Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2021, n. 07986
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Testo completo
la seguente SE /GT E /3 sui ricorsi proposti da: BONAMICI GIUSEPPE nato a PISA il 11/08/1978 BONAMICI FEDERICO nato a PISA il 31/08/1976 CASALINI DANIELE nato a PONTEDERA il 23/05/1985 SACCHETTI CHIARA nato a PRATO il 18/01/1982 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere C M;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza in data 5 novembre 2019, rigettava l'istanza di riparazione presentata da B G, B F, C D e S C in relazione alla detenzione da ciascuno subita in relazione a plurimi reati (art.270-bis c.p.;
110, 635, commi 1 e 3 n.3 in relazione all'art.625 n.7 c.p. e 1 L.n.15/1980;
C D inoltre dei reati di cui agli artt.110 c.p.;
1, 2 e 4 L.n.895/1967 e 1 L.n.15/1980;
110, 420 commi 1 e 2 c.p. e 1 L.n.15/1980), il più grave dei quali quello di associazione con finalità di terrorismo ed eversione, per essere stati poi assolti dal GUP di Pisa per il delitto di cui all'art.270-bis c.p. e dal Tribunale di Pisa per gli altri reati. Entrambe le pronunce erano state adottate per la valutata insufficienza del quadro indiziario.
2. La Corte, dopo aver esposto la vicenda cautelare, evidenziando che il provvedimento genetico applicativo della misura era stato rinnovato dopo la trasmissione degli atti dall'ufficio distrettuale del GIP a quello del Tribunale di Pisa e confermato dal Tribunale del Riesame, ha evidenziato i comportamenti degli imputati ritenuti manifestazione di colpa grave ostativa al riconoscimento dei richiesti indennizzi. In primo luogo ha sottolineato le frequentazioni di tutti e quattro i ricorrenti con ambienti anarchici riconducibili al circolo "Il Silvestre", ove si era formato un nucleo denominato C.O.R. (Cellule di Offensiva Rivoluzionaria) che si era reso responsabile di numerosi attentati interessanti anche la Provincia di Pisa, oltre che altre zone del paese e finanche la Spagna;
tale formazione eversiva era già oggetto di un separato procedimento penale e la nuova formazione di cui si tratta, poi reputata insussistente nel giudizio di merito, era stata ritenuta la continuazione della precedente. In secondo luogo, a fronte di un quadro indiziario di frequentazione continua e costante dell'ambiente anarchico insurrezionalista da parte di tutti e quattro i ricorrenti, la Corte ha rimarcato il consistente compendio di natura indiziaria rappresentato da intercettazioni telefoniche ed ambientali, interessanti anche altri coindagati, espunte dal giudizio di merito per accertate nullità procedurali Ha poi osservato che la frequentazione dei circoli anarchici da parte degli odierni ricorrenti, la loro attività concreta ed effettiva di antagonismo sociale, documentata anche da intercettazioni telefoniche, non era stata messa in discussione da nessuno degli allora imputati e non era stata contestata neppure nelle istanze di riparazione. Sempre soffermandosi sulle condotte ostative, la Corte ha dato rilievo al rinvenimento nella disponibilità degli imputati di materie esplodenti (petardi) dello stesso genere di quelli utilizzati in un accertato attentato di matrice eversiva, ed ha citato, in 2 9(t particolare, la telefonata del 4 agosto 2005 nr.43 tra il C e tale Vella, nella quale il primo manifestava la necessità di utilizzare telefoni pubblici per le comunicazioni - ragionevolmente non soggetti a captazione - facendo espliciti riferimenti all'attentato verificatosi la sera precedente a Pisa. Ha ritenuto, invece, la Corte della riparazione di non valorizzare il contegno processuale degli allora imputati, che hanno rifiutato di rendere dichiarazioni. Si trattava,
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza in data 5 novembre 2019, rigettava l'istanza di riparazione presentata da B G, B F, C D e S C in relazione alla detenzione da ciascuno subita in relazione a plurimi reati (art.270-bis c.p.;
110, 635, commi 1 e 3 n.3 in relazione all'art.625 n.7 c.p. e 1 L.n.15/1980;
C D inoltre dei reati di cui agli artt.110 c.p.;
1, 2 e 4 L.n.895/1967 e 1 L.n.15/1980;
110, 420 commi 1 e 2 c.p. e 1 L.n.15/1980), il più grave dei quali quello di associazione con finalità di terrorismo ed eversione, per essere stati poi assolti dal GUP di Pisa per il delitto di cui all'art.270-bis c.p. e dal Tribunale di Pisa per gli altri reati. Entrambe le pronunce erano state adottate per la valutata insufficienza del quadro indiziario.
2. La Corte, dopo aver esposto la vicenda cautelare, evidenziando che il provvedimento genetico applicativo della misura era stato rinnovato dopo la trasmissione degli atti dall'ufficio distrettuale del GIP a quello del Tribunale di Pisa e confermato dal Tribunale del Riesame, ha evidenziato i comportamenti degli imputati ritenuti manifestazione di colpa grave ostativa al riconoscimento dei richiesti indennizzi. In primo luogo ha sottolineato le frequentazioni di tutti e quattro i ricorrenti con ambienti anarchici riconducibili al circolo "Il Silvestre", ove si era formato un nucleo denominato C.O.R. (Cellule di Offensiva Rivoluzionaria) che si era reso responsabile di numerosi attentati interessanti anche la Provincia di Pisa, oltre che altre zone del paese e finanche la Spagna;
tale formazione eversiva era già oggetto di un separato procedimento penale e la nuova formazione di cui si tratta, poi reputata insussistente nel giudizio di merito, era stata ritenuta la continuazione della precedente. In secondo luogo, a fronte di un quadro indiziario di frequentazione continua e costante dell'ambiente anarchico insurrezionalista da parte di tutti e quattro i ricorrenti, la Corte ha rimarcato il consistente compendio di natura indiziaria rappresentato da intercettazioni telefoniche ed ambientali, interessanti anche altri coindagati, espunte dal giudizio di merito per accertate nullità procedurali Ha poi osservato che la frequentazione dei circoli anarchici da parte degli odierni ricorrenti, la loro attività concreta ed effettiva di antagonismo sociale, documentata anche da intercettazioni telefoniche, non era stata messa in discussione da nessuno degli allora imputati e non era stata contestata neppure nelle istanze di riparazione. Sempre soffermandosi sulle condotte ostative, la Corte ha dato rilievo al rinvenimento nella disponibilità degli imputati di materie esplodenti (petardi) dello stesso genere di quelli utilizzati in un accertato attentato di matrice eversiva, ed ha citato, in 2 9(t particolare, la telefonata del 4 agosto 2005 nr.43 tra il C e tale Vella, nella quale il primo manifestava la necessità di utilizzare telefoni pubblici per le comunicazioni - ragionevolmente non soggetti a captazione - facendo espliciti riferimenti all'attentato verificatosi la sera precedente a Pisa. Ha ritenuto, invece, la Corte della riparazione di non valorizzare il contegno processuale degli allora imputati, che hanno rifiutato di rendere dichiarazioni. Si trattava,
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