Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2022, n. 23224
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L'accertamento definito con adesione non è suscettibile di impugnazione, né risulta integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, in considerazione della "ratio legis" sottesa all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, volta a pervenire alla intangibilità dell'accordo, conformemente alla finalità dell'istituto connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente, dall'interesse pubblico all'immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo; ne deriva che, una volta che dette somme siano state versate, esse non possono più essere messe in discussione, con l'ulteriore effetto della deflazione del contenzioso.
Sul provvedimento
Testo completo
1. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 26/31/2011 della C.t.r. del Piemonte - emessa in data 17/2/2011, depositata in data 22/4/2011 e notificata il 23/5/2011, sentenza che, nell'ambito di una controversia contro la T. s.r.l. concernente l'impugnativa dell'avviso di definizione dell'accertamento parziale per IRES ed IRAP per l'anno di imposta (---), aveva accolto parzialmente l'appello della medesima T. s.r.l., riformando la sentenza impugnata;
con detta sentenza la C.t.r. aveva ritenuto che l'avviso di accertamento, sebbene fosse stato emesso sulla scorta del processo verbale di constatazione redatto dall'Ufficio, cui il contribuente aveva prestato adesione, conservasse una propria autonomia e fosse impugnabile, conseguentemente accogliendo nel merito il ricorso del contribuente.
2. La T.s.r.l. rimaneva intimata.
3. Con il primo motivo di ricorso così rubricato: "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, comma 3 e art. 5 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" la ricorrente lamentava l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto che l'avviso di definizione dell'accertamento parziale per IRES ed IRAP per l'anno di imposta (---), emesso a seguito dell'istanza di definizione con adesione, fosse impugnabile perchè distinto dal processo verbale di constatazione al quale la contribuente aveva prestato adesione. Con il secondo motivo di ricorso così rubricato: "Omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" la ricorrente lamentava il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale non aveva deciso sulle doglianze afferenti all'omessa compensazione con le perdite di anni precedenti.
4. Il ricorso era fissato per l'adunanza in camera di consiglio del 28/06/2018, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.
5. Con ordinanza n. 29544/18 del 16/11/2018, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto che, non essendosi costituita la T. s.r.l. in giudizio, l'Agenzia delle Entrate, non avendo depositato la cartolina di ricevimento, non aveva dato prova della regolare notifica del ricorso.
6. La Agenzia delle Entrate ha proposto nei confronti di T. s.r.l.- che rimane intimata benchè regolarmente e tempestivamente evocata - ricorso per revocazione dell'ordinanza indicata in epigrafe, con cui la Corte di cassazione - Sezione Tributaria, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 26/31/11, depositata il 22/4/2011.
7. Con ordinanza interlocutoria n. 27693/2019 della Sezione 6/5, il ricorso per revocazione è stato rimesso nella pubblica udienza del 5 aprile 2022 della Sezione tributaria.
8. Il Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1.L'Agenzia delle Entrate ha dedotto l'esistenza di un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della sentenza impugnata, asserendo che la società T. s.r.l. fosse costituita nel giudizio n. 20601/2011 con controricorso e che, per errore, talo atto è stato inserito- non nel procedimento citato ma - in diverso procedimento recante il num. 26397/2012, non riunito al precedente.
In proposito, costituisce principio giurisprudenziale pacifico di questa Corte quello secondo cui, in conseguenza del mancato inserimento nel fascicolo processuale del controricorso, la fattispecie è da qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, deducibile dalla parte con ricorso per revocazione entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione (Cass. 23/09/2020, n. 19994).
Nel caso di specie, risulta dato incontroverso quanto rappresentato dall'Agenzia delle Entrate e cioè che la società T. s.r.l. era realmente costituita nel giudizio n. 20601/2011 con controricorso e che,