Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/11/2009, n. 23548

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Massime1

In tema di grandi derivazioni di acqua pubblica, il canone per l'uso di riqualificazione di energia non deve essere individuato, per via di assimilazione, in base a quello previsto per "uso igienico ed assimilati"(e, quindi, calcolato sulla base del volume dell'acqua concessa e prelevata), posto che la lett. g) dell'art. 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275, prende in espressa considerazione la "grande derivazione" concessa per il menzionato scopo di riqualificazione, così da doversi escludere il ricorso alla norma di chiusura di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quale, nel considerare l'anzidetto uso igienico, contempla anche "tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere", senza che in quest'ultime si rinvenga, però, l'uso a scopo di riqualificazione, il quale non trova, comunque, alcuna attinenza, logica ed economica, con l'"uso igienico". Ne consegue che la genericità dello "scopo" (appunto, "riqualificazione di energia") impone di tener conto, ai fini della determinazione del canone, della specifica utilizzazione "energetica" delle "scorte idriche" assentite e, quindi, di determinare il canone in ragione di quella utilizzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, l'impugnata sentenza del TSAP che aveva ritenuto legittimo il regolamento della Regione Piemonte sulla "misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica", il quale prevedeva il pagamento di un canone annuo per l'uso "riqualificazione dell'energia" dell'acqua pubblica concessa all'Enel Produzione S.p.a., determinato sulla base di 0,70 euro per ogni chilowatt di potenza nominale di pompaggio).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/11/2009, n. 23548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23548
Data del deposito : 6 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P G - Presidente di Sezione -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. D'

ALONZO

Michele - rel. Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a.

ENEL

Produzione, con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Città della Pieve n. 19 presso lo studio dell'avv. M C che la rappresenta e difende insieme con l'avv. P G in forza della procura speciale rilasciata in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
(2) la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Giulio Cesare n. 14 presso l'avv. P G che la rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del controricorso;



- controricorrente -


(2) la Provincia di Cuneo, in persona del Presidente pro tempore;

- intimata -
avverso la sentenza n. 54/08 depositata il 16 aprile 2008 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ("notificata per estratto il 5 giugno 2008").
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2009 dal Cons. dr. D'

ALONZO

Michele;

sentite le difese delle parti, svolte dall'avv. M C, per la ricorrente, e dall'avv. P G, per la Regione;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

MARTONE

Antonio, il quale ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità e, in subordine, per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo, la s.p.a.

ENEL

Produzione - premesso che (1) era "proprietaria", nel Comune di Entracque (CN), di una "centrale idroelettrica alimentata da due impianti" (denominati l'uno "Salto Chiotas-Piastra" e l'altro "Salto Rovina-Piastra") per la produzione, "anche mediante ciclo chiuso di pompaggio dell'acqua", di "energia elettrica, con potenza nominale media producibile di 5.468 kW per il salto Chiotas-Piastra e di 1.652 kW per il salto Rovina- Piastra";
(2) con proprio "regolamento" ("approvato con

DPGR

10 ottobre 2005 n. 6/R") la predetta Regione, "oltre ad aver fissato il canone demaniale regionale per l'uso dell'acqua pubblica per uso energetico (ossia per l'uso finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice) in Euro 13,70 per ogni chilowatt di potenza nominale media", aveva fissato "un canone ad hoc per l'utilizzo dell'acqua per riqualificazione di energià in Euro 0,70 per ogni chilowatt di potenza nominale di pompaggio", stabilendo che "per tale misura deve intendersi il quindici per cento del prodotto della portata massima di pompaggio espressa in metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione massime degli invasi superiore ed inferiore per l'accelerazione di gravità convenzionalmente assunta pari a 9,81 m/sec2" -, in forza di SETTE motivi, chiedeva (con "vittoria di onorari e spese") di cassare la sentenza n. 54/08 depositata il 16 aprile 2008 ("notificata per estratto il 5 giugno 2008") con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) aveva rigettato il ricorso con cui essa società aveva impugnato "l'anzidetto provvedimento" sia "nella parte in cui ha previsto un canone ad hoc per l'uso dell'acqua per riqualificazione di energia" (commisurato alla "potenza nominale di pompaggio") sia "nella parte in cui ha aumentato in maniera abnorme il canone energetico".
La Regione intimata notificava controricorso nel quale instava per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto dell'avversa impugnazione, con vittoria delle spese processali. La Provincia di Cuneo non svolgeva attività difensiva. Il 18 giugno 2009 la società e la Regione depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con la sentenza gravata, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - premesso aver la società proposto ricorso per "assoluta carenza di potere e contrasto con i principi di cui al R.D. n. 1775 del 1933, alla L. n. 36 del 1994, artt. 6, comma 2, lett. c), e art.
18, ed alla Cost., artt. 3, 91 e 117;
eccesso di potere e sviamento;

