Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2017, n. 31107

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Massime1

Deve escludersi l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c. avverso le decisioni della Corte dei conti, per violazione del "ne bis in idem", risolvendosi tale vizio in un errore "in iudicando", sui limiti interni della giurisdizione sotto il profilo della proponibilità o proseguibilità della domanda per effetto di una precedente pronuncia del giudice penale (o civile) posto che il sindacato del giudice di legittimità è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione e considerato che l'eventuale interferenza tra il giudizio penale (come pure il giudizio civile) e quello contabile pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità erariale - essendo le giurisdizioni reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche in relazione allo stesso fatto materiale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2017, n. 31107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31107
Data del deposito : 28 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

31 107 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLI ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: -· Primo Presidente f.f. Renato RORDORF R.G. 11665/2015 Stefano SCHIRO' - Presidente Sez. 17124/15 Cron. 31107 Giovanni AMOROSO - Presidente Sez. Antonio DIDONE - Presidente Sez. Rep. - Presidente Sez. Camilla DI IASI Ud. 20.12.2016 Presidente Sez. Rel. Dott. Stefano PETITTI - Consigliere Vittorio RAGONESI - Consigliere Enrica D'ANTONIO -bis Corte dei conti in idem - giurisdizione Antonio MANNA - Consigliere ha pronunciato la seguente Cu+ CI SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G. 11665-2015 proposto da: SALA GI, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Luca Verrienti e Giovan Candido Di Gioia, elet- tivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Mazzini n. 27;

- ricorrente -

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, in persona del Procuratore generale pro tempore;
controricorrente - nonché sul ricorso iscritto al R.G. 17124-2015 proposto da: ER LB, MA RL e RO IN, rappresentati e di- fesi, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Carlo 812 2016 Emanuele Gallo e LB Romano, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere Sanzio n. 1;
ricorrenti -

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, in persona del Procuratore generale pro tempore;
· controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione I giuri- sdizionale centrale di appello n. 80, depositata il 27 gennaio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 di- cembre 2016 dal Presidente relatore Stefano Petitti;
sentiti l'Avvocato Costa, per delega dell'Avvocato Verrienti, e l'Avvocato Carlo Emanuele Gallo;
sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Riccardo Fuzio, il quale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

FATTI DI CAUSA

In esito ad indagini penali svolte dalla Procura della Repubblica di 1. - Milano, che avevano portato ad accertare l'avvenuta realizzazione, ad opera del Procuratore della Repubblica di Pinerolo Dott. MA IU, di una sistematica attività delittuosa consistita nel conferi- mento di incarichi per l'espletamento di inutili consulenze tecniche fi- scali sulle società di capitale della zona in difetto di qualsiasi presup- posto ed al solo scopo di percepire dai consulenti una frazione dei compensi professionali da lui stesso liquidati, si instaurarono proce- dimenti penali (otre che nei confronti del MA e del dirigente della segreteria) anche nei confronti dei numerosi dottori commercia- listi che avevano svolto gli incarichi collegiali di consulenza nella par- tecipe consapevolezza della inutilità cui s'è accennato, percependo negli anni tra il 2000 ed il 2005, complessivamente, circa sedici mi- lioni di Euro (e restituendone il 20% a persona che provvedeva poi a consegnare la metà dell'importo al MA). 2 I procedimenti si esaurirono o con l'applicazione concordata della pe- na o con condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato per i reati di associazione a delinquere (commessi da alcuni), di corruzione e di truffa aggravata ai danni dello Stato. 2.- Promossa, per quanto in questa sede rileva, azione di responsabi- lità dalla Procura Regionale innanzi alla Sezione giurisdizionale per il Piemonte nei confronti, tra gli altri, di GI AL, LB RE, RL LD e IN RO, ed eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti da parte dei convenuti, il Procuratore Regionale della Corte di Conti per il Piemonte propose ricorso per regolamento pre- ventivo di giurisdizione chiedendo l'affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti. 3. - Queste Sezioni Unite, con ordinanza n. 11 del 2012, dichiararono la giurisdizione del giudice contabile. 4.- Riassunto il giudizio, la Sezione giurisdizionale regionale condan- nò a titolo di dolo, LB RE, in solido con IU MA e ON AN, al pagamento di euro 971.724,15;
IN RO, sempre in solido con il MA e il AN, al pagamento di euro 902.258,05;
RL LD, in solido con MA e AN, al paga- mento della somma di euro 867.007,43;
GI AL, in solido con MA e AN, al pagamento della somma di euro 348.439,16. 5. Avverso questa decisione, RE, LD e RO proposero ap- pello, deducendo, tra l'altro, l'avvenuto ristoro del danno a seguito di transazione e versamento complessivo di euro 820.000,00, di cui 400.000 versati a seguito di accordo transattivo con l'Avvocatura ge- nerale dello Stato e 420.000,00 euro confiscati dalla Procura penale, e sostenendo che sia l'importo della confisca sia la somma corrisposta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avrebbero dovuto essere sottratti all'ammontare del risarcimento. Propose appello altresì GI AL la quale, premesso che in sede penale era già stata condannata a pagare quanto accertato a titolo di 3 confisca obbligatoria per la medesima condotta e il medesimo fatto il- lecito, dedusse, tra l'altro, la improponibilità dell'azione di responsabi- lità dinnanzi alla Corte dei conti, stante il divieto di bis in idem, sussi- stendo un giudicato penale con conseguenze civili esecutive sul suo patrimonio.

6. La Sezione I giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato tutti gli appelli. Per quanto in questa sede ancora rileva, con riferimento alle riferite censure proposte da RE, LD e RO, la Sezione centrale di ap- pello, premesso che l'entità del pregiudizio da risarcire poteva essere determinata solo all'esito del giudizio e che la stessa operazione tran- sattiva lasciava presumere che il danno, riferito a più fattispecie, ammontasse a cifre superiori, ha ritenuto che la sola titolare dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile fosse la Procura regionale, essendo la detta azione posta a tutela dell'interesse gene- rale alla conservazione e alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici, e cioè di un interesse indisponibile, neanche dall'amministrazione lesa, non potendo promuovere la relativa azione, né potendo rinunciarvi. Anche una transazione operata dall'amministrazione, dunque, non poteva in alcun modo inibire il po- tere del giudice contabile di pronunciarsi sul risarcimento. Quanto alla posizione della AL, la quale unitamente ad altri appel- lanti aveva ravvisato la violazione del divieto di bis in idem per avere il giudice penale già disposto la confisca per equivalente a loro carico, la Corte dei conti rilevava che non sussisteva alcuna preclusione all'esercizio della giurisdizione penale e di quella contabile, trattandosi di giurisdizioni preposte al perseguimento di finalità diverse, pur se i fatti materiali dei quali le dette giurisdizioni debbano conoscere siano i medesimi. Con particolare riferimento, poi, alla questione della con- fisca, la Corte rilevava che il relativo procedimento non non si era an- cora concluso e che, comunque, la confisca, avendo ad oggetto 4 l'equivalente monetario del profitto conseguito dai reati, aveva una funzione essenzialmente sanzionatoria: il che consentiva di escludere che l'ammontare della stessa costituisse risarcimento per un l'amministrazione danneggiata. Quanto alla pretesa per cui l'esercizio dell'azione civile in sede penale avrebbe precluso l'esercizio dell'azione da parte della procura contabi- le, con il conseguente ristoro ottenuto in quella sede per effetto della transazione intercorsa con l'avvocatura generale dello Stato que- - stione, questa, rilevante per la posizione degli appellanti RE, LD e RO la Corte dei conti rilevava che nessuna preclusione - era predicabile, atteso che la giurisdizione amministrativo-contabile tutela il diritto oggettivo, ossia l'interesse dell'Ordinamento alla con- servazione e alla corretta gestione dei mezzi economici dell'attività amministrativa, e che la relativa azione della procura contabile non era né disponibile né rinunciabile. Un simile effetto si sarebbe potuto verificare, precisava la Corte dei conti, nel solo caso in cui si fosse formato un giudicato non solo sull'an, ma anche sul quantum e in cui vi fosse stata la liquidazione del danno con reintegrazione completa delle ragioni dell'erario: in tale caso, infatti, la pronuncia avrebbe po- tuto avere effetti sull'azione della procura contabile, venendo venire meno l'interesse di quest'ultima, la quale non potrebbe che pervenire ad un risultato già conseguito, e cioè alla formazione di un titolo ese- cutivo del quale l'amministrazione era già in possesso.

7. Avverso questa sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cas- sazione GI AL, sulla base di un motivo, e LB RE, RL LD e IN RO, del pari sulla base di un motivo. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha resistito ad en- trambi i ricorsi con distinti controricorsi. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso i- scritto al R.G. n. 17124 del 2015 a quello iscritto al n. 11665 del 2015, trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2.- Con l'unico motivo di ricorso, GI AL deduce "eccesso asso- luto di potere giurisdizionale: violazione dei limiti esterni della giuri- sdizione della Corte dei conti. Difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti, rientrando la controversia nelle attribuzioni del giudi- ce ordinario, stante il giudicato di accertamento e di liquidazione delle somme di denaro da

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