Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/10/2020, n. 21128

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/10/2020, n. 21128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21128
Data del deposito : 2 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 36386-2019 proposto da: S S, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE LIBIA

25, presso lo STUDIO LEGALE TIGANI SAVA BONTEMPI, rappresentato e difeso dagli avvocati A T S e L B;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 124/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 28/10/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2020 dal Consigliere E L B;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati A T S e L B.

FATTI DI CAUSA

Santella Avv. S ricorreva per un unico motivo a queste Sezioni Unite contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta il 1° giugno 2016 contro la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di V notificata il 10 maggio 2016;
decisione, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due. IL CNF, dopo aver rilevato che il ricorso contro il provvedimento del COA di V era stato depositato oltre il ventesimo giorno decorrente dalla notifica del provvedimento disciplinare, dichiarava l'impugnazione inammissibile ritenendo applicabile l'art. 50, comma 2, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. Con ciò il CNF disattendeva le difese dell'incolpato, secondo il quale avrebbero invece dovuto trovare applicazione gli artt. 61 I. 31 dicembre 2012 n. 247 e 33 reg. CNF 21 febbraio 2014 n. 2;
articoli contenenti disposizioni che, oltre ad attribuire il primo grado disciplinare alla competenza dei consigli distrettuali, fissavano il termine di impugnazione davanti al CNF in quello maggiore di trenta giorni decorrenti dal deposito della sentenza. A giudizio del CNF, difatti, se si fossero applicate le disposizioni di cui all'art. 61 I. n. 247 cit. e 33 reg. CNF n. 2 cit. alla sentenza emessa dal COA di V, all'epoca competente in ragione della previgente normativa, si sarebbe illegittimamente dato luogo a un procedimento disciplinare in nessun modo previsto dalla legge;
secondo il CNF, pertanto, la norma transitoria contenuta nell'art. 65, comma 1, I. n. 247 cit., per cui le disposizioni della I. n. 247 cit. dovevano trovare applicazione con l'entrata in vigore in data 10 gennaio 2015 del reg. CNF n. 2 cit., era da interpretarsi nel senso che all'incolpato non poteva applicarsi la regola procedimentale più favorevole prevista dagli artt. 61 I. 247 cit. e 33 reg. CNF n. 2 cit., potendosi applicare il principio del favor rei soltanto ai «precetti» deontologici. Sentito il pubblico ministero, udita la parte privata, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come in dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE L'Avv. Santella, con l'unico motivo di ricorso, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciata la violazione degli artt. 61 e 65 I. n. 247 cit., oltre che dell'art. 33 reg. n. 2 cit., rimproverava al CNF di aver erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la decisione del COA di V;
più in particolare, a giudizio del ricorrente, l'art. 50 r.d. n. 1578 cit., che prevedeva il più ristretto termine di giorni venti per l'impugnazione delle sentenze disciplinari, non poteva essere applicato, dovendo invece trovare applicazione il più lungo termine fissato dall'art. 61 I. n. 247 cit., in forza di quanto stabilito dalla norma di diritto transitorio contenuta nell'art. 65, comma 1, I. n. 247 cit. Il motivo è fondato. A riguardo, è sufficiente richiamare la condivisibile giurisprudenza di recente consolidatasi, secondo cui, diversamente da quanto opinato dal CNF nella sua sentenza, la norma transitoria di cui all'art. 65, comma 1, I. n. 247 cit., laddove stabilisce che «Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate», va letta nel senso che, con riferimento alle sentenze disciplinari che come quella oggetto di giudizio siano state notificate dopo la data del 1° gennaio 2015 di entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., deve essere applicato il più lungo termine di impugnazione di trenta giorni stabilito dall'art. 61 I. 247 cit.;
e, questo, perché la veduta regola transitoria, secondo la sua lettera, inibisce l'immediata applicazione delle nuove disposizioni processuali soltanto sino al momento dell'entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., per cui alle sentenze notificate dopo, deve essere giocoforza riconosciuta l'applicazione del termine di impugnazione fissato dall'art. 61 I. n. 247 cit. (Cass. sez. un. n. 22714 del 2019;
Cass. sez. un. n. 32360 del 2018;
Cass. sez. un. n. 27756 del 2018;
Cass. sez. un. 277757 del 2018). La sentenza deve essere pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo;
nella novità della questione, devono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi