogati dalla DMS Capua Spa allo stesso dipendente, sicchè le fatture erano state reputate non inerenti.
L'adita CTP ha accolto il ricorso.
Con sentenza depositata il 28 settembre 2007 la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ha confermato la legittimità dell'impugnato accertamento e, in ordine rispettivamente ai rilievi di cui sopra, ha evidenziato:
che dall'esposizione dei fatti in sede difensiva non emergeva l'esistenza di alcun accordo, sicchè il menzionato versamento della somma di Euro 2.500.000,00 non poteva che considerarsi una liberalità;
che, dalla documentazione in atti e dal riferimento sia alla e-mail del 27 marzo 2003 sia alla lettera del 14 aprile 2003, non risultava definita nell'anno 2002 l'entità del danno certo provocato dalla DMS Capua Spa alla CUBIST PHARMACEUTICALS, sicchè per il detto anno il relativo costo (Euro 185.000,00) non poteva essere riconosciuto ed era stato quindi legittimamente recuperato a tassazione;
che dagli atti risultava la sola esistenza del rapporto di lavoro dipendente tra la DMS Capua Spa ed A.A. di cui al CUD 2003, recante l'imponibile di Euro 128.460,91, mentre non risultava alcuna altra attività autonoma espletata da quest'ultimo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società, affidato a sei motivi ed illustrato da successiva memoria;
ha resistito l'Agenzia con controricorso.
Questa Corte, con la sentenza n. 15287 del 21 luglio 2015, ha così provveduto: "La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e sesto motivo di ricorso;
rigetta il quarto e dichiara inammissibile il quinto;
cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione, alla CTR Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità".
Nella parte motiva, a proposito dei primi tre motivi, la Corte ha così argomentato l'accoglimento: "Con il primo motivo la società, denunziando - ex art. 360 c.p.c. , n.
5 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione per il mancato accertamento e la valutazione dei fatti di causa ed illogicità della motivazione adottata sulla scorta di inesistenti difese delle parti, nonchè - ex art. 360 c.p.c. , n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. , artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c. , ha dedotto, che la CTR, nell'esaminare il primo rilievo dell'Ufficio, aveva violato il principio (applicabile anche nel processo tributario) di cui all'art. 115 c.p.c. , ed aveva fondato la sua decisione sul solo esame degli scritti difensivi.
Con il secondo motivo la società, denunziando - ex art. 360 c.p.c. , n.
5 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, ha dedotto che la CTR aveva omesso di esaminare e prendere in considerazione un documento (la scrittura 12-2-2002 inviata da GIST BROCADES HOLDING AG ad essa società ricorrente), attestante la dirimente circostanza dell'esistenza di un contratto tra le dette società, in forza del quale la prima ha eseguito nel 2002 - in favore della seconda - il pagamento di Euro 2.500.000,00 a saldo dei costi dei servizi da quest'ultima erogati nel 2001 per lo studio, lo sviluppo e la consulenza sulle metodologie di produzione del prodotto farmaceutico denominato "(Omissis)", di proprietà di CUBIST PHARMACEUTICALS Inc. Con il terzo motivo la società, denunziando - ex art. 360 c.p.c. , n.
3 - violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 769 c.c. e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 , n. 3, lett. b), (nel testo vigente all'epoca dell'accertamento), ha dedotto che il versamento della detta somma, alla cui base vi era la salvaguardia di un interesse infragruppo (o di conservazione di un contratto plurilaterale o di una pluralità di contratti connessi), non poteva comunque (anche in assenza di esplicito accordo) essere considerato quale "liberalità", difettandone i requisiti soggettivi ed oggettivi (spirito di liberalità, arricchimento del beneficiario del pagamento e depauperamento del soggetto che esegue lo stesso).
Detti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi ed aventi tutti ad oggetto il primo rilievo, sono fondati.
La CTR, invero, per quanto riguarda l'importo di Euro 2.500.000,00, si è limitata a rilevare che "dall'esposizione dei fatti in sede difensiva" risultava "l'inesistenza di alcun accordo con conseguente inquadramento del versamento come una liberalità e, quindi, tassabile quale sopravvenienza ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 3 ";
siffatta motivazione non consente in alcun modo di comprendere le ragioni della decisione, specie considerando che la società ha invece sempre sostenuto (v. pagg. 21 -22 e 23 ricorso in cassazione) che le prestazioni di servizi (la c.d. attività di "start. up") erano state eseguite in ossequio di uno specifico contratto (v. scrittura 12-2-2002, depositata in atti), definito trilaterale e complesso tra DSM CAPUA, G1ST-BROCADES HOLDING e CUBIST PHARMACEUTICAL INC;
siffatta scrittura non è stata in alcun modo valutata dalla CTR, che pertanto è incorsa nei denunciati vizi.
(...) In conclusione, quindi, vanno accolti il primo, secondo, terzo e sesto motivo di ricorso;
rigettato il quarto e dichiarato inammissibile il quinto;
per l'effetto va cassata, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza,