Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2021, n. 702
Sentenza
28 settembre 2021
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28 settembre 2021
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Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non è consentito il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la corte d'appello delibera sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dell'esecutività della revoca del sequestro, ai sensi dell'art. 27, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale è trasfuso l'art. 3-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575.
Sul provvedimento
Testo completo
00702-22 CORTE SURE DEPOSITA 1.2 GEN 1972 REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cerasta LANZUKE QUINTA SEZIONE PENALE мн Composta da: 1250 OS ZZ -Presidente - Sent. n. sez. /2021 Barbara Calaselice CC 28/09/2021 - Paola Borrelli R.G.N. 11658/2021 Giuseppe Riccardi Relatore - Giovanni Francolini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EZ ST, nato a [...] il [...] EZ PI, nato a [...] il [...] OS NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/01/2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 04/08/2020 la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento dell'appello, ha revocato la confisca di prevenzione disposta nei confronti di PE ST, PE PI e OSto NT, ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto. Con ricorso del 10/09/2020 il Procuratore Generale ha chiesto la sospensione dell'esecutività del dissequestro della somma di € 224.516,55 depositata sul conto corrente della SPMI s.r.l., deducendo che, nelle more, 나 OSto NT, amministratore della società, ne aveva chiesto la restituzione mediante emissione di assegni circolari di piccolo taglio. Con decreto emesso il 15/09/2020 la Corte di Appello ha accolto l'istanza del P.G., e ha disposto la sospensione dell'esecutività del decreto. Con successive istanze PE ST, PE PI e OSto NT hanno chiesto la revoca del decreto di sospensione, sostenendo che sia inapplicabile la disciplina di cui all'art. 27, comma 3 bis, d.lgs. 159/2011, in quanto l'art. 117, comma 1, dispone che le disposizioni di cui al libro I non si applicano ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore (13/10/2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione (nella specie, depositata il 26/06/2011). Con ordinanza emessa il 19/01/2021 la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l'istanza di revoca del decreto di sospensione.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione PE ST, PE PI e OSto NT, con due distinti, ma analoghi, atti dei difensori, Avv. Gaetano Vitale e Avv.ti Vito Epifani e Amilcare Tana, che hanno dedotto i seguenti motivi.
2.1. Con un primo motivo deducono violazione di legge in relazione all'art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011. La proposta di applicazione della misura di prevenzione è stata depositata il 26/06/2011, ed è dunque applicabile la disciplina di cui alla legge n. 575 del 1967 (recte, 1965), che prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di revoca del Tribunale, da parte della Corte di Appello, ma non il potere di sospensione dei provvedimenti emessi dalla stessa Corte di Appello.
2.2. Con un secondo motivo deducono la violazione dell'art. 3 ter I. 575 del 1967 (recte, 1965), dell'art. 4 I. 1423/1956 e dell'art. 14 Preleggi. L'art. 3 I. 575/1967 prevede che le impugnazioni dei provvedimenti di revoca del Tribunale siano regolate dall'art. 4 I. 1423/1956, che esclude un effetto sospensivo al ricorso per cassazione;
se questa è dunque la regola, la