Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17358

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17358
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori delle parti civili avv. TO Romano Valerio POLITI (per EF RI, in proprio e quale legale rappresentante della Master Costruzioni s.r.I.), avv. Giacomo TRANFO (per EF RI, quale erede universale di TA AM), avv. Emanuele CERVIO (per TO MA), avv. Roberta GUAINERI (per SOFIA SGR s.r.I.), i quali depositano conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Luca GIZZI, anche in sostituzione dell'avv. IL DINACCI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 24 gennaio 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, ad esito del giudizio abbreviato condizionato all'esame del teste DA SO, condannava IG AP alla pena ritenuta di giustizia, ritenendolo responsabile del reato di truffa aggravata continuata, e lo assolveva, invece, per i delitti di reimpiego e autoriciclaggio per non aver commesso il fatto. La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa il 10 ottobre 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa l'aggravante ex art. 640, secondo comma, n.

2-bis, cod. pen. e riconosciute, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, quelle di cui agli artt. 61, primo comma, nn. 2 e 11, cod. pen., oltre alla circostanza prevista dal n. 7 dello stesso articolo, rideterminava la pena in due anni e sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa. Secondo la tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di Direttore Generale, membro del Comitato Investimenti e poi gestore di fatto di SOFIA SGR - aveva concorso con altri in una condotta decettiva, consistita nella costituzione del Fondo Immobiliare speculativo denominato Sofia Reloaded Rea! Est- te (SRRE) mediante l'inserimento di immobili sopravvalutati e società in conflitto di interessi con la stessa SOFIA nonché nella stipulazione di accordi con TRE ER S.A., aventi ad oggetto l'acquisto di sedici quote del fondo suddetto, a fronte dell'emissione di un prestito obbligazionario di pari importo. In particolare, venivano indotti in errore, da un lato, TA AM, EF RI (in proprio e quale legale rappresentante della Master Costruzioni s.r.I.) e TO MA, i quali, pur non presentando i requisiti per poter essere definiti clientela professionale, acquistavano le suddette quote;
dall'altro lato, 117 clienti retail della SOFIA SGR, i quali, non adeguatamente informati del contenuto e della rischiosità delle operazioni, sottoscrivevano le obbligazioni RN TRE per complessivi C 6.400.000, in violazione del Regolamento del Fondo e del c.d. Regolamento Consob, in assenza dei requisiti richiesti. Gli autori degli artifizi e raggiri, tra cui l'imputato, ottenevano un ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato da ingenti provviste finanziarie per realizzare la costituzione del Fondo, cagionando ai clienti un danno consistente nell'esposizione a plurimi fattori di rischio, nonché rilevanti perdite quantificate in C 6.500.000, pari all'intero investimento fatto nel fondo FENICE BLU, a seguito della dismissione del bond TRE ER S.A.

2. Ha proposto ricorso IG AP, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e/o processuale e vizio motivazionale in relazione a otto diversi profili della decisione, evidenziati in altrettanti motivi.

2.1. Violazione degli artt. 63, 191, 266, 270 e 271 cod. proc. pen. per inosservanza dei divieti probatori stabiliti dalla legge in ordine all'utilizzo delle intercettazioni provenienti da altro procedimento e delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di indagati. In primo luogo, con illogica motivazione, il giudice di appello ha escluso la inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 266, 270 e 271 cod. proc. pen., delle intercettazioni disposte dal G.i.p. nell'ambito di altro procedimento avente ad oggetto il titolo di reato ex art. 416 cod. pen., considerato che il reato di truffa aggravata non rientra fra quelli per i quali sono consentite le operazioni di captazione e che il reato associativo è stato poi ritenuto insussistente, e non soltanto derubricato, da parte prima del G.i.p. con l'ordinanza cautelare, poi dello stesso organo d'accusa con la richiesta di rinvio a giudizio. In secondo luogo, la Corte territoriale, aderendo alla valutazione del G.u.p., ha nella sostanza omesso di motivare in ordine al motivo di gravame riguardante la inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, cod. proc. pen., delle dichiarazioni di soggetti sentiti non come indagati ma quali persone informate sui fatti, nonostante sussistessero a loro carico gravi indizi di reità.

