Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2023, n. 50655

CASS
Sentenza
10 novembre 2023
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10 novembre 2023

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In tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. nel caso in cui l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi la momentanea presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sul rilievo che l'agente, autore del danneggiamento della porta di un locale pubblico, aveva fatto affidamento sull'impossibilità per il titolare del bene di sorvegliarlo costantemente, perché impegnato all'interno a servire i clienti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2023, n. 50655
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50655
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

50655-23 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda composta da : Sent. n. 2750 Elisabetta Rosi - Presidente - Sergio Di Paola U.P. del 10/11/2023 Pierluigi Cianfrocca R.G.N. 22362/2023 Lucia Aielli Relatore- Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : SO MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 16/2/2021; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale;
udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
udite le conclusioni del difensore avv. Saraniti Roberto che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. SO MA ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 16/2/2021, confermativa della sentenza del Tribunale di Vercelli in data 19/5/2021 che lo ha condannato per i delitti di cui agli artt. 660, 612, co.2, 635, co 1, n.1 cod. pen.

1.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto assumendo che le condotte da lui tenute, consistite in frasi offensive e sputi nei confronti di ON UE, distribuite per venti volte nell'arco temporale dal 2017 al 2019, non integrerebbero gli estremi della molestia o del disturbo alle persone non ricorrendo la petulanza o il biasimevole motivo. 她 ER 1.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per danneggiamento aggravato. Deduce l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede dato che la porta a vetri del locale, verso cui lanciò un bicchiere, infrangendola, si trovava sotto il controllo della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e va rigettato.

1.1.Il primo motivo con il quale il ricorrente denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile, avendo lo stesso natura meramente assertiva e confutativa dei contenuti della motivazione della sentenza impugnata e risultando questa caratterizzata, alla luce del contenuto degli elementi di prova acquisiti al processo da essa menzionati, da motivazione immune da vizi di legittimità.

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