Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 36333

CASS
Sentenza
20 giugno 2024
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20 giugno 2024

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In tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice.

Integra il delitto di cui dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione di fatture relative a pagamenti avvenuti a fronte di prestazioni dichiarate ma non eseguite, trattandosi di operazioni meramente simulate e, quindi, inesistenti, in quanto non realmente effettuate, in tutto o in parte, in cui difetta uno degli elementi necessari per l'esistenza della figura contrattuale, con conseguente divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 36333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36333
Data del deposito : 20 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

36333-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 1210 Gastone Andreazza UP 20/06/2024 Alessio Scarcella Antonio Corbo - Relatore - R.G.N. 253/2024 Ubalda Macrì Alessandro Maria Andronio Depositata in Cancelleria ha pronunciato la seguente Oggi 30 SET. 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da VE RA, nato a [...] il [...] IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Above Mag a avverso la sentenza del 01/02/2023 della Corte d'appello di NA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Antonino Favazzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 1 marzo 2023, la Corte di appello di NA, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di NA, ha dichiarato la penale responsabilità di RA VE per il reato di cui agli artt. 81 cpv. nove mesi di reclusione. M cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, e lo ha condannato alla pena di un anno e Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, RA VE, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, avrebbe indicato elementi passivi fittizi nelle proprie dichiarazioni per gli anni 2012 e 2013, presentate il 27 settembre 2013 ed il 29 settembre 2014, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società "Caleservice s.r.l.", recanti complessivamente gli importi di 153.600,00 euro per l'anno 2012 e di 36.300,00 euro per l'anno 2013. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe RA VE, con atto sottoscritto dall'Avv. Antonino Favazzo, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in particolare in riferimento agli artt. 238-bis, 178, comma 1, lett. c), 533 e 603 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla affermazione di colpevolezza in difetto di motivazione rafforzata. Si deduce che la Corte d'appello ha violato l'obbligo di motivazione rafforzata. Si segnala, innanzitutto, che è stato valorizzato un unico elemento nuovo, una sentenza di condanna irrevocabile pronunciata in altro processo per fatti analoghi, e precisamente per analoghi reati tributari commessi con riguardo agli anni di imposta dal 2008 al 2011, e che però: a) la stessa si riferisce esclusivamente ai fatti commessi in relazione agli anni di imposta dal 2008 al 2011; b) l'art. 238-bis cod. proc. pen. non consente nessun automatismo degli accertamenti irrevocabili compiuti in altro processo rispetto ai fatti da provare;
c) non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tra i fatti oggetto di giudicato e i fatti oggetto del presente processo, perché relativi ad anni d'imposta diversi. Si rappresenta, poi, che, per il resto, la Corte d'appello si è limitata a reinterpretare il materiale istruttorio acquisito in primo grado e a valorizzare quanto dichiarato dal teste di polizia giudiziaria, CO AS, sebbene questi non abbia detto nulla di diverso rispetto a quanto già dichiarato nel dibattimento in primo grado, evitando, inoltre, di passare in rassegna le risultanze poste a base della sentenza di assoluzione del Tribunale. Si evidenzia, quindi, che il Giudice di secondo grado ha anche omesso di motivare sulla non ammissione di prove richieste dalla difesa, tutte rilevanti ai fini della decisione, in quanto costituite dalle deposizioni: a) del consulente tecnico Fabio Tranchina, il quale avrebbe confermato la congruità del costo dei servizi resi dalla "Caleservice s.r.l."; b) dei professionisti Dario Zaccone e CO Cambria, i quali avrebbero riferito di aver reso la propria attività in favore dello studio legale dell'attuale ricorrente per conto della "Caleservice s.r.l."; c) dell'attuale M amministratore giudiziario della "Caleservice s.r.l.", il quale avrebbe fatto chiarezza sulla "patrimonializzazione" e sull'operatività della stessa. 2 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla affermazione di colpevolezza in difetto di un completo e corretto esame di tutte le risultanze istruttorie disponibili. Si deduce che la Corte d'appello ha omesso di considerare che: a) nessun accertamento in sede penale è stato compiuto a carico della società emittente le fatture;
b) le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di NA del 19 ottobre 2020 e del 14 ottobre 2020 hanno escluso la inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatture;
