Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2021, n. 08055
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A B, nata a Salerno il 19/08/1974 A A, nata a Salerno il 19/02/1977 avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno dell'8/10/2019 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
lette la la richiesta del Sostituto Procuratore generale G di dichiarare inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1474 dell'8 ottobre 2019 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Salerno a A A e B A ex artt. 110, 341-bis, 336 e 337 cod. pen., per avere usato violenza e minaccia nei confronti dei Carabinieri impegnati nel servizio di viabilità, anche usando espressioni ingiuriose, al fine di ottenere che la processione della Madonna del Mare effettuasse alcune soste (capo A), e, ex artt. 110 e 405 cod. pen., per avere turbato l'esercito di una funzioni religiosa in luogo aperto al pubblico (capo B).
2. Nei ricorsi congiunti di A A e B A si chiede, con un unico composito motivo, l'annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione consistiti i) nel non determinare in che modo le ricorrenti abbiano concorso fra loro nella realizzazione dei reati;
ii) nel trascurare - quanto al reato di oltraggio - che la testimone A D M aveva escluso di avere udito le espressioni contestate alle A, mentre aveva ricordato che era stata suonata musica a alto volume, e che per integrare il reato è necessaria la presenza di più
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
lette la la richiesta del Sostituto Procuratore generale G di dichiarare inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1474 dell'8 ottobre 2019 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Salerno a A A e B A ex artt. 110, 341-bis, 336 e 337 cod. pen., per avere usato violenza e minaccia nei confronti dei Carabinieri impegnati nel servizio di viabilità, anche usando espressioni ingiuriose, al fine di ottenere che la processione della Madonna del Mare effettuasse alcune soste (capo A), e, ex artt. 110 e 405 cod. pen., per avere turbato l'esercito di una funzioni religiosa in luogo aperto al pubblico (capo B).
2. Nei ricorsi congiunti di A A e B A si chiede, con un unico composito motivo, l'annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione consistiti i) nel non determinare in che modo le ricorrenti abbiano concorso fra loro nella realizzazione dei reati;
ii) nel trascurare - quanto al reato di oltraggio - che la testimone A D M aveva escluso di avere udito le espressioni contestate alle A, mentre aveva ricordato che era stata suonata musica a alto volume, e che per integrare il reato è necessaria la presenza di più
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