Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/05/2004, n. 8433
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Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile ne' un principio generale di immutabilità del titolo della pensione ne' il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Pertanto deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità attribuita nel regime precedente all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, giacché il disposto dell'art. 1 decimo comma della legge 222/1984, che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l'entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell'unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione della stessa situazione generatrice di bisogno, atteso che la natura del rischio protetto accomuna le due forme di tutela, le quali, in attuazione dell'art. 38 Cost., garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - rel. Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
P M;
- intimata -
avverso la sentenza n. 319/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 12/02/04 dal Consigliere Dott. F M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su domanda proposta da Maria Pochettino, titolare di pensione di invalidità dal 1977, il Tribunale di Alessandria dichiarava il diritto della ricorrente alla trasformazione di tale trattamento in pensione di vecchiaia, e condannava l'INPS al pagamento delle differenze tra l'ammontare delle due diverse prestazioni con decorrenza dal novembre 1998.
Con la sentenza oggi denunciata la Corte d'appello di Torino confermava tale decisione, ritenendo operante nell'ordinamento previdenziale un principio di mutabilità del titolo della pensione, desumibile dalla previsione dell'arti comma 10 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per Cassazione affidato ad unico motivo. L'intimata non si è costituita.
La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame della questione, su cui si sono registrati contrastanti orientamenti giurisprudenziali, della configurabilità o meno della facoltà del titolare di una prestazione pensionistica dell'assicurazione generale obbligatoria di conseguire la liquidazione di un diverso tipo di pensione, in presenza dei relativi requisiti di legge. MOTIVI DELLA DECISONE
1. Con l'unico motivo di ricorso, denunciandosi ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 10 della legge 222/1984 e dell'art. 8 della legge n. 638/1983, la
sentenza impugnata viene censurata con il richiamo alle disposizioni dell'art. 22 legge n. 153 1969 e dell'art. 10 comma 7 del d.lgs. n. 503/1992 in tema di equiparazione della pensione di anzianità a
quella di vecchiaia, che avviene al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia e agli effetti dell'operatività del divieto di cumulo con redditi di lavoro.
Si afferma così, con riferimento anche alla previsione dell'art. 8 della legge n. 638/1983, che "la trasformazione della pensione non è
un principio di carattere generale, e che tale trasformazione è prevista soltanto per l'assegno di invalidità";
che il pensionato di invalidità può migliorare la propria posizione pensionistica, nelle more per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con l'applicazione della normativa in tema di supplementi di pensione. Ulteriore conferma della dedotta immutabilità del titolo della pensione viene tratta dai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 205/1995 in tema di sostituzione della pensione di invalidità con la pensione di inabilità.
2.1. n ricorso è infondato. Premesso che la disciplina in tema di pensione di anzianità, richiamata dalla difesa dell'INPS, non rileva ai fini della decisione oggi sottoposta all'esame di questa Corte, vanno richiamati i diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza in ordine all'esistenza o meno nell'ordinamento previdenziale di un principio generale cd. di "preclusività alternativa" delle prestazioni previdenziali. La giurisprudenza meno recente ha affermato con numerose decisioni l'immutabilità del titolo della pensione, escludendo la possibilità della conversione della pensione di invalidità in pensione di anzianità o in pensione di vecchiaia (Cass. 20 giugno 1972 n. 1971, 16 maggio 1973 n. 1402, 9 luglio 1973 n. 1982, 18 giugno 1975 n. 2451, 10 dicembre 1976 iM 609, 25 gennaio 1977 n. 375, 10 aprile 1980 n. 2303, 9 maggio 1981 n. 3084, 7 luglio 1981 n. 4459, 9 marzo 1983 n. 1751, 22 dicembre 1983 n. 7563, 5 aprile 1991 n. 3567). Le ragioni poste a sostegno di questo indirizzo possono così riassumersi:
- esiste un principio generale di divieto di mutamento del titolo della pensione, risultante soprattutto dall'art45 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e dall'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636
(modificato dalla legge 4 aprile 1952 n. 218), i quali escludono chiaramente la possibilità di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia "nell'ipotesi in cui nei confronti del pensionato per invalidità che abbia continuato a prestare attività lavorativa con diritto di accreditamento dei contributi previdenziali si siano perfezionati i requisiti per il conseguimento delle pensione di vecchiaia" (Cass. n. 3567/1991 cit.);
-il principio in questione è soggetto ad alcune eccezioni, da interpretarsi restrittivamente e quindi non oltre i casi espressamente previsti dalla legge. Si tratta dell'art. 14 comma 4 del &P.R. 27 aprile 1968 n488, secondo cui il titolare della pensione di anzianità può far valere, date determinate condizioni, la contribuzione successiva per chiedere, al raggiungimento dell'età pensionabile, la riliquidazione della pensione con i nuovi criteri;
dell'artl3 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che riconosce ai titolari di pensione di vecchiaia liquidata o da liquidare in base a norme anteriori al decreto del 1968, e che avessero continuato nell'attività lavorativa, la facoltà di optare per la riliquidazione secondo il nuovo sistema retributivo;
dell'analoga facoltà di opzione per la riliquidazione della pensione in godimento concessa dall'art. 4 del d.l. 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972 n. 485, ai titolari di pensioni di invalidità che abbiano continuato a lavorare successivamente alla data di decorrenza della pensione.
2.2. Un diverso indirizzo è stato espresso da successive decisioni Cass. 22 luglio 1992 n. 8820 (con riferimento ad una particolare fattispecie di attribuzione del beneficio del prepensionamento e delle altre provvidenze previste per i dipendenti delle imprese del settore poligrafico dagli artt. 35 e 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416 al lavoratore già titolare di pensione di invalidità) ha
rilevato che il principio di