Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2022, n. 16580
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile COMUNE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: POLVERINO CRESCENZO nato a NAPOLI il 24/01/1964 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata per essere i reati di cui ai capi c), d), e) estinti per prescrizione, nonchè per l'annullamento senza rinvio della confisca relativa al reato di cui al capo e);
ha concluso invece per l'inammissibilità del ricorso sulla confisca urbanistica relativa al reato di cui al capo a) e, infine, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla revoca della condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore del Comune di Napoli relativamente ai reati di cui ai capi a) e b), con rigetto, nel resto, del ricorso a fini civili. Uditi i difensori: l'Avv. M B del foro di Napoli, difensore della Parte civile Comune di Napoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso della parte civile, la conferma delle sanzioni sulla confisca urbanistica e ambientale e l'inammissibilità del ricorso presentato dai difensori dell'imputato, depositando conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione;
l'Avv. R L del foro di Napoli, difensore di P C, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;
l'Avv. A F del foro di Napoli, difensore di P C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi a tutti i motivi esposti.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 5 ottobre 2018 condannava P C alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i seguenti reati: reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A) articolo 44, lettera c) D.P.R. n. 380/2001, perché quale amministratore della Casale Paideia s.a.s., su un suolo di 53.000 metri quadri, parte di proprietà della predetta società e parte di terzi, realizzava, previa alterazione delle caratteristiche naturali originarie dei terreni, dei terrazzamenti, delle strade ed una urbanizzazione dell'area, mediante la realizzazione di un complesso immobiliare destinato ad attività turistico-ricettiva denominato Casale dei Paideia;
il Tribunale riteneva la condotta limitata ad alcune particelle catastali, giusta indicazione in dispositivo;
reati edilizi di cui al capo B) e reato di cui al capo C) in relazione all'art. 181, comma 1 ed 1-bis D.Igs. n. 42 del 2004, trattandosi di urbanizzazione di zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
fatti commessi fino al 28 novembre 2012. Il Tribunale riteneva P colpevole anche del delitto di cui agli artt.81 cpv. e 349, comma 2, cod. pen. (capo D), perché nella qualità di custode delle opere, nominato all'atto del sequestro in data 19 marzo 2009, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, violava i sigilli apposti dall'autorità al fine di assicurare la conservazione e la identità delle opere e di impedirne l'uso, realizzando le opere di completamento descritte al capo A), ossia recinzione con un muratura di tufo ad altezza variabile da 1,50 m a 2,50 m, tre terrazzamenti pianeggianti, sostenuti da muri di contenimento in cemento armato di circa 3 m di altezza con pilastrini, due rampe di scale in cemento armato in collegamento ai terrazzamenti con sottostanti vani di 8 metri quadri e quattro vialetti interni di collegamento tra i terrazzamenti, cinque strutture lignee coperte da parziale vegetazione, accessi carrabili e altri piccoli manufatti. Inoltre P era condannato per il reato (capo E) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 6/11/2008, n. 172, per avere realizzato in alcune particelle di terreno una discarica abusiva contenente rifiuti pericolosi e non pericolosi, condotta punita dal 7 novembre 2008 al 31 dicembre 2009 quale contravvenzione e dal 10 gennaio al 31 dicembre 2011 come delitto previsto dall'art.6, comma 1, d.l. n. 172;
fatti commessi in Napoli fino al 28 novembre 2019. In riferimento a questi reati il giudice di primo grado disponeva la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle aree interessate alla discarica abusiva di cui alle particelle indicate in dispositivo facendo salvi gli obblighi di bonifica.
2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 30 settembre 2020, in parziale riforma della precedente decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P C in relazione ai reati di cui ai capi A) e B), perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta al predetto per i capi C), D) ed E), escludendo per quest'ultimo reato l'esistenza di rifiuti pericolosi, nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, revocando la confisca solo in relazione a due particelle, delle quali disponeva la restituzione al Comune di Napoli (particelle 251 e 455), ha inoltre revocato le statuizioni civili in relazione ai capi A) e B), confermando nel resto la decisione di primo grado.
3. Avverso tale sentenza, P C, per il tramite dei propri difensori, presentava ricorso per Cassazione, deducendo diciotto motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge, contraddittorietà e difetto di contestazione in relazione all'omesso proscioglimento per il reato di cui al capo C). Si evidenzia che in questo capo di imputazione non è mai stata contestata al P la diversa condotta di cui alla lett. b) del comma 1-bis dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.56 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione della lettera a) dell'articolo 181 comma 1-bis del decreto legislativo 42 del 2004 il P è stato condannato per l'unica fattispecie delittuosa, residua all'esito dell'intervento della Consulta, fattispecie mai contestata, perché mai nella sentenza di primo grado e durante il processo si è fatto cenno all'esecuzione di lavori che abbiano comportato un aumento di volumetria dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria oppure comunque un ampliamento superiore ai 1000 m3, pertanto la condanna per un fatto diverso da quello contestato è nulla e, dovendosi considerare la sola fattispecie contravvenzionale, ne consegue, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale, la declaratoria di estinzione per prescrizione con decorrenza dal 28 settembre 2018. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l'inosservanza e l'erronea interpretazione del 181, comma 1-bis, lett. b) cit. la perché la Corte di appello di Napoli ha sostenuto di avere accertato la commissione del delitto di cui trattasi rivisitando la relazione del geometra C e operando un computo volumetrico. L'operazione è errata, in quanto il geometra aveva descritto il calcolo con misure planari, quindi in relazione alla strada come realizzata ed indicata nel capo di imputazione, e pertanto non è possibile un computo volumetrico corretto.
3.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen., essendo stato rigettato il motivo d'appello con il quale era stata impugnata l'ordinanza del 6 luglio 2018 del Tribunale di Napoli che a quella udienza aveva disposto il rinvio, sospendendo i termini di decorrenza della prescrizione, ordinanza che sarebbe illegittima per violazione dell'art. 157 cod. pen.. Il Tribunale avrebbe perciò omesso di pronunciare declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali contestati al P ai capi A), B), C) ed E). Si sostiene che la trattazione della discussione del processo era stata già calendarizzata in precedenza dal Tribunale di Napoli e che la richiesta di differimento della discussione di uno dei difensori del P, prevista per l'udienza del 6 luglio 2018, e rinviata invece al 21 settembre 2018, non avrebbe procurato alcuna stasi né in quell'udienza, nella quale erano state raccolte le conclusioni della parte civile, né nella programmazione successiva, perché le conclusioni del difensore di P furono poi raccolte alla successiva udienza del 21 settembre 2018 e non vi sarebbe mai stata, quindi, alcuna sospensione del processo, né rallentamento del dibattimento. Infatti si deve interpretare restrittivamente l'art. 159 cod. pen., norma derogatoria di sfavore per l'imputato, e non è possibile ritenere che tale tempo possa essere computato quale sospensione del decorso dei termini di prescrizione. Pertanto avrebbero dovuto essere computati solo due rinvii del processo, esattamente dal 17 aprile al 9 ottobre 2015 e dal 14 luglio al 24 novembre 2017, per cui le quattro contravvenzioni indicate erano già estinte per prescrizione a far data dal 28 settembre 2018 e quindi prima della pronuncia della sentenza di primo grado emessa il 5 ottobre 2018. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza delle norme del decreto -legge n. 172 del 2008, vigente in Campania fino al 31 dicembre 2011, in relazione al capo E), con inosservanza dell'art. 157 cod. pen. per omessa declaratoria di estinzione del reato contestato al capo E) ed inosservanza dell'art.521 cod. proc. pen. per difetto di contestazione. Secondo il capo di imputazione la contravvenzione ascritta al P si sarebbe protratta fino al 28 novembre 2012. Pertanto, pur considerando il periodo di sospensione in grado di appello, dal 6 marzo al 6 maggio 2020, la sentenza d'appello è stata pronunciata il 30 settembre 2020 e quindi la condotta delittuosa ex d.l. n. 172 doveva dirsi esaurita il 31 dicembre 2011 e quindi il delitto doveva dirsi prescritto il 14 luglio 2020, mentre per la condotta punita quale contravvenzione, in relazione al periodo restante - cioè quello dal 31 dicembre 2011 al 28 novembre 2012 - il termine di prescrizione risulterebbe del pari spirato.
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata per essere i reati di cui ai capi c), d), e) estinti per prescrizione, nonchè per l'annullamento senza rinvio della confisca relativa al reato di cui al capo e);
ha concluso invece per l'inammissibilità del ricorso sulla confisca urbanistica relativa al reato di cui al capo a) e, infine, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla revoca della condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore del Comune di Napoli relativamente ai reati di cui ai capi a) e b), con rigetto, nel resto, del ricorso a fini civili. Uditi i difensori: l'Avv. M B del foro di Napoli, difensore della Parte civile Comune di Napoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso della parte civile, la conferma delle sanzioni sulla confisca urbanistica e ambientale e l'inammissibilità del ricorso presentato dai difensori dell'imputato, depositando conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione;
l'Avv. R L del foro di Napoli, difensore di P C, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;
l'Avv. A F del foro di Napoli, difensore di P C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi a tutti i motivi esposti.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 5 ottobre 2018 condannava P C alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i seguenti reati: reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A) articolo 44, lettera c) D.P.R. n. 380/2001, perché quale amministratore della Casale Paideia s.a.s., su un suolo di 53.000 metri quadri, parte di proprietà della predetta società e parte di terzi, realizzava, previa alterazione delle caratteristiche naturali originarie dei terreni, dei terrazzamenti, delle strade ed una urbanizzazione dell'area, mediante la realizzazione di un complesso immobiliare destinato ad attività turistico-ricettiva denominato Casale dei Paideia;
il Tribunale riteneva la condotta limitata ad alcune particelle catastali, giusta indicazione in dispositivo;
reati edilizi di cui al capo B) e reato di cui al capo C) in relazione all'art. 181, comma 1 ed 1-bis D.Igs. n. 42 del 2004, trattandosi di urbanizzazione di zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
fatti commessi fino al 28 novembre 2012. Il Tribunale riteneva P colpevole anche del delitto di cui agli artt.81 cpv. e 349, comma 2, cod. pen. (capo D), perché nella qualità di custode delle opere, nominato all'atto del sequestro in data 19 marzo 2009, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, violava i sigilli apposti dall'autorità al fine di assicurare la conservazione e la identità delle opere e di impedirne l'uso, realizzando le opere di completamento descritte al capo A), ossia recinzione con un muratura di tufo ad altezza variabile da 1,50 m a 2,50 m, tre terrazzamenti pianeggianti, sostenuti da muri di contenimento in cemento armato di circa 3 m di altezza con pilastrini, due rampe di scale in cemento armato in collegamento ai terrazzamenti con sottostanti vani di 8 metri quadri e quattro vialetti interni di collegamento tra i terrazzamenti, cinque strutture lignee coperte da parziale vegetazione, accessi carrabili e altri piccoli manufatti. Inoltre P era condannato per il reato (capo E) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 6/11/2008, n. 172, per avere realizzato in alcune particelle di terreno una discarica abusiva contenente rifiuti pericolosi e non pericolosi, condotta punita dal 7 novembre 2008 al 31 dicembre 2009 quale contravvenzione e dal 10 gennaio al 31 dicembre 2011 come delitto previsto dall'art.6, comma 1, d.l. n. 172;
fatti commessi in Napoli fino al 28 novembre 2019. In riferimento a questi reati il giudice di primo grado disponeva la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle aree interessate alla discarica abusiva di cui alle particelle indicate in dispositivo facendo salvi gli obblighi di bonifica.
2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 30 settembre 2020, in parziale riforma della precedente decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P C in relazione ai reati di cui ai capi A) e B), perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta al predetto per i capi C), D) ed E), escludendo per quest'ultimo reato l'esistenza di rifiuti pericolosi, nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, revocando la confisca solo in relazione a due particelle, delle quali disponeva la restituzione al Comune di Napoli (particelle 251 e 455), ha inoltre revocato le statuizioni civili in relazione ai capi A) e B), confermando nel resto la decisione di primo grado.
3. Avverso tale sentenza, P C, per il tramite dei propri difensori, presentava ricorso per Cassazione, deducendo diciotto motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge, contraddittorietà e difetto di contestazione in relazione all'omesso proscioglimento per il reato di cui al capo C). Si evidenzia che in questo capo di imputazione non è mai stata contestata al P la diversa condotta di cui alla lett. b) del comma 1-bis dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.56 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione della lettera a) dell'articolo 181 comma 1-bis del decreto legislativo 42 del 2004 il P è stato condannato per l'unica fattispecie delittuosa, residua all'esito dell'intervento della Consulta, fattispecie mai contestata, perché mai nella sentenza di primo grado e durante il processo si è fatto cenno all'esecuzione di lavori che abbiano comportato un aumento di volumetria dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria oppure comunque un ampliamento superiore ai 1000 m3, pertanto la condanna per un fatto diverso da quello contestato è nulla e, dovendosi considerare la sola fattispecie contravvenzionale, ne consegue, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale, la declaratoria di estinzione per prescrizione con decorrenza dal 28 settembre 2018. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l'inosservanza e l'erronea interpretazione del 181, comma 1-bis, lett. b) cit. la perché la Corte di appello di Napoli ha sostenuto di avere accertato la commissione del delitto di cui trattasi rivisitando la relazione del geometra C e operando un computo volumetrico. L'operazione è errata, in quanto il geometra aveva descritto il calcolo con misure planari, quindi in relazione alla strada come realizzata ed indicata nel capo di imputazione, e pertanto non è possibile un computo volumetrico corretto.
3.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen., essendo stato rigettato il motivo d'appello con il quale era stata impugnata l'ordinanza del 6 luglio 2018 del Tribunale di Napoli che a quella udienza aveva disposto il rinvio, sospendendo i termini di decorrenza della prescrizione, ordinanza che sarebbe illegittima per violazione dell'art. 157 cod. pen.. Il Tribunale avrebbe perciò omesso di pronunciare declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali contestati al P ai capi A), B), C) ed E). Si sostiene che la trattazione della discussione del processo era stata già calendarizzata in precedenza dal Tribunale di Napoli e che la richiesta di differimento della discussione di uno dei difensori del P, prevista per l'udienza del 6 luglio 2018, e rinviata invece al 21 settembre 2018, non avrebbe procurato alcuna stasi né in quell'udienza, nella quale erano state raccolte le conclusioni della parte civile, né nella programmazione successiva, perché le conclusioni del difensore di P furono poi raccolte alla successiva udienza del 21 settembre 2018 e non vi sarebbe mai stata, quindi, alcuna sospensione del processo, né rallentamento del dibattimento. Infatti si deve interpretare restrittivamente l'art. 159 cod. pen., norma derogatoria di sfavore per l'imputato, e non è possibile ritenere che tale tempo possa essere computato quale sospensione del decorso dei termini di prescrizione. Pertanto avrebbero dovuto essere computati solo due rinvii del processo, esattamente dal 17 aprile al 9 ottobre 2015 e dal 14 luglio al 24 novembre 2017, per cui le quattro contravvenzioni indicate erano già estinte per prescrizione a far data dal 28 settembre 2018 e quindi prima della pronuncia della sentenza di primo grado emessa il 5 ottobre 2018. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza delle norme del decreto -legge n. 172 del 2008, vigente in Campania fino al 31 dicembre 2011, in relazione al capo E), con inosservanza dell'art. 157 cod. pen. per omessa declaratoria di estinzione del reato contestato al capo E) ed inosservanza dell'art.521 cod. proc. pen. per difetto di contestazione. Secondo il capo di imputazione la contravvenzione ascritta al P si sarebbe protratta fino al 28 novembre 2012. Pertanto, pur considerando il periodo di sospensione in grado di appello, dal 6 marzo al 6 maggio 2020, la sentenza d'appello è stata pronunciata il 30 settembre 2020 e quindi la condotta delittuosa ex d.l. n. 172 doveva dirsi esaurita il 31 dicembre 2011 e quindi il delitto doveva dirsi prescritto il 14 luglio 2020, mentre per la condotta punita quale contravvenzione, in relazione al periodo restante - cioè quello dal 31 dicembre 2011 al 28 novembre 2012 - il termine di prescrizione risulterebbe del pari spirato.
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