Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 553

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Massime1

Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma secondo, cod. civ., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo cod. civ..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 553
Data del deposito : 17 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T F - Presidente -
Dott. F C - rel. Consigliere -
Dott. U F - Consigliere -
Dott. A U - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SZA
sul ricorso 4450/2007 proposto da:
TWE S.R.L., in persona dell'amministratore S G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO

8, presso lo studio dell'avvocato P M, rappresentata e difesa dagli avvocati B M, B E giusta delega in ATTI;



- ricorrente -


contro
PETRALUX DI B P E C. S.N.C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore B P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA

4, presso lo studio dell'avvocato C A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M F giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1495/2005 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 16/12/2005, R.G.N. 3332/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2011 dal Consigliere Dott. C F;

udito l'Avvocato E Z per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA

Antonietta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22 febbraio - 16 dicembre 2005 il Tribunale di Rimini rigettava l'appello proposto da TWE s.r.l. avverso la decisione del giudice di pace del 19 giugno 2001 che aveva accolto la domanda della società Petralux di Bordoni &
C. s.n.c. condannando la TWE al pagamento in favore della controparte della somma di L.

4.600.00 oltre agli interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni derivati dalla mancata consegna al destinatario di una busta contenente oggetti di valore da un subvettore incaricato da TWE (lasciata tra la vetrina e la saracinesca chiusa in ora di chiusura del negozio).
Il Tribunale richiamava, innanzi tutto, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto, essendo responsabile anche in relazione alla perdita o avaria della merce, imputabile al subvettore da lui incaricato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora il vettore, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione di quest'ultimo in favore di quella del destinatario, su di lui incombe l'onere della prova dell'avvenuta richiesta della consegna della mercè da parte del destinatario ai sensi dell'art. 1689 c.c.. Nel caso di specie, la perdita della merce era sicuramente:
imputabile alla Intercity di CDM, la quale, dopo averla, ricevuta in carico dal vettore TWE, anziché curarne con diligenza la consegna al destinatario, l'aveva lasciata incustodita tra la serranda e la vetrina del negozio in cui avrebbe dovuto consegnarla, avendo rinvenuto l'esercizio chiuso.
Ciò premesso, rilevava il Tribunale, nel caso sottoposto al suo esame che era certamente configurabile la colpa grave del subvettore per grave violazione delle regole di diligenza richieste nel caso specifico, non rilevando in contrario la denuncia di furto della merce. Infatti, il furto della merce trasportata non accompagnata da minacce o violenze alla persona non integra gli estremi del fortuito, quale causa di esonero della responsabilità "ex recepto" del vettore di cui all'art. 1693 c.c., occorrendo che la sottrazione del carico avvenga in modo violento ed in circostanze di tempo e di luogo non prevedibili.
Inoltre la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce, con la conseguenza che, in assenza di tale richiesta (ipotesi, questa, realizzatasi nel caso di specie) la legittimazione alla azione di risarcimento del danno contro il vettore, permane in capo al mittente.
La prova per testi articolata dall'appellante tardivamente non era in ogni caso rilevante ai fini della dimostrazione del fatto che il destinatario avesse provveduto a richiedere la restituzione della merce (con conseguente sua legittimazione all'azione di risarcimento del danno). Avverso tale decisine ha proposto ricorso per cassazione la TWE con due motivi.
Resiste con controricorso la Petralux.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa o mancata interpretazione dell'art. 1510 c.c. nel combinato rapporto con l'art. 1689 c.c., errata applicazione di quest'ultimo, vizio logico di motivazione, omessa pronuncia sulla eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1510 c.c. dalla TWE, così violando l'art. 112 c.p.c. o, in alternativa, omettendo l'esame di un punto decisivo della controversia dedotto dalla TWE.
Poiché nel caso di specie si trattava di vendita di beni venduti da piazza a piazza, doveva trovare applicazione l'art. 1510 c.c.: la Petralux si era liberata dalla obbligazione di consegnare i beni all'acquirente nel momento in cui li aveva rimessi al vettore per il trasporto, talché l'unico soggetto legittimato a reclamare è solo l'acquirente.
