Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2024, n. 41720
Sentenza
4 luglio 2024
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4 luglio 2024
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Massime • 1
È onere della parte che lamenti la violazione del divieto di "bis in idem" convenzionale, in ragione dell'avvenuta irrogazione di una sanzione formalmente amministrativa ma di natura sostanzialmente penale per un fatto corrispondente, sul piano storico-naturalistico, a quello oggetto di sanzione penale, dedurre l'assenza di connessione sostanziale e temporale tra i diversi procedimenti e provare la definitività della sanzione amministrativa, non essendo sufficiente l'allegazione della sua sola irrogazione e della convergenza delle due sanzioni sulla medesima violazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale circostanza, di per sé legittima, risulta ormai positivamente regolata dal legislatore tributario all'art. 21-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87).
Sul provvedimento
Testo completo
41720-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1326/2024 GASTONE ANDREAZZA -Presidente - UP 04/07/2024 ALDO ACETO -Relatore- - R.G.N. 9283/2024 EL DI SI EF TT SA AR ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. LUIGI CASALE, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. く 9283/2024 RITENUTO IN FATTO 1.CO NI ricorre per l'annullamento della sentenza dell'11 luglio 2023 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione irrogata con sentenza del 10 giugno 2021 del Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per i reati di cui agli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) e 348 cod. pen. (capo B), contestati come commessi il 30 settembre 2012 (capo A) e dal 2 marzo 2011 al 7 novembre 2013 (capo B).
1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 417 cod. proc. pen. lamentando che la recidiva contestata (di cui al secondo comma dell'art. 99 cod. pen.) non determina l'aumento della pena nella misura di due terzi e che, di conseguenza, il reato di cui al capo B è oggi estinto per prescrizione.
1.2.Con il secondo motivo, che riguarda il reato di cui al capo A della rubrica, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata riconducibilità delle somme transitate sul proprio conto corrente alla propria attività professionale. Lamenta, al riguardo, l'illegittimo ricorso alle presunzioni tributarie (poiché tali somme sono state considerate compensi professionali in assenza di prova sul punto) e, in ogni caso, che l'imponibile indicato dalla Corte di appello avrebbe determinato un'imposta evasa (euro 14.433,99) inferiore alla soglia di punibilità (euro 30.000) 1.3.Con il terzo motivo, anch'esso dedicato al reato di cui al capo A, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e la mancanza, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione del divieto di bis in idem essendo già stato condannato in sede amministrativa per un illecito da ritenere speciale rispetto alla fattispecie penale.
1.4.Con il quarto motivo, che riguarda il reato di cui al capo B della rubrica, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento agli artt. 1, r.d. n. 1578 del 1933, 2, legge n. 247 del 2012, 192 cod. proc. pen. e 348 cod. pen.
1.5.Con il quinto motivo, che riguarda ancora il reato di cui al capo B della rubrica, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento agli artt. 1, r.d. n. 1578 del 1933, 2, legge n. 247 del 2012, 192 cod. proc. pen. e 348 cod. pen., osservando che, essendo i fatti commessi a cavallo della riforma dell'ordinamento forense, la valutazione dell'attività svolta abusivamente andava fatta in relazione alle limitazioni e alle possibilità concesse dal cessato ordinamento forense e non alla luce della vigente legge professionale approvata nel 2012. 2. Con memoria del 1 luglio 2024 il difensore del ricorrente, Avv. Luigi Casale, ha replicato alla richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità del ricorso insistendo per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2.Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
2.1.Il ricorrente risponde del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) perché, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, non aveva presentato, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa a detta imposta dovuta per l'anno 2011 nella misura di euro 95.328. Il fatto è contestato come commesso il 30 settembre 2012. 2.2.Il NI risponde altresì del reato di cui all'art. 348 cod. pen. (capo B) per aver esercitato abusivamente la professione di avvocato benché sospeso dall'Ordine per dodici mesi, a partire dal 2 marzo 2011, e quindi radiato dall'Albo dal 10 febbraio 2012. Il fatto è contestato come commesso dal 2 marzo 2011 al 7 novembre 2013. 2.3.Per entrambi i reati è stata contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale «ex art. 99 co. 2 c.p.».
2.4.Il ricorrente ne trae argomento per reclamare la applicazione dell'aumento di pena pari ad un terzo, piuttosto che a due terzi, lamentando che erroneamente i Giudici di merito hanno ritenuto la recidiva