Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2023, n. 12537

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2023, n. 12537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12537
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARTOLONE FRANCA nato a TAORMINA il 07/03/1969 avverso l'ordinanza del 22/07/2022 del TRIB. LIBERTÀ di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modi?. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 luglio 2022 il Tribunale di Messina - a seguito del riesame interposto nell'interesse di F B - ha confermato l'ordinanza del 27 giugno 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura cautelare degli arresti domiciliari poiché gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 424, comma 2, cod. pen. (in relazione all'incendio dell'autovettura di proprietà di G S) e di cui all'art. 612-bis cod. pen. in pregiudizio di S S, G G e G S.

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. a), b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309, comma 8, 127, commi 3 e 5, 178, lett. b), cod. proc. pen. e 24, comma 2, Cost. - la difesa ha denunciato la nullità dell'ordinanza impugnata adducendo: che all'udienza camerale innanzi al Tribunale del riesame (il 21 luglio 2022) il Pubblico ministero avrebbe rassegnato le proprie conclusione per ultimo, senza che i difensori abbiano replicato, ricorrendo pertanto una nullità per violazione del diritto di intervento e di difesa;
e di aver presentato istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel relativo verbale (redatto utilizzando uno stampato) in ordine alla successione degli interventi della Parte pubblica e dei difensori.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. a), b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, 292, comma 2, 309, 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., 110, 424, comma 2, 61, comma 1, nn. 5 e 10, 612-bis cod. pen. la difesa: - ha rappresentato di aver denunciato con il primo motivo nuovo presentato in udienza, in relazione all'incolpazione di cui all'art. 424, comma 2, cit., il difetto di gravità indiziaria e la generica contestazione degli addebiti;
e che il Tribunale avrebbe disatteso le argomentazioni difensive con argomenti illogici ed erronei in diritto;
- e ha, per l'appunto, dedotto la genericità di entrambe le imputazioni (recte: incolpazioni), non essendo nella specie sufficiente la sommaria descrizione del fatto ascritto in concorso alla ricorrente e ai figli Gabriele e Davide (poiché avrebbe dovuto essere esplicitato il contributo di ciascuno indagato) e che sarebbe stato attribuito all'intera famiglia Pitasi (affermandone la contrapposizione rispetto ai membri della f S, sia per dissapori tra vicini sia a causa del rigetto di una pratica edilizia della famiglia Pitasi - B da parte di S S, senza considerare il tempo remoto di essa);
ha assunto che: sarebbero stati travisati gli elementi di fatto facendo riferimento, a proposito della gravità indiziaria del delitto di atti persecutori, ad altro procedimento penale nel quale la B è imputata di lesioni personali e minaccia nei confronti di Assia Stracuzzi - persona estranea al presente procedimento - (accertati nel dicembre 2016) nonché per calunnia e minaccia a pubblico ufficiale (accertati nel 2019), reati che non potrebbero rilevare come indizi in questa sede e che sarebbero stati erroneamente ritenuti connessi a quelli per cui è stata applicata la misura;
non avrebbe potuto essere utilizzato il medesimo indizio in due distinti procedimenti;
l'ordinanza impugnata non avrebbe fatto specifico riferimento alle date dei verbali richiamati in motivazione e ai soggetti escussi (al fine di consentire all'indagata di confutare la gravità degli indizi);
il riferimento del Tribunale ai travagliati rapporti tra le due famiglie deporrebbe per una reciprocità delle condotte che escluderebbe la sussistenza degli atti persecutori;
non sarebbe stata esaminata la questione relativa all'omessa o contraddittoria motivazione da parte del G.i.p. su tale delitto (denunciata con i motivi nuovi);
non sarebbero stati esaminati i prodromi dei fatti (tenuto conto in particolare della denuncia di F B nei confronti di M G, dimostrativa del rispetto delle regole sociali da parte dell'indagata, e le numerose denunce presentate dall'avvocato G A, cui ella si è affidata e che agiva autonomamente, del tutto ignorate dal Collegio del riesame);
i Giudici di merito avrebbero rimarcato che l'incendio della vettura corrisponderebbe al tipico modus operandi dei f P, così attribuendo alla B (incensurata) il fatto dei figli (e non considerando che G P appartiene alla Polizia di Stato);
avrebbero dovuto verificarsi ex art. 358 cod. proc. pen. le ragioni per cui S S non ha ritenuto di astenersi dal trattare la pratica edilizia dei vicini;
non si sarebbe attribuito pregio alle dichiarazioni della B relativa ai suoi spostamenti la sera in cui si è verificato l'incendio.

2.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., 110, 424, comma 2, 61, comma 1, nn. 5 e 10, 612-bis, 120 cod. pen. - si è assunto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato sul secondo e sul terzo motivo nuovo, con i quali si era denunciata l'assoluta carenza di motivazione, da parte del G.i.p., sul delitto di atti persecutori;
in particolare, il Collegio del riesame non si sarebbe pronunciato sull'allegazione che aveva evidenziato come nel caso di
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