carenza di presupposti, motivazione ed istruttoria;
immotivata contraddittorietà con precedenti atti della p.a.;
irragionevolezza, illogicità ed ingiustificata disparità di trattamento, in una materia sottoposta alla legislazione concorrente Stato (per i principi fondamentali, pure in materia di canoni: cfr. D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 29, comma 3, ed D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12, comma 11, pur tardivamente attuante (in rapporto alla Legge Delega n. 128
del 1998, art. 36) la direttiva CE n. 96/1992, relativa al mercato elettrico, di rilievo nazionale e comunitario) Regione (solo per la normativa attuativa, con connessa incompetenza regionale nella specie), data l'imposizione di un canone sganciato dalla fruizione dell'acqua pubblica data in concessione d'uso, con richiamo ad un'astratta potenza nominale di pompaggio" -, affermata la propria "cognizione" sulla controversia "trattandosi pur sempre di una vertenza non strettamente pertinente alla quantificazione dei discussi canoni, ma all'esercizio del sottostante potere regolamentare in un settore spettante alla competenza regionale (grandi derivazioni idroelettriche: D.Lgs. n. 112 del 1999 e Corte cost., sent. n, 140/2007)", ha respinto il "pronunciamento in materia di canoni per uso energetico di acque pubbliche", richiesto dalla s.p.a. ENEL PRODUZIONE con il proprio ricorso, osservando:
- "nell'ordinamento regionale non si applica la normativa statale concernente canoni e sovracanoni in materia di uso di acque pubbliche, dato che il D.Lgs. n. 112 del 1998 ha conferito precise competenze statali a regioni, province, comuni, comunità montane ed enti locali, ricomprendendovi funzioni normative (primarie e secondarie), organizzative e strumentali";

- "con L. R. n. 20 del 2002 la Regione Piemonte ha disciplinato il demanio idrico, anche quanto ai canoni, di ammontare rapportabile al rispettivo corpo idrico base di prelievo";

- "si tratta di una disciplina (propagante gli atti qui gravati) che lo Stato non ha impugnato per sospetta incostituzionalità, essendosi privato delle relative competenze con l'avvenuto trasferimento alle regioni, senza che sia ancora intervenuto il decreto legislativo che avrebbe dovuto pianificare il demanio idrico regionale ed il connesso bacino idrografico";

- "detta regolamentazione (costituente atto amministrativo a contenuto generale, non necessitante di specifica motivazione) ripropone, in sostanza, un meccanismo già adoperato dal legislatore statale per determinare il sovracanone dovuto dai gestori degli impianti di pompaggio e produzione di energia idroelettrica agli enti rivieraschi, mediante riferimento soltanto al primo (con potenza nominale convenzionalmente assunta nella misura del 15% di quella massima di pompaggio), determinante la riqualificazione dell'energia e l'importo del canone congruamente quantificato in rapporto al valore aggiunto dell'energia prodotta e riprodotta mediante riqualificazione, in proporzione alla scorta disponibile ed al dislivello fondante detta riqualificazione";

