Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2018, n. 45330
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ZZ DI nato a [...]( SVIZZERA) il 03/11/1957 nel procedimento a carico di: OG NZ nato a [...] il [...] OL NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso della parte civile. udito il difensore Per la parte civile l'avvocato Ferro insiste per l'accoglimento del ricorso;
deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato Canestrini si riporta alla memoria depositata in cancelleria.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale di Belluno, che aveva condannato GO NZ e EO LE alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile in quanto colpevoli di lesioni in danno di ZA AU, assolvendoli da tale addebito per insussistenza del fatto.
1.1. Il Tribunale aveva ritenuto credibile e riscontrata la versione dei fatti della parte offesa- parte civile, che aveva proposto querela nei confronti dei due imputati dichiarando di avere riconosciuto in costoro, con i quali aveva avuto precedenti diverbi nel corso di quella stessa serata, le due persone che lo avevano aggredito alle spalle, verso le 23,15- 23,30 del 5.12.10, cagionandogli varie contusioni e la frattura del malleolo.
1.2. La Corte d'Appello ha ribaltato il giudizio di condanna rilevando che, dall'esame dell'estratto conto del conto corrente della EO, era risultato che ella aveva pagato le consumazioni all'enoteca Mazzini -dove si era trovata in compagnia del GO e dove era avvenuto l'ultimo degli alterchi verbali con il ZA- alle ore 00,20 del 6.12.10, cioè in un orario che i giudici di secondo grado hanno ritenuto incompatibile con l'aggressione in danno della parte civile. L'esito assolutorio viene, inoltre, motivato con la scarsa attendibilità della parte offesa, che aveva riferito di avere raggiunto a piedi la propria auto e di avere guidato fino a casa, nonostante la grave lesione riportata, che aveva dichiarato al pronto soccorso di essere caduto accidentalmente e che aveva presentato denuncia querela soltanto dopo nove giorni dal fatto.
2. Propone ricorso il difensore e procuratore speciale della parte civile articolando quattro motivi di censura. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'acquisizione, avvenuta nel corso del giudizio di appello in sede di rinnovazione dibattimentale, dell'estratto conto del conto corrente dell'imputata EO. Si sostiene che la prova era già esistente e conosciuta alla parte all'epoca del giudizio di primo grado, sicché avrebbe potuto essere acquisita soltanto alle condizioni previste dall'art.603 co.1 c.p.p., cioè ove il giudice non fosse stato in grado di decidere allo stato degli atti. A dire della difesa, la Corte d'Appello avrebbe illegittimamente acquisito il documento contravvenendo alla prescrizione di assoluta indispensabilità ai fini del decidere e, comunque, non avrebbe motivato la propria decisione sul punto.
2.1. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine alla valutazione della deposizione del teste Michelini, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che era intervenuto nella serata del 5 dicembre presso l'enoteca Mazzini, ove era stato segnalato l'