Cass. pen., sez. II, sentenza 02/09/2021, n. 32775
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRIGLIA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/05/1982 avverso la sentenza emessa in data 10/01/2020 dalla CORTE di APPELLO di NAPOLI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere S B;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale F T, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), con rigetto nel resto del ricorso;udito, per il ricorrente, l'avv. A P, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 30/05/2016, che aveva dichiarato l'imputato G B colpevole dei reati di cui agli artt. 648 e 491 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Contro questa decisione l'imputato ricorre deducendo violazione degli artt. 491 e 648 cod. pen. (il reato di falso, da qualificare ex art. 485 cod. pen., sarebbe depenalizzato) e mancanza di motivazione quanto al diniego del beneficio della non menzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, ed è, nel resto, inammissibile. 1. Questa Corte (Sez. U, sentenza n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01) ha già chiarito che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente (come quello di cui all'odierna contestazione: cfr. capo 1) clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. 1.1. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente al capo B), perché il fatto contestato, che va qualificato ai sensi dell'art. 485 cod. pen., non è previsto dalla legge come reato;va, di conseguenza, eliminato l'aumento di pena operato a titolo di continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., e la pena va rideterminata in mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi