Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2023, n. 06195
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU LO, nato a [...], il [...] avverso il decreto del 31/01/2022 del PRESIDENTE TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, FRANCESCA CERONI, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto del 31/1/2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibili le istanze di misure alternative avanzate da LO UO, in applicazione dell'art. 666, comma 2, in relazione all'art.678 cod. proc. pen., rilevando che si trattava di mera riproposizione - basata sui medesimi elementi - di altra istanza già rigettata con ordinanza del giorno 1/7/2021. 2. Avverso tale decreto il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. Nicola Monda, deducendo violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., nonché agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Si duole il ricorrente che la statuizione di inammissibilità sia stata assunta inaudita altera parte, in violazione del contraddittorio, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che giustificano la procedura de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.: invero, la precedente ordinanza di