Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2023, n. 35808

CASS
Sentenza
6 giugno 2023
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
6 giugno 2023

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di giudizio abbreviato, l'esclusione, all'esito del dibattimento, delle circostanze aggravanti che rendevano inammissibile la richiesta, procedendosi per il delitto di omicidio astrattamente punito con la pena dell'ergastolo, comporta la diminuzione della pena di un terzo, anche se l'istanza di rito alternativo non sia stata reiterata nella fase predibattimentale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2023, n. 35808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35808
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

35808-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 731/2023 Presidente - GIACOMO ROCCHI UP 06/06/2023- DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 6584/2023 - Relatore - GIUSEPPE SANTALUCIA RAFFAELLO MAGI CARMINE RUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA. sul ricorso proposto da: AC NA BR nato il [...] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato MARINO ELISA del foro di FIRENZE in difesa di AC NA BR, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. s Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui la locale Corte di assise ha condannato GI RI HE alla pena di anni sedici di reclusione, riconosciuto il vizio parziale di mente, per il reato di omicidio in danno di ET OS, che fu cosparsa di benzina mentre dormiva - distesa per terra al capolinea di Villa di Costanza della tramvia e immediatamente dopo - fu raggiunta da un pezzo di carta incendiato, che appiccò il fuoco causandole estese ustioni che ne causarono il decesso a distanza di giorni, nonostante le cure ospedaliere praticate. Il fatto fu commesso in Scandicci il 25 aprile 2020 e il decesso si verificò in Genova il 6 maggio successivo.

2. La Corte di assise di appello, in risposta ai motivi di impugnazione: ha illustrato i fatti e le ragioni che depongono per la sussistenza del dolo - di omicidio. L'imputata prima minacciò la vittima, poi la cosparse di benzina intenzionalmente mentre dormiva e quindi non poteva difendersi;
si servì di un pezzo di carta imbevuto e poi acceso come miccia, condotta che mirò appunto ad uccidere;
subito dopo il fatto, l'imputata espresse l'intenzione di riprovarci se la vittima fosse sopravvissuta. Il fatto che, dopo l'aggressione, avvisò i Carabinieri non è indicativo della volontà di salvare la vittima, quanto della sensazione di aver compiuto quanto doveva. Ha spiegato le ragioni della insussistenza della provocazione, sia perché la vittima al momento dell'aggressione dormiva ed era indifesa, sia per l'evidente sproporzione tra offesa (costituita dall'averle detto più volte che il fidanzato la tradiva e aveva rapporti sessuali con lei) e reazione. Ha dato conto della correttezza del diniego delle attenuanti generiche, atteso che quanto dedotto dalla difesa soccombe rispetto alla gravità del fatto. Ha, ancora, motivato in punto di adeguatezza della misura della pena irrogata, affermando che quanto addotto dalla difesa o è stato già valutato in relazione al vizio parziale di mente o è recessivo rispetto alla gravità del fatto. Ha infine spiegato che solo all'esito di un dibattimento complesso si è giunti al riconoscimento del vizio parziale di mente e all'esclusione delle aggravanti (premeditazione e motivi abietti e futili), la cui contestazione ha reso inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato. Di qui l'impossibilità di riconoscimento, all'esito del giudizio dibattimentale, della riduzione di pena per il giudizio abbreviato, che fu richiesto ma 1 non ebbe corso per incompatibilità con la contestazione iniziale del reato in termini tali da comportare in astratto la pena dell'ergastolo.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di GI RI HE che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello ha motivato in modo assertivo in ordine all'elemento soggettivo del delitto di omicidio. Non ha correttamente valorizzato il comportamento susseguente dell'imputata, che chiamò ripetutamente i Carabinieri invocando il loro aiuto evidentemente per salvare la vita della vittima, e ciò perché la sua volontà non era di uccidere. Non ha considerato che tali termini si è espressa l'imputata in sede di udienza per la convalida dell'arresto in flagranza e non ha preso in esame i dubbi formulati dal perito, dott. Paterniti, secondo cui è impossibile stabilire quale fosse l'intenzione della vittima la notte del fatto, se quella di uccidere o soltanto di spaventare la vittima.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione senza prendere in esame le numerose censure mosse con l'atto di appello. Se, come affermato in sentenza, la psicosi acuta dell'imputata fu conseguenza della condotta della vittima, allora non può non valutarsi tale elemento ai fini del riconoscimento dell'attenuante, nonostante l'elemento sia stato già valutato per l'affermazione del vizio parziale di mente.

3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. La sentenza ha omesso ogni valutazione in riferimento al parametro della capacità a delinquere. Non ha preso in esame lo stato di incensuratezza, il comportamento susseguente al fatto, i motivi a delinquere, le condizioni di vita e il comportamento processuale collaborativo.

3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per l'omesso riconoscimento della riduzione di pena conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato. Erroneamente è stato ritenuto dal giudice di primo grado che l'imputata, per beneficiare della riduzione di pena per il rito, avrebbe dovuto reiterare la richiesta in dibattimento prima della dichiarazione di apertura. L'erroneità di tale interpretazione è ora confermata dalla riforma dell'art. 438 cod. proc. pen. operata dal d. lgs. n. 150 del 2022, che onera l'imputato della reiterazione della richiesta nei soli casi in cui questa sia stata rigettata per ragioni diverse dall'essere il delitto in contestazione punito con la pena dell'ergastolo. 2 In ogni caso, anche a voler ritenere, secondo l'interpretazione di ambedue i giudici di merito, che la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2021 abbia esteso il meccanismo di doverosa reiterazione di cui alla precedente sentenza n. 169 del 2003 alle ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., tale assunto non può che valere a far data dalla sentenza n. 127 del 2021, che è stata resa e pubblicata dopo che nel processo de quo era stato dichiarato aperto il dibattimento di primo grado. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento soltanto in parte,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi