Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2022, n. 11061

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2022, n. 11061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11061
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 18082-2017 proposto da: T S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI n. 24, presso lo studio dell'avv. E T, rappresentato e difeso dall'avv. E M

- ricorrente -

contro

CAPOZZA LUIGI, CAPOZZA NICOLA, CAPOZZA MARIA GIUSEPPA LEOPOLDA, MUNGARI MATTEO, MORRONE PAOLA, MUNGARI STEFANO, MUNGARI ROSA MARIA, MORRONE MARIA LUIGIA, F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 MUNGARI GAETANO, NESI GIUSEPPE, NESI LUIGI MARIA, Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. D'AREZZO n. 32, presso Data pubblicazione 05/04/2022 lo studio dell'avv. MATTEO MUNGARI, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. ISIDORO CAVALIERE - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 885/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto Dott. Aldo Ceniccola, il quale ha concluso per il rigetto, tanto del ricorso principale che di quello incidentale

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 3.5.2002 M Paola evocava in giudizio T S innanzi il Tribunale di Crotone, invocandone la condanna al rilascio di un terreno sito in agro del Comune di Crotone. Con successivo atto di citazione T S conveniva a sua volta M Paola ed altri soggetti innanzi il medesimo ufficio giudiziario per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, del terreno di cui anzidetto. I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 759/2005, che rigettava la domanda di rilascio, accogliendo quella di usucapione. Interponeva appello avverso detta decisione la M, unitamente a M G, M M, M R M, M S, N G, N L M, M Maria Luigia, C N, C M G L e C L, invocando la declaratoria della nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio promosso dal Turturo, per mancanza, agli atti del giudizio, della prova dell’osservanza delle formalità di cui agli artt. 143 e ss. c.p.c. F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Eccepivano dunque la nullità dell’intero giudizio e chiedevano la Numero di raccolta generale 11061/2022Data pubblicazione 05/04/2022 remissione della causa al Tribunale. Con la sentenza impugnata, n. 885/2017, resa nella resistenza del T, la Corte di Appello di Catanzaro riteneva che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del secondo giudizio, con il quale era stata formulata la domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del fondo oggetto di causa, si fosse validamente perfezionata nei soli confronti di M Paola, C N, C M G L e C L, rigettando, quindi, l’appello dai medesimi soggetti proposto. Dichiarava invece nulla la notificazione della predetta citazione eseguita nei confronti di M Maria Luigia, M G, M M, M R M, M S, N G e N L M. Ravvisata la natura inscindibile della causa, la Corte calabrese dichiarava nulla la sentenza impugnata, rimetteva gli atti al Tribunale di Crotone e compensava le spese del doppio grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T S, affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso M G, M M, M R M, M S, N G, M Maria Luigia, M Paola, C N, C G L e C L, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348, 165 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’improcedibilità dell’impugnazione. Quest’ultima infatti sarebbe stata proposta con atto notificato il 5.6.2013 e la causa sarebbe stata iscritta al ruolo soltanto il 19.6.2013, e dunque tardivamente. F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 18082/2017 La censura è inammissibile. Numero sezionale 538/2022Numero di raccolta generale 11061/2022 La Corte di Appello da atto che nei confronti del ricorrente la Data pubblicazione 05/04/2022 notifica dell’atto di appello si era perfezionata in data 12.6.2013, come da avviso di ricevimento depositato all’udienza del 3.12.2013, e che da tale data l’iscrizione al ruolo generale era stata tempestiva, perché eseguita il successivo 19.6.2013 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata richiama, a ragione, il principio secondo cui “Il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., in relazione all'art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1662 del 29/01/2016, Rv. 638352;
conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 15/02/2017, Rv. 644440). In coerenza con tale principio, dunque, l’appello risulta tempestivamente iscritto al ruolo generale. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare comunque la
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