Cass. civ., sez. II, sentenza 07/07/2022, n. 21505
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o la seguente SENTENZA Simulazione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19697/2017) proposto da: G R (C.F.: GRN RMN 42H01 F083T), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti P A e M d C ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. G A, in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;- ricorrente -contro G M (C.F.: GRN MSC 70M68 A944Q), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti G G e M D ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Cola di Rienzo, n. 149;- controricorrente - e RAFFINI I;- intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 253/2017 (pubblicata il 30 gennaio 2017);udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 maggio 2022 dal Consigliere relatore Dott. A C;lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale C M, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria già, in precedenza, depositata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. dalla difesa della controricorrente G M. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 29796/2014 (emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.), l'adito Tribunale di Bologna rigettava la domanda proposta da G R nei confronti della figlia G M e della moglie R I - dalla quale era giudizialmente separato - al fine di sentir dichiarare la simulazione assoluta del contratto per notar Forni del 30 dicembre 1988, con il quale essi coniugi avevano venduto alla citata figlia un appartamento sito in San Lazzaro di Savena (alla v. 2 giugno, n. 9), nonché la simulazione assoluta di altro contratto per notar Forni del 1° dicembre 1989, con cui i medesimi coniugi avevano alienato, in favore della stessa figlia, un locale ad uso magazzino sito nello stabile in cui era ubicato il predetto appartamento. A sostegno dell'adottata motivazione di rigetto, il suddetto Tribunale rilevava che dal contenuto delle "controscritture" formate dalle parti contestualmente alla stipula dei due anzidetti rogiti si desumeva che i coniugi avevano, con questi ultimi, inteso cedere alla di loro figlia la sola nuda proprietà degli immobili, conservando, invece, l'usufrutto sui medesimi "vita natural durante", con la coeva dichiarazione che nessuna somma era stata versata dalla G M, la quale avrebbe potuto disporre dei beni solo previa autorizzazione dei suoi genitori. Sulla base di questo complessivo assetto dei rapporti stabiliti tra le parti nelle simultanee controdichiarazioni, il Tribunale di Bologna riteneva che, nel caso di specie, non ricorrevano le condizioni per la configurazione di una simulazione assoluta, ma, in astratto, quelle per ravvisare l'emergenza di una simulazione relativa in rapporto ad una donazione dissimulata della nuda proprietà. 2. Decidendo sull'appello formulato dal G R e nella costituzione della sola appellata G M (nel mentre la R I rimaneva contumace), la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 253/2017 (pubblicata il 30 gennaio 2017), rigettava il gravame, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. A conforto dell'emessa pronuncia, la Corte felsinea esaminava, in primo luogo e nell'ordine logico delle questioni, l'eccezione dell'appellata (non affrontata dal giudice di primo grado), rigettandola, relativa alla prospettata mancanza di prova dell'avvenuta sottoscrizione delle dichiarazioni in copia autentica prodotte in atti e risultate stipulate lo stesso giorno delle compravendite concluse con i richiamati atti pubblici. Di poi, passando alla valutazione delle censure di merito avanzate dall'appellante, il giudice di secondo grado riconfermava le statuizioni di quello di prime cure, affermando che - sulla scorta della effettiva ed esclusiva domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio - l'attore aveva chiesto soltanto la dichiarazione della simulazione assoluta degli (apparenti) atti di compravendita, ragion per cui il Tribunale aveva correttamente ritenuto di non affrontare la questione circa la validità o meno dei contratti dissimulati (concretanti una duplice cessione a titolo oneroso o gratuito della nuda proprietà). Infatti, solo ove lo stesso attore avesse invocato (solo od anche) l'accertamento della simulazione relativa delle stesse compravendite e la correlata invalidità dei contratti dissimulati, il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare sulla relativa domanda.
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