Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2006, n. 2818
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Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice "emendatio libelli" consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. MAGNO US Vito Antonio - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA M. Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL GI, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 114, presso l'Avvocato PATRIZIA STAFFIERE, rappresentato difeso dall'avvocato SALERNO US, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI TA AN RO, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA MAGNAGRECIA 13, presso l'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, rappresentata e difeso, dall'avvocato DI LEO Luigi, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 117/2003 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 07/02/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/11/2005 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per la controricorrente l'Avvocato Di Lascio (per delega) che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'inammissibilità del secondo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1^ novembre 2002 il Tribunale di Foggia dichiarava la separazione personale dei coniugi US MI e Di NO AN OS ritenendo inammissibili le domande di addebito reciprocamente proposte dalla parti e ponendo a carico del marito un assegno di mantenimento nella misura di L. 750.000 mensili. Il gravame del MI era rigettato con sentenza della Corte d'Appello di Bari, depositata il 7 febbraio 2003, la quale osservava, tra l'altro:
a) che la domanda di addebito formulata dal MI, per essere tempestiva, avrebbe dovuto essere proposta con il ricorso o, al massimo, all'udienza fissata dal Presidente del Tribunale;
b) che il reddito del MI era maggiore del doppio di quello della moglie e che egli era riuscito a raggiungere ambiti traguardi professionali dopo essere stato sostenuto dal reddito della moglie nei primi anni della convivenza;
c) che la moglie, per le precarie condizioni di salute, era stata collocata fuori ruolo ed adibita a compiti diversi dall'insegnamento, con conseguente diminuzione del reddito.
Avverso la sentenza d'appello US MI ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
AN OS Di NO ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione o falsa