Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2019, n. 16739
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24703-2016 proposto da: AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, COMUNE DI SAN LORENZO DI SEBATO, COMUNE DI MAREBBE, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato L M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato C B;- ricorrenti -contro PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CTINA BERNARDI, J S, RENATE V GUGGENBERG e STEPHAN BEIKIRCHER;ENERGIA PARTECIPAZIONI S.R.L., INTERCABLE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOSUE' SORSI 4, presso lo studio dell'avvocato F S, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato A F;- controricorrenti - nonchè contro TASSER G. & CO. S.A.S., TASSER GIUSEPPE, TASSER PAOLO, TASSER REINHOLD, UTIA DE GOMA SAS DI TASSER GIUSEPPE & C., TRADING & SERVICE S.R.L., NTIC S.R.L. - intimati - avverso la sentenza n. 254/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 10/08/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere ANTONIO GRECO;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati Carlo Albini per delega dell'avvocato Luigi Manzi, Michele Costa e Federica Scafarelli. FATTI DI CAUSA L'Azienda Pubbliservizi Brunico, il Comune di San Lorenzo di Sebato ed il Comune di Marebbe con unico ricorso impugnano, sulla base di quattro motivi, nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, e nei confronti della srl Energie Beteiligungen e della srl Intercable, nonché di sette altri, la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche con la quale veniva respinto il ricorso Ric. 2016 n. 24703 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- avverso la dichiarazione di inammissibilità delle domande di concessione di impianti idroelettrici sul Rio Gadera nei Comuni di Marebbe e di San Lorenzo di Sebato, nonché della successiva ordinanza dell'Ufficio elettrificazione n. 374133 del 22 giugno 2015, nella parte in cui non ha ammesso ad istruttoria le domande delle ricorrenti. La controversia, ha premesso il TSAP nella sentenza impugnata, si inscrive nel contenzioso introdotto da molte società del settore per chiedere l'annullamento della delibera n. 1220 del 2012 della Giunta Provinciale di Bolzano - annullata dallo stesso Tsap con sentenza n. 141 del 2015 - con la quale erano state archiviate, escludendosi di procedere alla relativa istruttoria, tutte le domande già presentate e volte al rilascio della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico. A causa dell'esclusione dall'istruttoria conseguita alla detta archiviazione, gli odierni tre ricorrenti impugnavano, ed è questo il fuoco della controversia, il provvedimento adottato il 22 giugno 2015 dal Direttore dell'Ufficio Elettrificazione della Provincia Autonoma di Bolzano "nel procedere all'ammissione all'istruttoria delle domande" di concessione di tre impianti di derivazione idroelettrica sul Rio Gadera, i quali prevedono la realizzazione di un'unica captazione di acqua, al fine di produrre le potenze nominali medie corrispondenti, rispettivamente, a poco meno di 3000 kw ciascuna. In data 22 giugno 2015, dunque, il Direttore dell'Ufficio Elettrificazione della Provincia autonoma, nel procedere all'istruttoria delle dette domande, "con visita fissata per il 28/7/2015", ha invece emesso l'ordinanza impugnata, secondo la quale "Dalla valutazione tecnica del progetto si evince (che) dall'unica derivazione dal Rio Gadera si ricava una potenza nominale media annua complessiva superiore a 3 MW. Nulla rilevando il fatto che dal pozzo piezometrico si dipartono tre diverse condotte che alimentano tre differenti gruppi Ric. 2016 n. 24703 sez. SU - ud. 05-06-2018 -3- di produzione. Per definire la classe dell'impianto si devono infatti sommare le tre diverse potenze nominali medie annue complessivamente immesse in rete. Poiché si tratta quindi di grande derivazione si comunica che la domanda è allo stato inammissibile". La detta ordinanza di pregiudiziale inammissibilità delle domande di concessione veniva quindi impugnata dai ricorrenti, per quanto ancora rileva, perché illegittima, "impedendo la partecipazione all'istruttoria". Essa conteneva "in sostanza un giudizio di merito sull'ammissibilità delle domande espresso nella fase istruttoria, mentre l'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2005 prevede che tale esito è possibile soltanto nel caso di incompletezza della documentazione richiesta, che tuttavia nella fattispecie deve essere esclusa, essendo state le domande stesse accettate. Ne deriva anche la nullità del potere esercitato dal Direttore dell'Ufficio Elettrificazione, avendo (questi) assunto una determinazione priva di fondamento normativo". Il TSAP con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso, escludendo, anzitutto, che l'ordinanza del Direttore dell'Ufficio Elettrificazione incorresse nella violazione di legge denunciata - e riportata supra - sulla base delle considerazioni seguenti. "Non può non essere osservato che è senz'altro corretta l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale, a mente della l.p. n. 7 del 2005 (art. 3), il giudizio di inammissibilità nella fase istruttoria relativa alle domande di concessione in questione deve essere espresso con riferimento alle eventuali carenze della documentazione prodotta dall'istante. Al tempo stesso, non pare tuttavia, a questo TSAP che l'Ufficio Elettrificazione della Provincia di Bolzano abbia disapplicato tale disposizione nella fattispecie in esame. Ric. 2016 n. 24703 sez. SU - ud. 05-06-2018 -4- In effetti la portata della norma in esame deve intendersi estesa anche al caso in cui, che nella fattispecie ricorre, l'Amministrazione, legittimamente o meno non rileva, ritiene di non ammettere ad istruttoria e quindi ammissibili progetti che hanno determinate caratteristiche. Dalla documentazione di supporto delle domande di derivazione esaminate è emerso, secondo l'Amministrazione, un progetto fortemente qualificato, in relazione alla potenza nominale generata, in modo incoerente con le sue effettive caratteristiche tecniche, con la conseguenza che le domande attengono ad un progetto annoverabile in realtà tra quelli non ammissibili in ragione della stessa documentazione prodotta. Non sussiste quindi la denunciata violazione di legge. Da quanto precede, essendo stato ricondotto nell'alveo della veduta norma provinciale il potere esercitato con il provvedimento impugnato, deve conseguentemente ritenersi infondato anche l'adombrato profilo di incompetenza del Direttore dell'Ufficio Elettrificazione della Provincia resistente". Resistono con distinti controricorsi la Provincia Autonoma di Bolzano, e la srl Energie Partecipazione e la Intercable srl. I ricorrenti hanno depositato memoria.
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