Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19899
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLETTA TIZIANA nato a MESSINA il 07/08/1979 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serra° D'Aquino ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Messina del 6 giugno 2022, che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rideterrrinazione della pena, ha confermato l'affermazione della responsabilità di G T per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, commesso in Messina tra il 3/10/12 ed il 2/10/17. 1.Con un primo motivo di ricorso, l'imputata ha dedotto inutilizzabilità del verbale di verifica dei tecnici Enel, in quanto ella avrebbe assunto, sin dal momento del primo accesso, la qualità di persona sottoposta alle indagini e le dichiarazioni riportate nell'atto sarebbero perciò inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., non vi sarebbe prova che fosse a lei riconducibile l'occupazione dell'immobile per tutta la durata del prelievo abusivo, né potrebbero ritenersi attendibili i calcoli eseguiti per quantificare l'entità dell'energia sottratta.
2.Con il secondo motivo, la ricorrente ha invocato violazione di legge penale e vizio di motivazione per la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen.. 3.Con un terzo motivo, ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, tale non potendo ritenersi il grossolano collegamento di due cavi dell'immobile alla linea Enel. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.
1.Va premesso che, nel caso in esame, ricorre un caso di "doppia conforme" sulla responsabilità, ove la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, n. 37295 del 12/6/19, E., Rv. 277218;
sez.3, n. 13926 del 1/12/11, Valerio, Rv. 252615).
2.Mette conto ancora
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serra° D'Aquino ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Messina del 6 giugno 2022, che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rideterrrinazione della pena, ha confermato l'affermazione della responsabilità di G T per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, commesso in Messina tra il 3/10/12 ed il 2/10/17. 1.Con un primo motivo di ricorso, l'imputata ha dedotto inutilizzabilità del verbale di verifica dei tecnici Enel, in quanto ella avrebbe assunto, sin dal momento del primo accesso, la qualità di persona sottoposta alle indagini e le dichiarazioni riportate nell'atto sarebbero perciò inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., non vi sarebbe prova che fosse a lei riconducibile l'occupazione dell'immobile per tutta la durata del prelievo abusivo, né potrebbero ritenersi attendibili i calcoli eseguiti per quantificare l'entità dell'energia sottratta.
2.Con il secondo motivo, la ricorrente ha invocato violazione di legge penale e vizio di motivazione per la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen.. 3.Con un terzo motivo, ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, tale non potendo ritenersi il grossolano collegamento di due cavi dell'immobile alla linea Enel. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.
1.Va premesso che, nel caso in esame, ricorre un caso di "doppia conforme" sulla responsabilità, ove la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, n. 37295 del 12/6/19, E., Rv. 277218;
sez.3, n. 13926 del 1/12/11, Valerio, Rv. 252615).
2.Mette conto ancora
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