Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/1969, n. 1673
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Se chi vuol far valere un diritto deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, una simile dimostrazione non puo ritenersi pienamente e incontestabilmente raggiunta ove ad una prova in un senso se ne contrapponga un'altra ugualmente valida e di pari Rilevanza.*
L'Esercizio del potere, previsto dagli artt. 439 e 464 cod.proc. civ., di disporre d'ufficio mezzi di prova nelle cause in materia di lavoro e di previdenza costituisce una facolta discrezionale del giudice di merito pertanto, l'apprezzamento del giudice circa la scelta d'ufficio di un determinato mezzo di prova come il piu idoneo non e sindacabile in Sede di legittimita, ed il giudice medesimo non ha Obbligo di motivare sul fatto di non disporre mezzi di prova diversi da quello scelto che dimostri di ritenere inidonei o superflui con il semplice non disporli. ( V. N.72-64).*