Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/02/2011, n. 3666

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/02/2011, n. 3666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3666
Data del deposito : 15 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

-3 6 66/ 1 1 ESENTE REGISTRAZIONE -1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 10405/07 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 2666 composta dagli ill.mi sigg. magistrati Dott. P VA Primo Presidente Rep. Aggiunto Pres. di SezioneDott. R M TLA Dott. Michele D'ALONZO Cons. Relatore Dott. F M FTI Consigliere Dott. L MTI DI CELSO Consigliere Dott. U G Consigliere Dott. M M Consigliere Ud. 7 dicembre 2010 PICCI NIDott. C P Consigliere Dott. S T Consigliere OGGETTO CTR ICI 1994-1999 ha pronunciato la seguente Rimborso eccedenza versata per immobile classificato SENTENZA aella categoria catastale "D" CONTRASTO sul ricorso proposto DALLA s.a.s. B.C.M. Apparecchi per Illuminazione di Giuliano Benedetti & C., con sede in Camaiore (Frazione Capezzano Pianore) (LU) alla Via Pastore n. 2, in persona del le- gale rappresentante pro tempore, elettivamente domici- liata (giusta variazione comunicata il 18 marzo 2010) in Roma alla Via Cicerone n. 44 (studio dell' avv. F- sco Carluccio) insieme con 1″ avv. E T (del 878 10 20 Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili -R.G. n. 10405/07 - 1/22 - Foro di Lucca) che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce» al ricorso RICORRENTE CONTRO il Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempo- re, INTIMATO AVVERSO la sentenza n. 4/25/06 depositata il 18 febbraio 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2010 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Domenico IANNELLI, il quale ha concluso per 1' accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato al Comune di Camaiore il 5 aprile 2007 (depositato il 16 aprile 2007), la s.a.s. B.C.M. Apparecchi per Illuminazione di Giuliano Benedet- ti & C. premesso che (1) era proprietaria di un immo- bile sito in detto Comune «accatastato in seguito a va- riazione d' ufficio del 22 aprile 1994» nella «cate- goria D/8», la cui «rendita», «attribuita fin dal 1994», era stata «messa in atti il 14 dicembre 1999» e «notifi- cata nel 2000>>;
(2) aveva «corrisposto l' ICI facen- Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 10405/07 - 2/22 - do riferimento al valore contabile e ai coefficienti stabiliti dai decreti ministeriali per gli immobili non accatastati di categoria D»;
(3) il «9 luglio 2001» ave- va presentato «domanda di rimborso» dell' imposta (cor- risposta «in base al sistema contabile>>) «versata» (ne- gli anni dal 1994 al 1999) «in eccesso» rispetto a quel- la dovuta «in base alla rendita attribuita fin dal 1994 ma notificata nell' anno 2000>>> in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 4/25/06 (de- positata il 18 febbraio 2006) con la quale la Commissio- ne Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto («per quanto di ragione») 1' appello proposto da detto Comune avverso la decisione (14/02/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca che aveva recepito il suo ricorso avverso il diniego opposto dal Comune («de - terminazione del 4 settembre 2001») secondo cui "il passaggio dal valore contabile a quello catastale non esplica effetti retroattivi sulle annualità pregresse"». Con ordinanza interlocutoria n. 7084 depositata il 24 marzo 2010 la sezione tributaria disponeva la tra- smissione degli atti al Primo Presidente per l' assegna- zione della causa a queste sezioni unite avendo ravvisa- to un contrasto nella giurisprudenza di essa sezione in ordine all' oggetto della controversia. Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 10405/07 - 3/22 - I l Comune di Camaiore non svolgeva attività difen- siva. MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. La sentenza impugnata. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l' che «per iappello del Comune affermando (in sintesi) fabbricati appartenenti alle imprese, sprovvisti di ren- dita catastale, il criterio del valore storico-contabi- le, previsto dall' art. 5, terzo comma, del D. Lgs. n. 504/1992, ai fini dell' applicazione dell' ICI, ha ca- anno di rattere di inderogabilità sino alla fine dell' imposizione nel corso del quale sia mess in atti la rendita (prima inesistente) attribuita all' immobile». § 2. Il ricorso della società. esposto (a) che «nel 1994» aveva La contribuente presentato «all' UTE denuncia di costruzione di un nuovo Fabbricato»>, a seguito della quale «l' Agenzia del Ter- ritorio [cosi in originale] con variazione del 22 aprile 1994 accatastava 1' immobile nella categoria D/8 con rendita catastale messa in atti nel 1999 e noti- nell' anno 2000» e (b) che «dal 1994 al 2000 ficata ha continuato a pagare l' ICI determinando l' imponibile sulla base del valore di libro>>> denunzia «violazione e falsa applicazione dell' art. 5 e 11 del D. Lgs. n. 504/1992 in relazione all' art. 74 legge 342/2000», non- Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili -R.G. n. 10405/07 - 4/22 - ché «contraddittoria motivazione circa un punto decisi- VO», Osservando: la decisione>>> gravata non tiene conto della sentenza n. 11499/2005>>> di questa Corte la quale «ha sancito l' abrogazione del terzo comma dell' art. 5 D. Lgs. n. 504/92 per incompatibilità con l' art. 74 della legge n. 342 del 2000» in quanto questa norma «dispone sia per gli atti attributivi che modificativi della ren- dita, senza distinguere tra fabbricati non iscritti e iscritti in catasto, indipendentemente dal gruppo cata- stale»: la «sentenza» di legittimità «ha di fatto rico- nosciuto quale criterio generale adottato dall' ordina- mento per la determinazione dell' imponibile ICI quello catastale» per cui «il valore contabile non costituisce un criterio alternativo al primo ma un metodo prov- visorio per determinare una rendita catastale presunta, SU cui versare 1' imposta in attesa del completamento dell' iter burocratico che si conclude con la notifica dell' atto con cui l' UTE attribuisce la rendita»;
- gli atti attributivi di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti alla data del primo gennaio 2000, hanno effetto retroattivo . per . . tutti i fabbricati del gruppo D censiti in catasto muni- ti o meno di rendita catastale»: «una diversa interpre- tazione creerebbe un' intollerabile disparità di Corte Suprema di Cassazione - sezioni unite civili - R.G. n. 10405/07 - 5/22 - trattamento dipesa esclusivamente dal momento in cui viene notificata la rendita attribuita»;
essa ha diritto ad ottenere il rimborso dell' imposta ICI versata in eccedenza» a partire dal momento in cui viene attribuita la rendita>>> (nel caso nel 1994») perché «da tale data il valore di libro CO- di determistituisce un criterio che ha consentito nare la rendita presunta Su cui pagare l' imposta fino alla notifica della rendita definitiva» per cui «non ci sono ostacoli all' esercizio dell' attività compara- tiva richiesta dall' art. 11 ai fini del rimborso retro- attivo dell' imposta». § 3. L' ordinanza n. 7084 depositata il 24 marzo 2010 dalla sezione tributaria. La sezione premesso che «la controversia ha per oggetto l' im- «avverso il silenzio-rifiuto delpugnazione» proposta. dalla società Comune in ordine all'istanza di rimborso delle somme versate, a titolo di ICI 7 : negli anni dal 1994 al 1999, per un fabbricato di categoria D», corrisposta «assumendo quale parametro il valore contabile, sul presupposto che l'immobile fosse sprovvisto di rendita catastale, mentre da successive verifiche era emerso che il 10 dicembre 1999 era stata "messa in atti" la rendita attribuita dall' UTE ..., a seguito di variazione di ufficio, già dal 22 aprile 1994», ritenendo essa contribuente di avere diritto a vedere calcolata l'ICI sulla base della rendita così come attribuita fin dal 1994, ed al rimborso di quanto, nelle more, pagato in ecce- rileva che «sulla questione oggetto del ricorso sussiste contrastodenza≫ Corte Suprema di Cassazione sezioni unute civili - R.G. n. 10405/07 - 6/22 - nella giurisprudenza» di essa sezione in ordine alla «norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3» (la quale «regola la deter- minazione della rendita di fabbricati posseduti da imprese secondo valori contabili dei soli immobili "non iscritti in catasto", ma precisa che la determinazione dell' imponibile riferita al costo contabile va eseguita, relativamente a tali fabbricati, "fino all' anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di ren- dita" con riferimento alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successi- va, alla data di acquisizione (in questo senso: Cass. n. 12271/2004;
24235/2004, nonché da ultimo e motivata con riguardo alla sopravvenuta Corte cost. n. 67/06, Cass. n. 27062/08)») perché: secondo la giurisprudenza sopra richiamata, il riferimento all' attribu- zione della rendita contenuto nel citato art. 5, comma 3, evita che si possa valutare isolatamente la circostanza del solo accatastamento senza attribuzione di rendita, quando si tratti, come nella specie, di immobili 'speciali', cui non si attaglia il re- gine ordinario di cui al successivo art. 5, comma 4;
gli immobili del gruppo D rien- trano infatti nel regime ordinario ICI soltanto dopo che sia loro attribuita la rendi- ta»;
- varie sentenze, anche successive, [della]. medesima Sezione (Cass. 10969/09: 15764/08;
11391/07;
6255/07) ed ordinanze deliberate in camera di consiglio (5376, 5377 e 5378/09) hanno, invece, ribadito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale a tali immobili, ha natura dichiarativa e non costitutiva, con possibilità di efficacia retroattiva e di applicazione ai periodi pre- cedenti a detta attribuzione, fino all'epoca della presentazione dell' istanza di ac- catastamento». Per la sezione, Corte Suprema di Cassazione sezioni unite civili R.G. n. 10405/07 - 7/22 - secondo il primo orientamento, la rendita catastale può essere utilizzata, in forza della L. n. 342 del 2000, art. 74, soltanto dall' annualità in cui avviene la no- tificazione dell'atto di attribuzione della rendita medesima (Cass. n. 3233/05), do- vendosi riconoscere carattere costitutivo a detta attribuzione;
mentre l'aggiorna- mento, in più o in meno, delle rendite degli anni pregressi, riguarderebbe i soli ca- si di variazione di rendite già attribuite (cfr. Cass. 5109/2005;
11162/2005;
16701/2007), rispetto alle quali non sembrerebbe controverso l'aggiornamento abbia valore ricognitivo-dichiarativo» mentre «in base al secondo orientamento, l'espressione "attribuzione di rendita" di cui al citato D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, deve

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