Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 18/02/2021, n. 04315
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seguente ORDINANZA sul ricorso 6306-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;- ricorrente - Nonché da: FERDINANDO VANELLI DI GIORGIO VANELLI SRL, elettivamente domiciliata in EPISA, VIA S MARTINO 77j 2020 3856 presso lo studio dell'avvocato G T, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G T;- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1446/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 14/07/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. O D M;\ \ Ritenuto che: La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, che l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Massa Carrara rideterminava sulla base del valore venale in comune commercio dei "diritti di concessione paria a 1/4 (un quarto) su agri marmiferi censiti in Catasto terreni del Comune di Carrara, foglio 26 particella 226 di Ha 02 97 19;particella 227 di Ha 01 21 45", oggetto di trasferimento da G V a F V di G V s.r.I., dietro corrispettivo di C 50.000,00, con rogito del Notaio A B stipulato in data 2/7/2008 e registrato versando l'aliquota dell' 8 % (ipocatastali dei 2% e cieil'i%). Il ricorso della società contribuente era accolto in primo grado e l'appello dell'Ufficio rigettato, con la sentenza in epigrafe, con la quale la CTR della Toscana rilevava "che oggetto del trasferimento è stata una concessione governativa per lo sfruttamento di terreni agri marmiferi debitamente autorizzato dal Comune di Carrara con delibera del 08/10/2007 n. 445" e che l'Ufficio "ha erroneamente considerato che con l'atto registrato il 14/07/(2)2008 venivano trasferiti i diritti reali immobiliari di proprietà sui terreni marmiferi". Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi;la contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale. Considerato che Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 L.R. Toscana n. 104 del 1995, del Regolamento del Comune di Carrara del 29/12/1994, e degli artt. 51 e 51, d.p.r. n. 131 del 1986, 1 Tariffa allagata al d.p.r. stesso, in quanto il giudice d'appello avrebbe errato, sia nel ritenere che per l'Ufficio oggetto di trasferimento fossero "diritti reali immobiliari di proprietà", e non già diritti reali di un soggetto privato su bene pubblico indisponibile, sia nell'escludere che i diritti ceduti, ancorché insistenti su beni facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune in forza di concessione amministrativa per lo sfruttamento della cava marmifera, fossero equiparabili, ai fini tributari, ai diritti reali di godimento, apparendo in tal senso orientata la giurisprudenza, anche sulla base della richiamata disciplina regolamentare. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1362 c.c., 20, 51 e 52, d.p.r. n. 131 del 1986, 1 Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, in quanto il giudice d'appello non avrebbe errato nel non considerare che, in forza dei principi che reggono l'interpretazione dei contratti, anche ai fini impositivi, la natura giuridica del bene trasferito andasse desunta dalla volontà espressa dalle parti contraenti nell'atto pubblico tassato e dunque dal tenore letterale del negozio, oltre che dal successivo comportamento tenuto dalle parti medesime in sede di annotazione catastale dei diritti ceduti. Con il motivo di ricorso incidentale la contribuente denuncia la violazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., i guarito ii giudice d'appeiio non dVi ebbe tenuto conto dei ratto che la dedotta trasformazione della F V di Velli Giorgio & C. s.a.s., in F V di G V s.r.I., risulta riportata nel rogito notarile e quindi costituisce un fatto non contestato. Il primo motivo è fondato. Il termine trasferimento contenuto nell'art. 1, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento. Inoltre, per questa Corte la natura demaniale di un bene (e similmente quella di beni patrimoniali indisponibili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni) non costituisce ostacolo giuridico né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti (Cass. n. 31642/2019 e n. 4769/2004 in tema di INVIM). Il Regolamento comunale n° 88 del 29/12/1994, art. 1, si apre con la definizione, degli agri marmiferi comunali, per tali intendendosi: "tutte le zone montane del Comune di Carrara intestate a quest'ultimo come piena proprietà, o come dominio diretto, nel catasto Estense approvato con Editto Sovrano del 27 novembre 1824." Il catasto Estense del 1824, individuava e descriveva le proprietà comunali nelle montagne marmifere di Carrara, intestandole al Comune come proprietario oppure come direttario quando concesse in livello a privati per l'escavazione.Lo, stesso art. 1 dispone che: "gli agri marmiferi comunali fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Carrara." (v. anche art. 1, co. 2, L. R. Toscana n. 104 del 1995 il quale recita: "Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale."). L'inquadramento di tali agri fra i beni del patrimonio indisponibile del Comune, già operato in realtà dalla giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato (Cass.n. 1679/1954), è stato preso in considerazione dal giudice di appello, quantomeno implicitamente, allorquando rileva l'errore dell'Ufficio, che sarebbe consistito nel ritenere oggetto di trasferimento "diritti reali immobiliari di proprietà sui terreni marmo:eri ." e F1011 già '"uod coilk_.essione governaliva per io srruttaniento di terreni agri marmiferi." Si tratta di argomentazione non conclusiva atteso che, per quanto in precedenza detto, ciò che la CTR afferma non esclude affatto che i diritti di sfruttamento della cava di marmo scaturente dalla concessione ed oggetto di convenzione tra privati (G V e F V di G V s.r.I.) siano necessariamente privi di profili di realità, e cioè che si tratti pur sempre di "diritti di carattere privato strutturalmente assimilabili alla categoria dei diritti reali su cosa altrui, che (...) si comportano come diritti soggettivi perfetti nei confronti degli altri privati e come diritti condizionati nei confronti della pubblica amministrazione" (Cass. n. 4769/2004 cit.). La concessione de qua è, infatti, trasferibile per atto tra vivi previa autorizzazione della Giunta Comunale, ed è altresì trasferibile per successione mortis causa (art. 6 del Regolamento);la cessione non autorizzata della concessione e l'affitto della cava o parte di essa sono causa di decadenza della concessione medesima (art. 11 del Regolamento). L'art. 7 del Regolamento comunale dispone che "il concessionario non può concedere ad altri soggetti la coltivazione della cava che è tenuto ad esercitare direttamente", e tanto discende da un ineludibile principio del vigente sistema amministrativo, in base al quale la subconcessione è vietata in tutte le ipotesi di concessioni di beni pubblici (R. D. n. 1443 del 1927, così detta Legge Mineraria). Orbene, a sostegno della qualificazione del diritto del quale si discute come "diritto reale del privato su un bene pubblico indisponibile", l'Agenzia delle entrate, ha dedotto che, ai sensi dell'art. 8 del più volte citato Regolamento, il diritto del concessionario, può essere oggetto, previa autorizzazione del Comune di ipoteca nonché di esecuzione foczata immobiliare, anche in caso di fallimento (v. artt. 22 e 30, R. D. n. 1443 del 1927). Si tratta di argomentazione senz'altro condivisibile atteso che questa Corte si era già espressa in tal senso, sia pure in riferimento alle concessioni livellarie di cave stipulate dal Comune di Carrara e dalle soppresse Vicinanze di Carrara, in forza delle precedenti norme sugli agri marmiferi, ma soggette ora alle disposizioni del Regolamento, come previsto dall'art. 13 (Cass. SS.UU. n. 2462/1967;n. 1203/1988;n. 5118/1995), per cui, ai fini qui considerati, la distanza del diritto in esame dai diritti reali "tipici" non appare affatto dato insuperabile, stante l'indubbia attribuzione al privato di una equipoiienee ui giul 'dica Cu eLoilued. Ai Comuni di Massa e di Carrara, del resto, è stato attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quella della legge, e quindi in grado di incidere anche sui rapporti privati, in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformità della ricordata Legge Mineraria, e nei limiti della legislazione regionale, inerente al territorio e all'ambiente. (v. art. 1, co. 1, L. R. Toscana n. 104 del 1995, secondo cui: "La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 64 della R.D. 29.7.1927 n. 1443." nonché Corte Cost. sent. n. 488/1995). Anche il secondo motivo è fondato. Alla luce di quanto sopra esposto, e della sentenza n. 158/2020, con cui la Corte Costituzionale. di recente, ha rimarcato la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, assumono rilievo dirimente, ai fini della qualificazione dell'atto sottoposto a registro, atteso il tenore letterale dell'atto stesso, le seguenti circostanze: che il trasferimento dei diritti di concessione pari ad 1/4 /un quarto) su(gli) agri marmiferi" di seguito descritti catastalmente, sia intervenuto tra G V (anche "in proprio") e la F V di G V s.r.I., a nulla rilevando, ai fini qui considerati, la ricoperta carica di "Presidente del Consiglio di Amministrazione" di detta società;che il Vellí "vende alla società Ferdinando Vellí di Giorgio Vellí s.r.I., che come sopra rappresentata accetta e compra il seguente immobile posto in Comune di Carrara, loc. Bettogli";che si tratta di atto traslativo a titolo oneroso (art. 1 Tariffa allagata al d.p.r. n. 131 del 1986) essendo stato pattuito il "prezzo di vendita" di C 50.000,00;che il trasferimento dei diritti (reali immobiliari di godimento) da concessione mineraria esistente sui "mappali 226, 227, 222 e 225 del foglio 26" non esaurisce, nell'intenzione dei contraenti, l'oggetto della vendita "fatta e accettata con tutti gli annessi, accessori, pertinenze, dipendenze, usi, servitù (...), nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova". La società ricorrente, del resto, allorché riferisce (ricorso pag. 19) che "il diritto d'uso della concessione mineraria" era già nel patrimonio della società F V di G V s.r.I., per effetto della trasformazione della F V di Velli Giorgio rst L. s.a.s. in società di capitali, e che Vo tassato assoiverebbe ad una funzione per così dire ricognitiva, stante l'esigenza di una - postuma - regolarizzazione del titolo concessorio, propone un'interpretazione dell'atto tassato volta a negare gli effetti giuridici oggettivamente desumibili dallo stesso, ed il correlato trasferimento di ricchezza costituente presupposto impositivo. Si tratta, a ben vedere, di interpretazione non supportata da alcun univoco elemento testuale, ma piuttosto ispirata - inammissibilmente - ad elementi extratestuali (v. Corte Cost. sent. n. 158/2020 cit.), quali la relazione di stima del patrimonio sociale che accompagna la deliberazione di trasformazione, documentazione neppure prodotta in giudizio, come rilevato dal giudice di appello. Il motivo di ricorso incidentale appare inammissibile, per difetto d'interesse, avuto riguardo alla ratio decidendi della impugnata pronuncia, e comunque è infondato allorché nega l'efficacia traslativa del negozio tassato. In conclusione, la sentenza del giudice di appello merita di essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso. La peculiarità delle questioni trattate e la reciproca soccombenza consigliano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
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