Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2022, n. 01140
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 24943-2016 proposto da: VINCENTI SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA, V. VINCENZO PICARDI 7, presso lo studio dell'avvocato P G, rappresentato e difeso dall'avvocato M B;- ricorrente -contro VINCENTI GIANFRANCO, MORICONI PIERINA, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato E N, rappresentati e difesi dall'avvocato G L S;- controricorrente - Ric. 2016 n.24943 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 24943/2016 Numero sezionale 2382/2021 Numero di raccolta generale 1140/2022 nonchè contro Data pubblicazione 14/01/2022 VINCENTI GIANFRANCO;- intimati - avverso la sentenza n. 186/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/04/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;Udito il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Luisa De Renzis che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l’accoglimento del secondo. Udito l’avv.to Giuseppe La Spina per i controricorrenti che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA 1. S V conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Foligno, P V al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto ad utilizzare il forno esistente sulla particella n. 110, foglio 44 del nuovo catasto terreni, quale servitù di uso personale costituita con atto a rogito notarile. L’attore chiedeva la condanna del convenuto al ripristino delle condizioni necessarie all’esercizio del diritto in questione, nel frattempo alterate con occlusione del forno ed ubicazione di animali da cortile, nonché al risarcimento dei danni patiti da quantificare con apposita CTU. 2. Si costituiva P V il quale eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto d’uso del forno, ai sensi dell’articolo 2946 c.c., e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Nel corso del giudizio decedeva il convenuto e la causa veniva riassunta nei confronti degli eredi. 3. Il Tribunale di Perugia accoglieva le domande attoree, dichiarando il diritto d’uso personale di S V all’utilizzo del Ric. 2016 n.24943 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 24943/2016 Numero sezionale 2382/2021 Numero di raccolta generale 1140/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 forno, in conformità a quanto stabilito con atto a rogito notarile e ordinava l’immediato ripristino delle condizioni necessarie all’esercizio del suddetto diritto con condanna delle parti al risarcimento dei danni liquidati equitativamente in euro 3000. 4. Gli eredi di P V proponevano appello avverso la suddetta sentenza, contestando in primo luogo la qualificazione del diritto oggetto di causa, costitutivo solo di un rapporto obbligatorio. Secondo gli appellanti, mancando il requisito della realità, il diritto non era suscettibile di trasmissione agli eredi se non per effetto di apposito atto e doveva dichiararsi estinto alla morte di P V. Gli appellanti ritenevano, quindi, che l’eccezione di prescrizione sollevata ex articolo 2946 c.c. andasse riferita non ad un diritto reale bensì ad un rapporto obbligatorio. Si contestava in fatto la valutazione degli elementi istruttori e si censurava la pronuncia relativamente alla condanna ad un facere, emessa nei confronti degli appellanti, dovendosi interpretare la clausola afferente al diritto d’uso come eccezionale, di carattere personale, opponibile a P V ma non trasmissibile. Veniva impugnata anche la quantificazione del danno. 5. La Corte d’Appello di Perugia accoglieva l’impugnazione. Il giudice del gravame, in via preliminare, osservava che la fattispecie oggetto di causa doveva qualificarsi come servitù irregolare la cui costituzione era rimessa alla libera autonomia delle parti, in ossequio all’articolo 1322 c.c. non contrastando con il principio di tipicità dei diritti reali. Nel caso di specie il diritto costituito con atto a rogito notarile consistente nella servitù di uso personale a carico del forno esistente sulla particella 110 del foglio 44 del nuovo catasto terreni a favore del signor S V e dei suoi familiari non poteva dirsi integrare una servitù prediale proprio perché non si sostanziava in un rapporto di asservimento di fondi ma concerneva piuttosto un Ric. 2016 n.24943 sez. S2 - ud. 10/11/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 24943/2016 Numero sezionale 2382/2021 Numero di raccolta generale 1140/2022 Data pubblicazione 14/01/2022 vantaggio di natura personale. In mancanza del requisito di inerenza al fondo pertanto, il rapporto obbligatorio rimesso all’autonomia delle parti era venuto meno alla morte del dante causa, necessitando per la sua opponibilità agli eredi un’apposita convenzione in tal senso. L’inquadramento del diritto in oggetto nell’ambito delle servitù di uso personale fonte di un rapporto obbligatorio aveva carattere assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di appello che non richiedevano ulteriore trattazione.
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