Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2005, n. 14336

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È inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della regione, proposta dal direttore generale di azienda sanitaria locale quale commissario della gestione liquidatoria della preesistente unità sanitaria locale, atteso che la legittimazione all'opposizione spetta al soggetto destinatario dell'ingiunzione, e le gestioni liquidatorie (già gestioni stralcio) delle unità sanitarie locali sono - in quanto usufruiscono della soggettività dell'ente soppresso - soggetti giuridici diversi dalla regione (principio affermato con riferimento ad USL della Regione Campania, sulla base del rilievo che la disciplina in materia di gestione liquidatoria delle USL stabilita da detta Regione, con l'art. 1 della legge reg. 2 settembre 1996, n. 22, coincide con quella nazionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1995, n. 549).

Il motivo di ricorso per cassazione attinente alla legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo deve essere esaminato dalle Sezioni Unite della S.C. con priorità rispetto a quello attinente alla giurisdizione del giudice ordinario e, in caso di riconoscimento del difetto di legittimazione, resta assorbito il motivo attinente alla giurisdizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2005, n. 14336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14336
Data del deposito : 8 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CAMPANIA GESTIONE LIQUIDATORE DELLA U.S.L. N. 5 DI CASERTA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GUGLIELMO MARCONI 57, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CIMAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato COCILOVO MARCO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
CENTRO AGRO AVERSANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CUCINO, rappresentata e difesa dagli avvocati ESPOSITO CIRO, MARCO CAGGIANO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1577/02 del Giudice di pace di CAVA DÈ TIRRENI, depositata il 30/10/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/05/05 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;

uditi gli avvocati Marco COCILOVO, Marco CAGGIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELLI PRISCOLI Mario che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per quanto di ragione del secondo motivo, giurisdizione dell'a.g.o.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La srl Centro Agro Aversano ha chiesto al giudice di pace di Cava dei Tirreni di ingiungere alla Regione Campania successore ex lege della disciolta unità sanitaria locale n. 15 di Caserta il pagamento degli interessi su somma capitale precedentemente riconosciuta per prestazioni di assistenza specialistica in regime di convenzionamento esterno, rese in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale.
Il giudice di pace ha emesso l'ingiunzione in danno della Regione Campania, in persona del suo legale rappresentante ed il decreto è stato notificato alla stessa Regione il 12 ottobre 2001. 2. La Regione Campania, Gestione liquidatoria della unità sanitaria locale in persona del direttore pro tempore della ASL Caserta 15 in qualità di Commissario liquidatore, con atto del 31 ottobre 2001 ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo. Con l'opposizione la Regione, tra l'altro, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dichiarando che ricorreva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Il giudice di pace, con sentenza, ha rigettato l'opposizione perché inammissibile, dichiarando che essa non proveniva dalla Regione, che era il soggetto in danno del quale era stata disposta l'ingiunzione, perché proposta dalla gestione liquidatoria dell'unità sanitaria locale, soggetto diverso dalla Regione.

4. La Regione Campania, Gestione liquidatoria della USL n. 15 di Caserta ha proposto ricorso per Cassazione.
Resiste con controricorso la s.r.l. Centro agro aversano. Le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ., in ragione della questione di giurisdizione
contenuta nel secondo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso è censurato il punto della decisione in cui il giudice di pace ha dichiarato la carenza della legittimazione passiva all'opposizione proposta dalla Regione Campania Gestione liquidatoria della USL n. 15: censura di violazione e falsa applicazione del d. lgs.vo n. 102 del 1992, della legge n. 724 del 1994, della legge n. 549 del 1995 e delle leggi della Regione
Campania n. 22/1996 e 15 del 2002, in relazione agli artt. 643 e 645 cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione.

1.1. La Regione sostiene che l'obbligazione della soppressa unità sanitaria locale n. 15 di Caserta si era trasferita all'ente regione, che legittimamente aveva incaricato l'ufficio liquidatorio della USL n. 15 di Caserta di proporre l'opposizione contro il decreto ingiuntivo.

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