c) la sentenza di primo grado era pervenuta ad un esito assolutorio, riconoscendo l'effettività delle prestazioni fatturate dall'attuale ricorrente, proprio confrontandosi analiticamente con le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria CO AS;
d) il nuovo esame in appello del medesimo teste di polizia giudiziaria non ha fornito elementi di novità. Si segnala, poi, che il precisato teste di p.g. ha dichiarato: a) di non aver svolto alcuna specifica attività di indagine relativamente agli anni di imposta 2012 e 2013; b) di aver raccolto dichiarazioni di professionisti i quali hanno detto di aver reso la propria attività in favore dello studio legale dell'attuale ricorrente per conto della "Caleservice s.r.l.", e di esserne ancora in parte creditori;
c) di non aver svolto specifici accertamenti sull'attività professionale svolta dall'attuale ricorrente;
d) di aver affermato il ruolo di "cartiera" della società "Caleservice s.r.l." in senso atecnico, in quanto la stessa era "patrimonializzata", riceveva pagamenti ed aveva presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni 2012 e 2013. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture ritenute mendaci, e, conseguentemente, all'affermazione di responsabilità, in difetto di un corretto esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di appello. Si deduce che la sentenza impugnata ha sopravvalutato la testimonianza del teste AS ed ha omesso di valutare o, comunque, di riconoscere il dovuto rilievo agli elementi testimoniali e documentali acquisiti su richiesta della difesa, applicando inoltre una indebita inversione dell'onere della prova. Si osserva, quanto alla effettività delle prestazioni fatturate, che l'indizio costituito dall'essere l'attuale ricorrente socio con partecipazione al 99 % della società "Caleservice s.r.l." è in realtà privo di concludenza, perché non vi è alcun divieto dell'ordinamento giuridico per il professionista di acquisire prestazioni o servizi da una propria società. Si precisa che le prestazioni trovavano causa in un contratto stipulato nel 2004, il quale prevedeva un corrispettivo annuo di 120.000,00 euro oltre IVA in cambio della prestazione di consulenze legali, contabili e societarie e di altri servizi, ivi compresi quelli concernenti il noleggio di 3 M autovetture, le attività di segreteria per il funzionamento dello studio e la fornitura del materiale di cancelleria. Si segnala, richiamando quanto riferito anche dal teste AS, ed evidenziando l'assenza di qualunque motivazione in proposito nella sentenza impugnata, che non è risultata alcuna duplicazione di costi per il funzionamento dello studio legale dell'attuale ricorrente, e che detto studio ha svolto un'attività in favore di società private, banche e consorzi proporzionata al corrispettivo dovuto alla "Caleservice s.r.l.", in quanto ha dichiarato compensi pari a 653.000,00 euro per l'anno 2012, e a 514.593,00 euro per l'anno 2013. Si rappresenta, sempre quanto alla effettività delle prestazioni fatturate, che l'indizio costituito dalla mancanza di dipendenti all'interno della "Caleservice s.r.l." è infondato perché non considera la possibilità, espressamente prevista nel contratto stipulato con l'attuale ricorrente, di avvalersi di consulenti o collaboratori esterni. Si segnala, in particolare, che, come rilevato dalla sentenza di primo grado, la contabilità dello studio dell'attuale ricorrente era curata da un professionista incaricato e retribuito dalla "Caleservice s.r.l.". Si aggiunge che la Corte d'appello ha illegittimamente: 1) ritenuto irrilevante la testimonianza del capitano Lo AT, pur da essa sentito, il quale ha riferito della piena operatività della "Caleservice s.r.l." come società di servizi;
2) dato per scontata la mancata prestazione di attività professionali da parte dei professionisti Cambria e Zaccone, respingendo la richiesta di escuterli;
3) ridimensionato immotivatamente la natura dell'attività prestata dal teste Biviano, da essa sentito, il quale ha affermato di aver espletato funzioni di segreteria presso lo studio legale dell'attuale ricorrente;
4) omesso di valutare l'effettività dei pagamenti, avvenuti con mezzi tracciabili, la regolarità della loro documentazione, e l'assenza di prove in ordine alla loro retrocessione, come espressamente riconosciuto dalla sentenza di primo grado, ma anche dal teste AS;
5) omesso di valutare la consistenza patrimoniale della "Caleservice s.r.l.", titolare di immobili per un valore di milioni di euro, e la regolarità della stessa nell'effettuazione degli adempimenti anche fiscali. Si conclude che, una volta riconosciute l'effettività dei pagamenti e l'assenza di retrocessione degli stessi, viene meno l'elemento materiale del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Si precisa che, secondo la giurisprudenza, non integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di indicazione in fattura di un importo, per beni o servizi, maggiorato, ma che sia stato

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