Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2019, n. 14439

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2019, n. 14439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14439
Data del deposito : 27 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 7806-2015 proposto da: BOXER S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato F A, presso il cui studio a Bologna, via Urbana 5, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

SGRANOCCHIO S.A.S. di MICHELE FORTE e C., rappresentata e difesa dall'Avvocato M A F ed elettivamente domiciliata a Roma, via di Pietralata 320, presso lo studio dell'Avvocato G M R, per procura speciale in calce al controricorso;
- con troricorrente — avverso la sentenza n. 2083/2014 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 7/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 13/02/2019 dal Consigliere Dott. G D;sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. C M, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, per la ricorrente, l'Avvocato F A;
sentito, per la controricorrente, l'Avvocato PATICO, per delega.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Bologna, con sentenza dell'8/10/2013, ha accolto le domande proposte dalla s.r.l. B ed ha, quindi, dichiarato la risoluzione di diritto, a norma dell'art. 1456 c.c., del contratto di cessione di ramo d'azienda, dalla stessa stipulato con la società convenuta Sgranocchio s.n.c., per il mancato pagamento, da parte di quest'ultima, della somma di C. 100.000,00, pari al saldo del prezzo pattuito. Il tribunale, inoltre, ha condannato la società convenuta alla restituzione dell'azienda ed ha dichiarato il diritto della cedente a trattenere, a titolo d'indennizzo, la parte di prezzo già percepita di C. 70.000,00, in forza di quanto previsto dalla clausola n. 8 del contratto. La Sgranocchio s.a.s., già Sgranocchio s.n.c., ha proposto appello. La s.r.l. B ha resistito al gravame. La corte d'appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello ed ha, per l'effetto, respinto la domanda della B s.r.l. di risoluzione di diritto del contratto per cui è causa e di condanna della Sgranocchio al rilascio dell'azienda ceduta. La corte, in particolare, ha ritenuto, per quanto ancora rileva, fondato il motivo con il quale la società appellante aveva contestato la sentenza di primo grado per avere il tribunale erroneamente ritenuto che la stessa non avesse provato il pagamento della residua parte di prezzo, pari ad C. 100.000,00, nonostante che tale circostanza doveva Ric. 2015 n. 7806 - Sez.

2 - PU 13 febbraio 2019 presumersi dalla restituzione, da parte della s.r.l. B, delle sessanta cambiali emesse in suo favore a garanzia del pagamento delle rate mensili convenute in contratto. La corte, in effetti, dopo aver condiviso il principio affermato dal tribunale, secondo il quale il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito implica una presunzione di avvenuto pagamento, a norma dell'art. 1237 c.c., ove il creditore non deduca e dimostri il collegamento di detto possesso ad una diversa causale, ha ritenuto che la pronuncia appellata non potesse essere condivisa nella parte in cui aveva escluso che tale principio potesse trovare applicazione nel caso di specie in ragione della mancata produzione, da parte della società appellante, dei titoli in originale. La corte, infatti, ha, sul punto, ritenuto che la produzione delle cambiali sarebbe stata necessaria, onde consentire alla Sgranocchio di avvalersi della presunzione di avvenuto pagamento, solo qualora vi fosse stata contestazione sul fatto che la creditrice B, cedente il ramo d'azienda, aveva restituito alla controparte le sessanta cambiali ricevute al momento della sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, invece, ha osservato la corte, tale circostanza era del tutto pacifica tra le parti per cui, a fronte del possesso, da parte della società cessionaria, dei titoli, sarebbe stato onere della creditrice B provare di averli restituiti alla cessionaria non a titolo liberatorio ma perché sì trattava di cambiali affette, come dedotto in citazione, da vizi tali da renderle nulle e prive di qualsiasi valore giuridico: tale prova, però, ha aggiunto la corte, non è stata fornita dalla B. Inoltre, ha proseguito la corte, ad avere interesse alla produzione in giudizio degli originali dei titoli non era la Sgranocchio, "essendo pacifico che aveva ottenuto la restituzione delle cambiali", bensì la B, la quale, infatti, ne aveva chiesto l'esibizione al fine di provare gli asseriti e mai Ric. 2015 n. 7806 - Sez.

2 - PU 13 febbraio 2019 chiariti vizi di cui gli stessi sarebbero stati affetti (osservando, per inciso, che il primo e l'ultimo pagherò prodotto in copia dalla Sgranocchio in prime cure risultano del tutto regolari e la B non ha mai contestato la conformità di tali copie con gli originali): stante l'interesse della B all'acquisizione dei titoli, non può che prendersi atto, ha concluso la corte, del mutamento della sua linea difensiva e della sua opposizione alla produzione, nel giudizio d'appello, degli originali delle cambiali effettuate dall'appellante in accoglimento spontaneo dell'istanza avversaria ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non accolta dal tribunale. La corte, in definitiva, ha ritenuto che la sentenza impugnata dovesse essere riformata, con il rigetto della domanda dell'attrice di risoluzione di diritto del contratto di cessione, dovendosi ritenere provato l'integrale pagamento, da parte della cessionaria, del prezzo pattuito. La B s.r.I., con ricorso notificato il 19/3/2015, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. Ha resistito, con controricorso notificato il 23/4/2015, la s.a.s. Sgranocchio.
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