Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 02336

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 02336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02336
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L VZO nato a CATANZARO il 10/09/1987 avverso l'ordinanza del 27/07/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere E S;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato l'ordinanza dell'Il luglio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di L V in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. per essersi l'indagato associato, dal febbraio 2021, con M S, P V, F D e C L allo scopo di commettere una serie indeterminata di furti ai danni del deposito della SDA Express Courier S.p.A. sito in Marcellinara.

2. V L propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per difetto di motivazione e contraddittorietà del ragionamento logico-giuridico in relazione alla nullità ex art. 292, comma 2, lett. c) e comma 2-ter cod. proc. pen. per assenza di autonoma valutazione del giudice. La difesa lamenta che il Tribunale di Catanzaro abbia omesso di motivare adeguatamente il rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dalla difesa rispetto alla mancata valutazione autonoma da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro rispetto all'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, poi dichiaratosi incompetente. Secondo la difesa, il giudice del riesame avrebbe fornito motivazione apodittica, neppure ricorrendo al potere integrativo che gli è riconosciuto. La censura difensiva aveva messo in luce il totale appiattimento del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro sull'ordinanza emessa dal giudice incompetente, peraltro avente efficacia meramente provvisoria e connotato a sua volta da una motivazione priva di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Oltre a tale nullità, lamenta anche il vizio motivazionale secondo il quale l'associazione per delinquere sarebbe stata desunta dai reati- scopo mentre per costante orientamento della Corte di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto associativo, non è sufficiente la compartecipazione del sodale ai reati-scopo. La motivazione sugli elementi caratterizzanti e indefettibili del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. è apparente.

2.1. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in quanto sono state utilizzate le risultanze delle operazioni di captazione, sebbene provenienti da un procedimento del tutto diverso e non connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.

2.2. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 268 e segg. cod. proc. pen. con riferimento alla gravità indiziaria rispetto ai reati-fine in quanto il compendio intercettivo è privo di riscontro e non risulta confluito negli atti trasmessi al Tribunale del riesame, cosicché è mancata l'ostensione dei files audio dinanzi a tale Collegio.

2.3. Con un quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen. per carenza dei requisiti necessari per la configurazione del sodalizio criminoso. La difesa lamenta che il tribunale abbia omesso di esprimere il proprio convincimento in merito ai requisiti indispensabili per la configurazione del reato in esame e abbia omesso di valorizzare o superare le argomentazioni difensive tendenti a dimostrare che tra gli indagati vi fossero interessi del tutto confliggenti e che non vi fosse traccia del linguaggio criptico, oltre a evidenziare le risultanze investigative dalle quali risultava che il L in più circostanze si fosse lamentato con il M per avere quest'ultimo affidato alcuni beni al coindagato C, chiedendogli di non coinvolgere altre persone. Gli episodi delittuosi, si assume, sono completamente sganciati tra loro e non vi è alcun vincolo associativo, come emerge dal prog.5359 RIT 46/21, quando il L rappresenta al M l'interesse per due televisori da quest'ultimo ceduti al C chiedendo che il prossimo affare sia concluso con lui. Nel ricorso si richiama anche il progr. 5474 RIT 46/21, nel quale il M è costretto a contattare C intimandogli di lasciare un televisore a L;
tanto al fine di dimostrare la confliggenza dei rapporti tra quelli che, secondo il giudice per le indagini preliminari, avrebbero dovuto essere sodali. I rapporti di ciascuno intercorrevano esclusivamente con il M in difetto di qualunque affectio societatis.

2.4. Con un quinto motivo deduce vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari in quanto la motivazione in ordine al requisito della attualità è carente, avuto riguardo al fatto che il L, per come allegato e documentato, non svolge più l'attività di corriere, con conseguente irrealizzabilità della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi