Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/07/2023, n. 22703

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/07/2023, n. 22703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22703
Data del deposito : 26 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 6246/2019 Numero sezionale 431/2023 Numero di raccolta generale 22703/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V CIVILE - TRIBUTARIA composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. E CO Presidente DINIEGO RIMBORSO – IRES-IRAP 2008. Dott. M C Consigliere Dott. M L D R Consigliere R.G.N. 6246/2019 Dott. V L Consigliere Rel. UP – 14/03/2023 Dott. R G Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6246/2019 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. M G M dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata al ricorso, – ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6837/15/2018, depositata il 9 luglio 2018;
Numero registro generale 6246/2019 Numero sezionale 431/2023 Numero di raccolta generale 22703/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 udita la relazione svolta udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere dott. V L;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. A C, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, FATTI DI CAUSA 1. La società Circumvesuviana s.r.l., partecipata al 100% dalla Regione Campania e successivamente incorporata nella ricorrente Ente Autonomo Volturno s.r.l., presentava istanza di rimborso della maggiore IRAP versata per l'anno 2008 per non avere usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ritenendo insussistente, nei suoi confronti, la concomitanza dei due elementi ostativi la concessione dell'agevolazione, ovvero di operare in concessione e a tariffa.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto e, successivamente, emesso un diniego espresso da parte dell'Agenzia delle entrate, la società contribuente proponeva ricorso, avverso tale provvedimento di diniego, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 9522/07/2017, lo rigettava.

3. Interposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6837/15/2018, pronunciata il 9 luglio 2018 e depositata in segreteria il 16 luglio 2018, rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Ente Autonomo Volturno s.r.l., sulla base di sei motivi. R.G. N. 6246/2019 2 Cons. est. V L Numero registro generale 6246/2019 Numero sezionale 431/2023 Numero di raccolta generale 22703/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

5. All'udienza pubblica del 14 marzo 2023 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. e le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sei motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso la Ente Autonomo Volturno s.r.l. eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, e degli artt. 3 e 30 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla C.T.R. nella sentenza impugnata, nella specie non si verteva in un'ipotesi di concessione di servizi ope legis da parte della Regione Campania alla Ente Autonomo Volturno s.r.l. (già Circumvesuviana s.r.l.), ma in un caso di appalto di servizi, ragion per cui non sarebbero applicabili le esclusioni delle detrazioni d'imposta previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), num. 2), del d.lgs. n. 446/1997. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 11, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 30 d.lgs. n. 163/2006, nonché del parere della Commissione europea n. 184/2007, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente, che la disciplina comunitaria in relazione alla agevolazioni in oggetto non R.G. N. 6246/2019 3 Cons. est. V L Numero registro generale 6246/2019 Numero sezionale 431/2023 Numero di raccolta generale 22703/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 escluderebbe a priori le amministrazioni dello Stato, collegando l'esclusione in esame alla circostanza che trattasi di società in house providing, dovendosi comunque tenere conto della previsione di un prezzo a carico dell'utenza, e dell'obbligo di gestione secondo i criteri propri delle società di diritto commerciale.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 11 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe qualificato come “tariffa”, e non come “corrispettivo”, il compenso percepito per lo svolgimento del servizio oggetto del rapporto esistente con la Regione Campania.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso vengono eccepite la nullità e il difetto di motivazione della sentenza, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, la ricorrente che i contratti prodotti in atti integrerebbero pienamente un contratto di appalto di servizi, in quanto prevedenti un corrispettivo annuo per l'erogazione dei servizi di trasporto, con ulteriori penali, premi e cause di decadenza e revoca, tali da non consentire di qualificare il rapporto in questione in termini di concessione.

6.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce, ancora, nullità e difetto di motivazione della sentenza, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. R.G. N. 6246/2019 4 Cons. est. V L Numero registro generale 6246/2019 Numero sezionale 431/2023 Numero di raccolta generale 22703/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 446/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la Ente Autonomo Volturno s.r.l. che, essendo la Regione Campania destinataria del servizio e controparte del contratto, il corrispettivo assumeva valore di controprestazione sinallagmatica del contratto avente ad oggetto la gestione del sistema della rete ferroviaria, e tale corrispettivo non era dipendente dalla raccolta delle entrate presso le utenze.

6.6. Con il sesto motivo di ricorso si eccepisce, la nullità del procedimento e la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di valutare il terzo motivo di appello, con il quale si chiedeva alla corte regionale di valutare l'incidenza del rapporto costi/ricavi ai fini della valutazione corretta del corrispettivo quale effettivo presso della prestazione, nonché la sua rilevanza al fine di escludere il carattere proprio della concessione, rappresentato dalla traslazione integrale, unitamente al servizio in gestione, del rischio d'impresa.

7. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

7.1. In via preliminare, devono essere esaminati congiuntamente – in quanto strettamente connessi, il quarto e quinto motivo di ricorso, che sono fondati, con assorbimento degli altri motivi. A tal proposito, va rilevato, innanzitutto, che con i motivi suddetti la ricorrente censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione circa la qualificazione del rapporto R.G. N. 6246/2019 5 Cons. est. V L Numero registro generale 6246/2019 Numero sezionale 431/2023 Numero di raccolta generale 22703/2023 Data pubblicazione 26/07/2023

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