- "la invano attesa entrata in vigore del decreto attuativo recante i criteri di quantificazione dei canoni e sovracanoni non fa che rendere perdurantemente operativi criteri, termini, modalità e procedure di cui al D.Lgs. n. 112 del 1998, senza che sia consentito dedurre avverso un provvedimento derivato vizi di legittimità neppure tempestivamente prospettati in relazione agli atti originar, per cui il tutto si sottrae alle proposte censure, avendo la regione illustrato adeguatamente i criteri seguiti nelle statuite maggiorazioni, ivi compresa quella di cui alla L. n. 36 del 1994, art. 18, in precedenza non ancora applicata in Piemonte".


3. La spa

ENEL

Produzione chiede di cassare tale decisione in base a sette motivi.
A. Al primo la ricorrente premette aver denunciato al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche "illegittimità dell'atto per assoluta carenza di potere e contrasto con i principi fondamentali dello Stato quali espressi dal R.D. n. 1775 del 1933 T.U. e dalla L. n. 36 del 1994", "conseguente illegittimità per violazione dell'art.111 Cost.", "violazione della L. n. 36 del 1994, art. 6, comma 2,
lett. c)", "sviamento dell'azione amministrativa", "carenza assoluta di motivazione e di adeguata istruttoria", "contrasto, immotivato, con proprie precedenti determinazioni", "irragionevolezza ed illogicità manifesta, oltre che ingiustificato trattamento rispetto a situazioni omogenee" osservando, innanzi tutto ("A"), che "il provvedimento ... impugnato" è "marcatamente illegittimo per avere assunto una determinazione in contrasto con i principi fondamentali dello stato vigenti (ed espressi ... dal R.D. n. 1775 del 1933, T.U. e dalla L. n. 36 del 1994)" e, quindi, "chiaramente viziato per carenza assoluta di potere e, soprattutto, per violazione di legge" ("contrasto con i principi fondamentali dello stato") in quanto:
- l'art. 3 del regolamento n. 10/R approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 (di "Disciplina dei procedimenti di concessione e derivazione di acqua pubblica", costituente il "primo atto emanato dalla Giunta Regionale Piemonte") classifica "gli usi delle acque pubbliche ... nelle seguenti tipologie: d) energetico: l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
i) riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene";

- "la previsione di un uso di riqualificazione di energia come distinto dall'uso energetico era già stata operata dal legislatore statale" laddove D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, art. 1, di modifica del R.D. n. 1775 del 1933, art. 6, comma 2, lett. g) T.U., aveva indicato, "come concessione di grande derivazione d'acqua quella assentita per costituire scorte idriche ai fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia, stabilendo il limite ... di 100 litri al minuto secondo";

- "il sistema delineato dal TU ... contempla ... l'uso in discorso ed individua la relativa concessione d'acqua come concessione di una determinata quantità di acqua necessaria per la formazione della scorta occorrente per il pompaggio";

- "la L. n. 36 del 1994, art. 18, nel fissare i canoni di concessione per le utenze idriche di acqua pubblica, e nello stabilire i vari usi in ragione dei quali determinare il canone, non prevede espressamente l'uso per riqualificazione di energia, ma stabilisce l'assimilazione di tutti gli usi non espressamente ivi previsti (incluso dunque quello di riqualificazione di energia) all'uso igienico, fissando, per tale ipotesi, un canone commisurato al volume dr acqua concesso";

- "nel sistema ... del R.D. n. 1775 del 1933, T.U. e della L. n. 36 del 1994, il canone per l'uso di riqualificazione dell'energia è
individuato mediante l'assimilazione all'uso igienico e, dunque, sulla base del volume dell'acqua concessa e prelevata";

- "l'assimilazione ... dell'uso di riqualificazione di energia all'uso igienico previsto dalla L. n. 36 del 1994, art. 18, per la determinazione del canone è stata, ... mantenuta dalla Regione Piemonte con il successivo regolamento regionale approvato con

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