La decisione impugnata aveva affermato-invece che il diritto al risarcimento si trasmette al destinatario solo se ed in quanto questi ne richieda la consegna, ignorando nel modo più assoluto la questione sollevata da TWE ai sensi dell'art. 1327 c.c. e del rapporto tra questi e l'art. 1689 c.c.. Il problema giuridico da risolvere era, pertanto, quello di stabilire se debba prevalere l'art. 1689 c.c. che riconosce al mittente i diritti verso il vettore, salvo il caso di richiesta da parte del destinatario (tesi sostenuta dal Tribunale) ovvero se prevalga l'art.1327 c.c., secondo il quale il venditore si libera della obbligazione
e non ha quindi alcun interesse, nemmeno al buon fine del trasporto, ed al recapito effettivo, ne' ha più diritto a reclamare (tesi della TWE).
Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale ha concluso che la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce, con la conseguenza che, in assenza di tale richiesta, la legittimazione alla azione di risarcimento del danno contro il vettore, permane in capo al mittente.
La decisione del Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi più volti affermati da questa Corte, secondo i quali:
"Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510 cod. civ., comma 2, il contratto;
di trasporto, concluso tra venditore -
mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalita1 con il contratto di compravendita concluso tra venditore - mittente ed acquirente - destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dall'art.1683 cod. civ., e segg., con la conseguenza che il venditore -
mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689 cod. civ., comma 1" (Cass. 18 giugno 2001 n. 8212).
Sulla base di tali premesse, il giudice di appello ha rilevato che il diritto all'azione di danni competeva alla mittente Petralux snc e non al destinatario della merce, non avendo - tra l'altro - la TWE fornito la prova, posta a suo carico, della avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 1689 c.c.. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 450 del 1985 in materia di trasporto, come modificata dal D.L. 29 marzo 1993, n. 82, violazione dell'art. 2697 c.c., in materia di onere della prova, violazione dell'art. 244 c.p.c. nonché degli artt. 115, 116 e 257 c.c., vizio logico e carenza di motivazione, nonché omesso esame di punti decisivi prospettati dalla TWE, in alternativa, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame delle eccezioni prospettate dalla TWE, il tutto in merito al "quantum". Il motivo è inammissibile ancor prima che privo di fondamento. La società ricorrente aveva eccepito, fin dal giudizio di primo grado, che il danno doveva essere contenuto entro il limite del massimale assicurato di L. 500.000 o in quello legale stabilito dalla Legge del 1985. Il giudice di pace non aveva ritenuto valido il primo perché l'assicurazione avrebbe garantito solo la ipotesi di perimento o di avaria, mentre nel caso di specie si trattava di mancata consegna.
La TWE in grado di appello aveva ribadito la tesi del massimale assicurato, deducendo che, in alternativa, operava il limite di risarcibilita del danno stabilito dalla L. n. 450 del 1985 e successivi aggiornamenti.
La censura formulata con questo motivo riguarda valutazioni di merito, inammissibili in questa sede di legittimità. Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge o di vizio di motivazione, il giudice di appello ha ritenuto del tutto infondata la deduzione della TWE secondo la quale il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere limitato alla somma di L. cinquecentomila, risultante dalla bolla di accompagnamento, considerato che il valore ivi indicato corrispondeva solo al dieci per cento di quello trasportato, dichiarato a fini assicurativi. In ogni caso, i rapporti intercorsi tra la TWE e la fallita Intercity di CDM devono ritenersi del tutto estranei alla sfera giuridica della Petralux, così come i limiti di massimale assicurativo eventualmente concordati tra quelle parti.
Quanto alla applicabilità dei limiti indicati dalla legge, il Tribunale ha osservato che la misura del risarcimento da riconoscere alla società attrice coincideva con il prezzo delle merci perdute dal vettore, non applicandosi alla fattispecie la L. n. 450 del 1985, art. 1, invocata dall'appellante.
Tale disposizione, infatti, stabilisce che, in caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nella ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, non sono applicabili i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2.
La società TWE non aveva contestato specificamente la deduzione della Petralux che aveva imputato alla controparte la perdita delle merci per colpa grave.
Tale affermazione di responsabilità - lo stesso Tribunale ha concluso con accertamento di merito non sindacabile in questa sede - emergeva con chiarezza dalle modalità con le quali era avvenuta la perdita delle cose trasportate.
Doveva quindi ritenersi che la perdita delle merci da parte del vettore era avvenuta per colpa grave del subvettore. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

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