Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2024, n. 35122
Sentenza
12 giugno 2024
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12 giugno 2024
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Massime • 1
In tema di contravvenzioni, la buona fede scusante sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezza dell'illiceità del fatto deriva da un elemento positivo esterno che ha indotto l'agente in errore incolpevole, dovendosi, invece, escludere la rilevanza del "fatto negativo", costituito da mero comportamento inerte della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., contestata al titolare di una concessione demaniale scaduta e non ricompresa nella proroga legale prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in cui la Corte ha escluso la desumibilità della buona fede del ricorrente dalla mancata contestazione al predetto dell'occupazione abusiva dell'area, da parte dell'amministrazione comunale).
Sul provvedimento
Testo completo
шайного 35122-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da: LUCA CC -Presidente - Sent. n. sez. 1150/2024 UP 12/06/2024 ALDO ACETO -Relatore R.G.N. 2637/2024 EMANUELA GAI ALBERTO GALANTI ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI GENOVA nel procedimento a carico di: GA AU nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 29/11/2023 del TRIBUNALE di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria dell'AVV. MICHELE CIRAVEGNA, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Pubblico ministero. Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D. L. 137/2020. Deposita in the Oggi, 19 SET. 7974 IL FUNZIO 2637/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ricorre per l'annullamento della sentenza del 29 novembre 2023 del Tribunale di Genova che ha assolto UD GA dal reato di cui all'art. 1161 cod. nav. perché il fatto non costituisce reato.
1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 5, 43 e 47 cod. pen., nonché 1161 cod. nav. e lamenta, in particolare, la affermata sussistenza dell'errore scusabile, in ordine alla vigenza della concessione demaniale scaduta, errore dovuto alla complessità della normativa e al comportamento del Comune di Genova, nonché della inesigibilità della condotta alternativa lecita.
2.Con memoria del 31 maggio 2024 l'Avv. Michele Ciravegna, difensore di fiducia dell'imputato, ha replicato alle richieste del Procuratore generale di accoglimento del ricorso del Pubblico ministero chiedendone, invece, il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2.UD GA era stato tratto a giudizio per rispondere, per quanto qui rileva, del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. perché, quale legale rappresentante della FI Snc, aveva occupato arbitrariamente uno spazio demaniale marittimo comprendente un'isola artificiale, una spiaggia e una palazzina a tre piani adibendola a stabilimento balneare, esercizio commerciale, aperto anche dopo gli orari di chiusura dello stabilimento, e a propria abitazione. La rubrica contesta, inoltre, innovazioni non autorizzate effettuate abbattendo un muro costituente bene demaniale marittimo. Il fatto è contestato come commesso in Genova dal 1 gennaio 2010 al 17 luglio 2019, per quanto riguarda la spiaggia, e fino all'8 novembre 2021 per quanto riguarda il resto dello spazio demaniale marittimo.
2.1.Il Tribunale ha ritenuto la oggettiva sussistenza del reato ma ne ha escluso l'elemento soggettivo ed ha inoltre affermato l'inesigibilità del comportamento alternativo lecito.
2.2.Quanto al primo profilo (assenza dell'elemento soggettivo), il Tribunale ha diffusamente motivato sulla base di due argomenti: (i) l'esclusione di ogni automatismo tra la mera illegittimità del titolo demaniale e relative proroghe e la sussistenza del reato di abusiva occupazione;
(ii) l'adozione, da parte del Comune di Genova, di provvedimenti (e comportamenti) che hanno espressamente (o anche solo implicitamente) riconosciuto la validità della concessione originariamente rilasciata all'imputato nel 1998 e, quindi, prorogata in conseguenza di provvedimenti comunali (e successivamente ope legis);
2.3.quanto alla inesigibilità del comportamento lecito alternativo, il Tribunale osserva che si dovrebbe ipotizzare a carico dell'autore dell'occupazione abusiva l'onere di sindacare autonomamente la legittimità del proprio titolo e riconsegnare il bene al Demanio, chiedendo l'applicazione contra se di una disciplina eurounitaria cui nemmeno il legislatore si è adeguato, a fronte sostiene di un contrario interesse economico alla prosecuzione del rapporto - concessorio;
un'eventuale rilascio dell'area, prosegue il Tribunale, avrebbe anche potuto essere valutato dalla pubblica amministrazione quale violazione degli obblighi concessori da quest'ultima ritenuti ancora in essere;
non si può, in buona sostanza, imporre all'autore del reato di sostituirsi al legislatore e alla amministrazione nel rilevare la natura abusiva della propria condotta perché contrastante con il diritto europeo;
2.4.infine, il Tribunale aggiunge, quale ulteriore argomento a sostegno della mancanza dell'elemento psicologico, che il Comune di Genova, cui pure il compendio immobiliare era stato restituito dopo la revoca del sequestro preventivo, aveva dovuto a sua volta restituirlo all'imputato in forza di una sentenza, la n. 999/2022 dello stesso TAR della Liguria, passata in cosa giudicata, che aveva annullato il diniego inizialmente opposto dall'autorità amministrativa alla richiesta di riconsegna avanzata dal GA.
3. Va innanzitutto ribadito che il principio della non esigibilità di una condotta diversa sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" della colpevolezza riferendolo - ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" dell'antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso ""analogia juris" (Sez. 3, n. 38593 del 21/01/2018, Del Stabile, Rv. 273833 01; Sez. 6, n. 973 del 02/04/1993, Bove, Rv. 194384 01; Sez. 3, n. 8271 del 08/05/1985, Viti, Rv. 170486 01; Sez. 3, n. 2613 del 02/12/2022, dep. 2023, Consoli, non mass.; - Sez. 3, n. 379 del 14/12/2022, dep. 2023, Aureli, non mass.). 2 3.1. Nel caso di specie, peraltro, la tesi della inesigibilità del comportamento lecito alternativo è smentita, nei fatti, dal comportamento tenuto dall'imputato che, pur a fronte di un provvedimento giurisdizionale di restituzione del bene all'autorità amministrativa concedente, ha reagito invocandone la restituzione in suo favore e ulteriormente coltivando la pretesa dinanzi al giudice amministrativo sicché l'interrogativo che il Tribunale si è posto sulla necessità/ possibilità che l'imputato restituisse il bene ad un'autorità che pure aveva perseverato nel ritenere lecita l'occupazione demaniale ha trovato una risposta chiara ed inequivocabile nella reazione di UD GA alla restituzione del bene all'ente concedente.
4.Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, è necessario distinguere la scusabilità dell'errore di diritto dalla buona fede nelle contravvenzioni.
4.1.Con riferimento alla scusabilità dell'errore di diritto, non si può prescindere da Corte