Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2022, n. 36464
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
La ricorrente propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificati dalla Regione Lazio, per il pagamento per l'anno 2013 dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) in fase di decollo ed atterraggio;
tributo già istituito dallo Stato. L. n. 342 del 2000, ex artt. 90 segg e poi trasferito alle Regioni la L. n. 68 del 2011, ex art.
8. La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che con il D.Lgs. n. 68 del 2011 alcuni tributi precedentemente istituiti e disciplinati dallo Stato tra cui l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili sono stati trasformati in tributi regionali pertanto compete alla potestà legislativa regionale la definizione dei soggetti passivi della misura dell'imposizione delle modalità e determini degli adempimenti fiscali a richiamato inoltre la sentenza della Corte costituzionale 13 del 2015 che ha stabilito la legittimità della disposizione regionale e del relativo tariffario fino al 22 febbraio 2014 e ritenuto che non può essere invocata per l'anno di imposta in questione la nuova tariffa prevista dalla Legge Regionale n. 11 del 2015, stante la irretroattività della norma tributaria. Si è costituita con controricorso la Regione Lazio. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Regione Lazio, depositando note di trattazione scritta, si è associata alle conclusioni del Procuratore generale.
La causa è stata trattata alla udienza pubblica del 19 ottobre 2022, in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto, del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione della Legge Regionale n. 11 del 2015 e del D.L. n. 145 del 2013, art. 13, comma 15 bis (convertito nella L. n. 9 del 2014) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2015. La ricorrente deduce che ha errato il giudice d'appello a non applicare le tariffe previste dalla legge regionale 11/2015 posto che i nuovi importi più favorevoli alla contribuente, sostituiscono quelli previgenti e ciò per adeguarsi alla legge nazionale, che ha fissato un tetto tariffario;
che la modifica è efficace a partire dal 22 febbraio 2014 ed è stata preceduta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 9 febbraio 2015, da applicarsi a tutti rapporti pendenti, sentenza che ha rigettato il ricorso della Regione Lazio volto a contestare la legittimità del tetto tariffario imposto dal legislatore nazionale. Osserva che la Legge Regionale n. 11 del 2015, in definitiva, non si limita a modificare gli importi previgenti, ma li sostituisce con portata retroattiva.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 4 la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e difetto di motivazione. La ricorrente deduce di avere proposto quale secondo motivo di appello una questione specifica e cioè che la legge regionale deve essere applicata nel rispetto della legge nazionale, e che l'intervento del legislatore nazionale è stato determinato dalla esigenze di tutelare la concorrenza altrimenti lesa dalla applicazione disomogenea della imposta. Deduce che su questo punto il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 4 la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al quarto motivo di appello proposto dalla parte, non esaminato dal giudice d'appello, con il quale era stata dedotta la violazione della direttiva n. 30/2002/CE, e dell'art. 267 TFUE, nonchè l'omessa pronuncia con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, in ragione della incompatibilità tra la legge regionale 2/2013 e la suddetta Direttiva, in quanto la Direttiva non consentirebbe l'applicazione dell'imposta in questione senza la previa determinazione, da parte della Regione, di un piano complessivo di misure volte a contenere le emissioni sonore aeree negli scali aeroportuali e nelle zone limitrofe, secondo quanto stabilito dall'allegato II alla Direttiva;
e ciò previa adozione di tutta una serie di adempimenti strumentali (monitoraggio dell'inquinamento acustico specifico, obiettivi di contenimento del medesimo, analisi costi-benefici e conformazione dell'imposizione al minor costo possibile per il vettore, termine di applicazione dell'imposta).
4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 4 la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione ai motivi quinto e sesto dell'appello non esaminati dal giudice di secondo grado. La ricorrente deduce che il giudice d'appello non ha esaminato la questione da lei prospettata anche in termini di pregiudiziale costituzionale, in relazione alla destinazione del tributo.
In particolare, ha dedotto la violazione della L. n. 342 del 2000, artt. 90 e 92 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2015 nonchè degli artt. 117 e 119 Cost. con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale. La ricorrente osserva che la L. N. 342 DEL 2000, artt. 90 e 92 stabiliscono la destinazione del tributo prioritariamente alle finalità ambientali e di contro la normativa regionale prevede che il gettito del tributo in questione sia assegnato soltanto per il 10% ad un fondo vincolato ad indennizzare le popolazioni residenti nei luoghi degli scali aerei, dunque consentendo che il residuo 90% venga attratto, come voce "tributo indiretto", alla fiscalità regionale generale. La Regione ha quindi disatteso il vincolo esplicitamente previsto dalla L. N. 342 DEL 2000, artt. 90 e ss. così violando l'art. 117 Cost., poichè la competenza legislativa regionale deve esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale;
e sul punto il legislatore nazionale ha assunto il criterio della priorità come specifica regola di diritto che vede essere rispettata dalla Regioni nella destinazione del gettito.
5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al settimo motivo dell'appello non esaminato dal giudice di secondo grado.
In particolare, rileva di avere dedotto nei gradi di merito la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e art. 119 Cost., comma 2, per avere il legislatore regionale fatto gravare l'imposta in questione sui soli vettori aerei, e non sulla collettività di coloro che operano e risiedono nel territorio in cui la Regione Lazio svolge le sue attività istituzionali al cui finanziamento nella misura del 90% è diretto il tributo pagato;
con ciò si realizza una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la violazione del principio della universalità della imposta diretta al finanziamento delle spese pubbliche (53 Cost.) e la violazione del principio di razionalità e ragionevolezza nell'esercizio della attività legislativa (art. 119 Cost).
6.- Preliminarmente si osserva che la Regione Lazio eccepisce la inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 3), stante la mancata, seppur concisa, ricostruzione dei fatti di causa (modalità e motivi del ricorso originario in opposizione agli avvisi;
costituzione in giudizio ed eccezioni della Regione;
ricostruzione dell'esito e delle motivazioni della sentenza di primo grado;
illustrazione dei motivi di appello e sintesi della sentenza impugnata).
L'eccezione è infondata.
Soltanto ove il ricorso per cassazione manchi completamente dell'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile (Cass. n. 6611/22;
Cass. sez. un. 11308/14), mentre di contro deve ritenersi ammissibile quando come nella specie- pur connotato da una rievocazione dei fatti di causa estremamente succinta ed essenziale non precluda in alcun modo l'esatta comprensione degli elementi fondamentali della controversia e del nucleo argomentativo sotteso alle varie doglianze.
E tanto più ciò va affermato in ragione della natura prettamente tecnico-giuridica che, fin dal ricorso introduttivo, la controversia ha assunto, con riguardo ai vari profili di (asserita) illegittimità dell'imposta pretesa che si ritrovano, nel ricorso per cassazione, tutti puntualmente ed efficacemente ripercorsi secondo i suddetti caratteri legali.
7. I motivi, strettamente connessi, sono da esaminare congiuntamente.
Preliminarmente si osserva che sebbene il giudice d'appello abbia (verosimilmente per una svista) parlato di un unico motivo di impugnazione, consistente nella violazione della L.R. n. 11 del 2015, ha tuttavia argomentato sia in punto di rigetto della richiesta di applicazione della tariffa più favorevole che sulla legittimità del tributo -richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2015- e anche in ordine alla natura del tributo ed alla conseguente potestà legislativa regionale in termini di definizione dei soggetti passivi, della misura dell'imposizione, delle modalità e dei termini degli adempimenti fiscali. Queste ragioni, sebbene non articolate e sviluppate come la importanza della questione richiede, sono idonee a respingere e disattendere -in parte anche implicitamente- le questioni proposte dalla ricorrente sia per la invocata applicazione retroattiva della tariffa più favorevole sia con riferimento ai motivi di appello ulteriori, segnatamente le prospettate questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto unionale. Non si tratta pertanto di omessa pronuncia, ma semmai di motivazione poco