Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2019, n. 19307

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2019, n. 19307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19307
Data del deposito : 7 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da N A, nato a Palermo il 24/01/1989 avverso la sentenza del 09/04/2018 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F Z, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, dichiarava A N colpevole, assieme al concorrente V M, della contravvenzione di cui all'art. 4, cpv., legge n. 110 del 1975, per avere egli portato, fuori dell'abitazione e delle appartenenze, senza giustificato motivo, un taglia-balsa (rinvenuto, il 4 febbraio 2014, all'interno di una tasca del giubbino indossato da M) e un coltello in acciaio (rinvenuto, in pari data, dentro la vettura di N). Secondo la Corte territoriale, il primo giudice aveva mancato di esaminare, compiutamente e sinergicamente, le risultanze processuali, prestando credito alle tardive e generiche giustificazioni del padre di N, secondo cui tale imputato avrebbe dovuto utilizzare il coltello per raccogliere verdura in campagna, e a quelle, parimenti connotate, di M, per il quale il taglia-balsa sarebbe servito a lavorare il rame. Viceversa, nessuno degli imputati aveva fornito, sul momento, alcuna spiegazione, ed entrambi erano stati trovati in prossimità di un esercizio commerciale della grande distribuzione, in prossimità dell'orario di chiusura. N aveva con sé, altresì, una pistola scacciacani, mentre M era pregiudicato per furto e viveva in un quartiere ad alto tasso delinquenziale. Nessuno degli imputati aveva risposto all'interrogatorio, avendo essi reso solo spontanee dichiarazioni in dibattimento. La Corte territoriale negava le attenuanti generiche, stante l'oggettiva gravità del fatto e l'intensità del dolo.
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