Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2022, n. 46923
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAPUCCI DANIELE nato a FIRENZE il 16/01/1972 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere S A;
lette le conclusioni del PG L O che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze rigettava il ricorso, dalla stessa qualificato come incidente di esecuzione, presentato nell'interesse di D P avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020 con la quale era stata riconosciuta in Italia, ex art. 734 cod. proc. pen., la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di appello di Tirana in data 5 aprile 2017. La Corte d'appello riteneva infondata la doglianza relativa alla non esecutività della sentenza straniera, perché già delibata in data 30 gennaio 2020, e irrilevante la nota consolare, dal contenuto informale, concernente presunte vicende personali di uno dei giudici albanesi che aveva concorso a pronunciare la sentenza oggetto di riconoscimento, nonché l'irrilevanza della mancata risposta del Ministero della giustizia alla richiesta di chiarimenti sulla esecutività della decisione oggetto di riconoscimento.
2. Ricorre D P, a mezzo del difensore avv. G B, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - l'omesso esame della questione processuale proposta con il ricorso, concernente la non esecutività della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, con la quale era stata riconosciuta in Italia la sentenza di condanna albanese;
la questione era fondata perché la citazione per l'udienza camerale del 30 gennaio 2020 era illegittima in quanto effettuata al difensore d'ufficio anche quale domiciliatario dell'interessato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza tenere conto che la residenza era invece ben nota, anche perché risultava dalla sentenza della Corte d'appello di Roma in data 11 febbraio 2021 che aveva dichiarato l'incompetenza sulla domanda di riconoscimento e trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Firenze. La sentenza romana era stata pronunciata nei confronti dell'interessato presente e regolarmente citato, nonché assistito dal difensore di fiducia: l'AG di Firenze ha completamente negletto gli atti processuali, sia quando ha proceduto a dare avviso dell'udienza camerale, sia in occasione della notificazione dell'avviso di decisione che seguiva l'erronea procedura dianzi descritta;
- la non esecutività della sentenza straniera;
- la non riconoscibilità della decisione straniera per essere il reato di furto improcedibile in Italia per mancanza di querela e comunque perché la condanna non può essere eseguita in quanto il condannato potrebbe beneficiare in Italia della sospensione condizionale e, in ogni caso, perché il periodo di custodia cautelare estradizionale subìto deve essere imputato alla pena eventualmente oggetto di esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va premesso che, deliberato il riconoscimento della sentenza straniera con sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, il Procuratore generale presso quella Corte, organo competente all'esecuzione della sentenza riconosciuta, ha emesso in data 21 dicembre 2020 l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Una volta eseguito tale provvedimento, il condannato ha presentato un'istanza al pubblico ministero per revocare l'ordine di carcerazione, lamentando le medesime doglianze dianzi riportate, nonché separato "ricorso" avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, lamentando anzitutto di non avere avuto notizia del procedimento di riconoscimento. La Corte d'appello di Firenze, con il provvedimento impugnato ha rigettato il "ricorso", qualificato come incidente di esecuzione avverso la precedente decisione di riconoscimento. Avverso tale decisione ricorre per cassazione, come si è detto, D P.
1.2. Non va sottaciuto, per la compiuta comprensione della vicenda, che un distinto procedimento di riconoscimento della sentenza straniera era stato attivato davanti alla Corte d'appello di Roma, ritenuta competente per avere deliberato sull'estradizione separatamente richiesta dallo Stato estero, richiesta poi abbandonata (cfr. Sez. 6, n. 27603 del 10/04/2019, ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di PAPUCCI avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 8/01/2019 che aveva concesso l'estradizione a seguito di arresto provvisorio);
il giudice romano ha dichiarato, con sentenza in data 11 febbraio 2021, la propria incompetenza sulla richiesta di riconoscimento, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore generale della Corte d'appello
lette le conclusioni del PG L O che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze rigettava il ricorso, dalla stessa qualificato come incidente di esecuzione, presentato nell'interesse di D P avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020 con la quale era stata riconosciuta in Italia, ex art. 734 cod. proc. pen., la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di appello di Tirana in data 5 aprile 2017. La Corte d'appello riteneva infondata la doglianza relativa alla non esecutività della sentenza straniera, perché già delibata in data 30 gennaio 2020, e irrilevante la nota consolare, dal contenuto informale, concernente presunte vicende personali di uno dei giudici albanesi che aveva concorso a pronunciare la sentenza oggetto di riconoscimento, nonché l'irrilevanza della mancata risposta del Ministero della giustizia alla richiesta di chiarimenti sulla esecutività della decisione oggetto di riconoscimento.
2. Ricorre D P, a mezzo del difensore avv. G B, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - l'omesso esame della questione processuale proposta con il ricorso, concernente la non esecutività della sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, con la quale era stata riconosciuta in Italia la sentenza di condanna albanese;
la questione era fondata perché la citazione per l'udienza camerale del 30 gennaio 2020 era illegittima in quanto effettuata al difensore d'ufficio anche quale domiciliatario dell'interessato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza tenere conto che la residenza era invece ben nota, anche perché risultava dalla sentenza della Corte d'appello di Roma in data 11 febbraio 2021 che aveva dichiarato l'incompetenza sulla domanda di riconoscimento e trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Firenze. La sentenza romana era stata pronunciata nei confronti dell'interessato presente e regolarmente citato, nonché assistito dal difensore di fiducia: l'AG di Firenze ha completamente negletto gli atti processuali, sia quando ha proceduto a dare avviso dell'udienza camerale, sia in occasione della notificazione dell'avviso di decisione che seguiva l'erronea procedura dianzi descritta;
- la non esecutività della sentenza straniera;
- la non riconoscibilità della decisione straniera per essere il reato di furto improcedibile in Italia per mancanza di querela e comunque perché la condanna non può essere eseguita in quanto il condannato potrebbe beneficiare in Italia della sospensione condizionale e, in ogni caso, perché il periodo di custodia cautelare estradizionale subìto deve essere imputato alla pena eventualmente oggetto di esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va premesso che, deliberato il riconoscimento della sentenza straniera con sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, il Procuratore generale presso quella Corte, organo competente all'esecuzione della sentenza riconosciuta, ha emesso in data 21 dicembre 2020 l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Una volta eseguito tale provvedimento, il condannato ha presentato un'istanza al pubblico ministero per revocare l'ordine di carcerazione, lamentando le medesime doglianze dianzi riportate, nonché separato "ricorso" avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2020, lamentando anzitutto di non avere avuto notizia del procedimento di riconoscimento. La Corte d'appello di Firenze, con il provvedimento impugnato ha rigettato il "ricorso", qualificato come incidente di esecuzione avverso la precedente decisione di riconoscimento. Avverso tale decisione ricorre per cassazione, come si è detto, D P.
1.2. Non va sottaciuto, per la compiuta comprensione della vicenda, che un distinto procedimento di riconoscimento della sentenza straniera era stato attivato davanti alla Corte d'appello di Roma, ritenuta competente per avere deliberato sull'estradizione separatamente richiesta dallo Stato estero, richiesta poi abbandonata (cfr. Sez. 6, n. 27603 del 10/04/2019, ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di PAPUCCI avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 8/01/2019 che aveva concesso l'estradizione a seguito di arresto provvisorio);
il giudice romano ha dichiarato, con sentenza in data 11 febbraio 2021, la propria incompetenza sulla richiesta di riconoscimento, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore generale della Corte d'appello
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