Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2022, n. 39602
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO MA, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Perla Lori, in cui conclude per il rigetto del ricorso;
lette le memorie presentate dell'avvocata Grazia Rita Occhiochiuso, difensore del ricorrente, in cui insiste per l'accoglimento del ricorso, allegando la sentenza di condanna emessa nei confronti di CO dal Tribunale di Kruje il 07/02/2022 e, in subordine, chiede la sospensione dell'estradizione ex art. 709 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria albanese di MA CO, destinatario di misura cautelare emessa in data 18/12/2020 dal Tribunale del distretto giudiziario di Kruje per il delitto di truffa avendo evitato di restituire un'autovettura presa a noleggio in Albania.
2. Avverso la sentenza propone ricorso MA CO, tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito articolati.
2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione dell'art. 705 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato non accerta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando e gli elementi volti a comprovarli. Inoltre, rileva che il provvedimento cautelare, emesso in relazione a fatti risalenti al 2017, per il quale si chiede