2.2. Violazione degli artt. 81, secondo comma, 110 e 640 cod. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri nella costituzione del Fondo SRRE: la Corte ha omesso di motivare su punti decisivi della controversia, travisando il risultato probatorio (in particolare su quanto emerso dalle prove documentali offerte dalla difesa) e ha violato norme giuridiche extra-penali di cui si doveva tener conto nell'applicazione della fattispecie incriminatrice (art. 32 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio 2013;
art. 17 d.m. MEF del 24 maggio 1999, n. 228). In particolare, l'art. 32 del decreto-legge n.78 del 2010, diversamente da quanto ipotizzato dai giudici di merito, prescrive non una pluralità di soggetti apportanti immobili, bensì una pluralità di investitori, requisito che, nel caso di specie, risultava pienamente soddisfatto. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non vi fu alcuna sopravvalutazione degli asset immobiliari confluiti nel Fondo e non sono riscontrabili irregolarità nelle valutazioni condotte dall'esperto indipendente IL PUNTO né conflitti di interesse (non quello riferito a detto esperto in relazione ai beni da stimare né quello ritenuto in ragione dell'affidamento della due diligence inerente all'apporto di un immobile di proprietà della Pothier s.r.l. al Prof. IL Annunziata, amministratore non di tale società, bensì della New Pothier).

2.3. Violazione degli artt. 81, secondo comma, 110 e 640 cod. pen., Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 1 d.m. MEF 5 marzo 2015 n. 30, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri e alla conseguente induzione in errore dei signori AM, RI (quale amministratore della società Master) e MA nell'acquisto delle quote del Fondo immobiliare SRRE, in violazione di norme giuridiche di cui si doveva tener conto nell'applicazione della legge penale, con motivazione omessa e/o illogica su punti decisivi della controversia. La Corte territoriale ha osservato che il Regolamento Consob, adottato con delibera n. 16190 del 2007, al momento della costituzione del Fondo nel 2013, aveva abrogato il d.m. 24 maggio 1999, n. 228, quando invece i due regimi normativi sono stati oggetto di applicazione congiunta, ma su due piani distinti, fino al 2015: prima di quella data l'investimento nelle quote del Fondo immobiliare SRRE non richiedeva l'obbligo in capo al gestore di verificare l'appartenenza del cliente alla categoria dei "clienti professionali" (essendo la valutazione di adeguatezza MiFID attinente alla linea di gestione patrimoniale sottoscritta dal cliente), bensì soltanto la dichiarazione di essere "investitore qualificato", cioè un investitore in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del citato d.m., dichiarazione che le persone offese sottoscrissero, tra l'altro interagendo direttamente con i soli promotori. Di conseguenza, non può ritenersi disatteso alcun obbligo informativo né da parte del ricorrente né da parte della SOFIA SGR;
non è pertinente la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata, riguardante il servizio di negoziazione dei titoli e non quello di gestione patrimoniale, nell'ambito del quale intervenne la sottoscrizione delle quote del Fondo.

2.4. Violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa a titolo di concorso, in ragione del suo asserito apporto causale negli investimenti dei signori AM, RI e MA nelle quote del Fondo SRRE, in violazione della legge penale, previa motivazione omessa e/o illogica su punti decisivi della controversia e travisamento del risultato probatorio. La prova della partecipazione di IG AP all'attività di investimento è stata erroneamente desunta dal ruolo da questi ricoperto in relazione alla costituzione del Fondo, in quanto in questo modo scelte relative a operazioni riservate, per legge e per contratto, al gestore sono state addebitate, a chi, invece, semplicemente ha predisposto gli strumenti finanziari su cui ricadeva l'investimento, con una confusione di due piani ben distinti. La Corte territoriale è incorsa in un vizio metodologico consistito nell'avere ascritto a IG AP un concreto contributo causale alla decisione di investire in virtù soltanto della sua consapevolezza delle iniziative assunte da altri soggetti.

2.5. Violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 2007 e dell'art. 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), per avere la sentenza impugnata affermato la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa a titolo

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