Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2023, n. 02851

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2023, n. 02851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02851
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DI CESARE ENRICO nato a AMATRICE il 25/03/1942 nel procedimento a carico di: POLONI MAURIZIO nato a CASTELRAIMONDO il 30/11/1964 inoltre: UNIPOLSAI SPA avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, nel senso del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa di parte civile, nel senso dell'accoglimento del ricorso (con deposito di nota spese);

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di F con la pronuncia indicata in epigrafe, in qualità di giudice d'appello e ribaltando la sentenza condannatoria emessa dal Giudice di Pace di F, ha assolto M P dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. contestato come commesso, il 15 febbraio 2011, in violazione delle norme sulla circolazione stradale e in offesa di E D C (costituitosi parte civile), con conseguente revoca delle statuizioni civili (implicanti una provvisionale di 5.000,00 euro).

2. Avverso la sentenza d'appello la costituita parte civile ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si evidenzia che nel corso del giudizio di primo grado il giudice di pace ha nominato un perito conferendogli l'incarico di «accertare attraverso l'utilizzazione di tutti gli atti nel fascicolo le modalità del sinistro per cui è giudizio». La relativa relazione è stata depositata presso la cancelleria del giudicante dal tecnico che è poi deceduto prima della sua escussione dibattimentale ex art. 501 cod. proc. pen. Sicché, il giudice di primo grado, senza disporre una nuova perizia né l'acquisizione della relazione tecnica del perito quale documentazione né la lettura della stessa ex art. 512 cod. proc. pen., ha proceduto nel dibattimento emettendo all'esito una sentenza di condanna dell'imputato per la fattispecie contestatagli oltre che, in solido con il responsabile civile, al pagamento di una provvisionale in favore della danneggiata persona offesa. In forza di appello proposto dal solo imputato, con il quale la difesa, a dire del ricorrente, avrebbe chiesto una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione dello stesso, intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado, il Tribunale ha ribaltato la pronuncia condannatoria assolvendo l'imputato con conseguente revoca delle statuizioni civili, utilizzando la relazione peritale di cui innanzi ex art. 512 cod. proc. pen. e in ragione del decesso del perito. Ciò premesso, il ricorrente deduce l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nell'aver utilizzato la perizia ai fini della decisione, peraltro quale unica fonte di convincimento e senza riferimento alcuno alle ragioni logico-giuridiche sottese alla sentenza di primo grado. Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere l'ipotesi del decesso del perito antecedentemente alla sua escussione sussumibile nell'astratta previsione di cui all'art. 512 cod. proc. pen. oltre che, comunque, nel considerare irripetibile la perizia in concreto espletata, essendo stata eseguita in considerazione di prove documentali e testimoniali acquisite e assunte nel dibattimento di primo grado. A ciò si aggiungerebbe l'ulteriore errore nell'aver ritenuto l'utilizzabilità di cui innanzi, nonostante l'eccezione formulata dalla difesa in sede d'appello, con riferimento a un documento, la relazione peritale, mai formalmente entrato nel processo in
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