Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2021, n. 21100
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corre di appello di Brescia nel procedimento a carico di: 1) A M, nato il 06/08/1984;Avverso la sentenza emessa il 27/04/2017 dal Tribunale di Cremona;Sentita la relazione del Consigliere A C;Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale P G, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;Sentite, nell'interesse dell'imputato, le conclusioni dell'avv. M L, che ha chiesto il respingimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 27/04/2017 il Tribunale di Cremona giudicava M A colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 423 e 425, comma primo, n. 1, cod. pen.) e B (artt. 81, comma secondo, 635, comma secondo, n. 3, cod. pen.), unificati dal vincolo della continuazione, e ritenuto più grave il delitto di cui al capo A, condannava l'imputato alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso questa sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che il Tribunale di Cremona aveva quantificato l'aumento di pena per la recidiva reiterata e infraquinquennale contestata ad Abia nella misura di un terzo anziché in quella, prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., di due terzi. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che, nella determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato ad Abia, il Tribunale di Cremona aveva omesso di applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici dell'imputato prevista dall'art. 29 cod. pen.
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