Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/12/2022, n. 36054

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/12/2022, n. 36054
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36054
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28012-2021 proposto da: M M, M C, P I, R A, C L, M A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO

12/D, presso lo studio dell'avvocato M F, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 96/2021 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 18/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere D S;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale R M, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di dichiarare il ricorso inammissibile e, in ogni caso, di rigettarlo. Ric. 2021 n. 28012 sez. SU - ud. 08-11-2022 -2- Rilevato che: con sentenza n. 96/2021 del 18,3.2021, la Corte dei Conti - Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza n. 256/2019 con cui la medesima Sezione aveva confermato la sentenza n. 2153/2010 resa dalla Sezione territoriale, che aveva rigettato la domanda dei predetti -già dipendenti degli Organismi di Informazione e Sicurezza, collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1996- volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione dell'indennità di funzione o operativa di cui all'art. 18, comma 1 del D.P.C.M. n. 8 del 21.11.1980, percepii:a in costanza di rapporto;
premesso che la richiesta di revocazione era basata sulla circolare del Segretario Generale del Cesis n. 325-26/3136 del 23 gennaio 1998 e richiamato l'art. 202, comma 1, lett. cl) del c.g.c., la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero «in alcun modo dato conto delle modalità dell'avvenuto recupero del documento sul quale fondano il ricorso per revocazione» e, altresì, che la circolare amministrativa costituisse, «per la sua natura documento non decisivo»;
ha concluso pertanto che «il documento sul quale gli interessati fondano il ricorso per revocazione [...] non è documento nuovo, né è stata fornita la prova della non imputabilità della mancata produzione, né è, infine, decisivo»;
avverso tale decisione è stato proposto avanti a questa Corte «ricorso per regolamento di competenza», con richiesta di «statuire sulla competenza per materia a decidere
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